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Sentenza

Sentenza n. 12075/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di calendarizzazione dell'appuntamento volto al rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro

Giustizia amministrativa202512358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di calendarizzazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., lamentando l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente aveva ottenuto il presupposto nulla osta al lavoro. L'Amministrazione ha sostenuto che il nulla osta indicato non risultava presente nel sistema e che non vi erano altri nulla osta intestati al ricorrente. Il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e l'inerzia protratta oltre il termine di conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti sia l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sia l'inerzia oltre il termine previsto. Ha rilevato che il ricorrente aveva chiesto soltanto la fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la domanda di visto, sulla base del nulla osta ottenuto; che il tempo trascorso dall'introduzione del d.l. 145/2024 non consentiva il protrarsi indefinito della sospensione prevista da tale normativa, dovendo la questione essere risolta dall'amministrazione competente entro un termine ragionevole, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica; e che la temporanea non visibilità del nulla osta nel sistema non impediva di procedere, anche perché la Prefettura di Napoli aveva confermato il rilascio del nulla osta e l'attesa del provvedimento finale sul visto. Il Ministero e l'Ambasciata sono stati condannati a convocare il ricorrente entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza, se anteriore, e a concludere il procedimento nei trenta giorni successivi. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica, delle sopravvenienze normative e della complessità dell'iter procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudice ne individua i presupposti nell'esistenza di un obbligo di provvedere e nell'inerzia protratta oltre il termine di conclusione del procedimento.

  • d.l. 145/2024

    La sospensione prevista dalla normativa non può protrarsi indefinitamente; decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione competente deve risolvere la situazione, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere e la protrazione dell'inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
  • Quando il richiedente abbia ottenuto il nulla osta necessario e chieda la fissazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda di visto, l'amministrazione diplomatica non può sottrarsi all'obbligo di attivare e concludere il procedimento invocando la temporanea non visibilità del nulla osta nel sistema informatico, se il rilascio del nulla osta è stato confermato dall'amministrazione competente.
  • Una sospensione procedimentale prevista dalla legge non può protrarsi indefinitamente: decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione competente deve definire la questione, eventualmente a seguito di sollecitazione della sede diplomatica.
  • In presenza dei presupposti dell'azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di convocare l'interessato entro un termine determinato e di concludere il procedimento entro un ulteriore termine.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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