L.R. Puglia 38/2016
Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Puglia, misure di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia: divieti di bruciatura, deroghe limitate, obblighi per proprietari e conduttori di fondi, e adempimenti dei gestori di infrastrutture. Prevede fasce protettive, pulizia delle aree a rischio e limitazioni post-incendio per pascolo e raccolta di prodotti spontanei.
Prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia in Puglia
Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia
La legge regionale della Puglia detta una disciplina organica per prevenire e contrastare gli incendi boschivi e di interfaccia, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità pubblica e privata, gli ecosistemi agricoli e forestali e ridurre le emissioni di anidride carbonica.
Divieti di bruciatura e deroghe
La norma pone un generale divieto di accensione e bruciatura di stoppie, paglie e vegetazione spontanea in diversi contesti agricoli e rurali. In particolare:
- è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea nei terreni coltivati, nei campi abbandonati, incolti o a riposo;
- la Sezione regionale competente può autorizzare deroghe solo per il fuoco prescritto, quando strettamente connesso alla conservazione del patrimonio naturale e ritenuto utile, anche in via sperimentale, per la prevenzione incendi e la tutela di particolari assetti vegetazionali;
- nelle superfici in cui si pratica il ringrano o in quelle irrigabili utilizzate per colture di secondo raccolto, la bruciatura delle stoppie e delle paglie di colture cerealicole è consentita anche nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, mentre fuori da tali casi resta sempre vietata;
- la verifica del ringrano e della coltura di secondo raccolto avviene sul fascicolo aziendale, sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
La bruciatura delle stoppie in tali casi è subordinata a preventiva comunicazione certificata al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale, da inviare almeno due giorni prima, con indicazione di giorno, luogo e responsabile del presidio e della bonifica. Una deliberazione della Giunta regionale disciplina linee guida, presidio, modalità operative, bonifica finale, mitigazioni e vigilanza.
Regime stagionale per i residui vegetali agricoli e forestali
L’accensione e la bruciatura dei residui vegetali derivanti dall’attività agricola e forestale sono vietate dal 1° giugno al 30 settembre. Nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è ammessa, sul luogo di produzione, la bruciatura di piccoli cumuli di residui, entro il limite di tre metri steri giornalieri per ettaro.
Le operazioni devono essere svolte dagli interessati con mezzi idonei al controllo e allo spegnimento e assistite fino al completo esaurimento della combustione. Sono vietate in presenza di forte vento o eccessivo calore, secondo i bollettini di pericolosità della Protezione civile regionale. Rimane comunque vietata la bruciatura a meno di cinquanta metri da strutture e infrastrutture antropiche.
Nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000 le stoppie e i residui vegetali agricoli e forestali non possono essere bruciati e devono essere cippati o trinciati in loco. In tali aree, per contenere infestanti e patogeni, è ammessa la bruciatura in deroga al regime di condizionalità e alle prescrizioni dell’articolo 3 solo previa certificazione della Sezione Osservatorio fitosanitario regionale, oppure, in caso di evidente impossibilità di altra distruzione, previa certificazione della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali. Anche in questo caso la Giunta regionale definisce linee guida, presidio, prescrizioni, bonifica, mitigazioni e vigilanza.
Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori e titolari di gestione dei boschi
Per prevenire danni e allarmi, la legge impone obblighi di difesa attiva dei fondi agricoli e forestali:
- nei campi a coltura cerealicola e foraggera va realizzata, entro dieci giorni dalla mietitrebbiatura o dallo sfalcio, una fascia protettiva continua e costante larga almeno 15 metri; in ogni caso la fascia va realizzata entro il 15 luglio di ogni anno;
- sono esentati i conduttori che praticano la semina su sodo;
- nei terreni incolti, abbandonati, a riposo e nelle colture arboree va realizzata entro il 31 maggio una fascia protettiva o precesa perimetrale di almeno 15 metri;
- i soggetti che gestiscono e conservano i boschi devono eseguire entro il 31 maggio il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
- i proprietari e conduttori di superfici boscate confinanti con altre colture, strade, autostrade, ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate devono mantenere costantemente una fascia protettiva di almeno 5 metri, libera da vegetazione erbacea, rovi e necromassa, con eventuali spalcature e potature fino al terzo inferiore delle piante presenti lungo il perimetro;
- tali attività di prevenzione non richiedono autorizzazioni preventive;
- per le superfici pascolive va realizzata entro il 31 maggio una fascia di protezione perimetrale di almeno 5 metri priva di vegetazione;
- nelle aree protette nazionali e regionali, ove esista una disciplina specifica dell’ente gestore, si applica quella normativa.
Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie
Per ridurre il rischio di propagazione degli incendi e garantire il transito dei mezzi antincendio, i gestori di ferrovie, ANAS, Acquedotto pugliese, Società autostrade, Città metropolitana, province, comuni e consorzi di bonifica devono, entro il 31 maggio di ogni anno, pulire banchine, cunette e scarpate lungo le infrastrutture di competenza.
La pulizia consiste nella rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e altri materiali infiammabili, così da creare fasce di protezione adeguate. Gli interventi di pulizia o diserbo devono essere eseguiti solo con mezzi meccanici, fisici o biologici e in un periodo tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante la massima pericolosità per gli incendi. I gestori delle strade devono inoltre fare la manutenzione della vegetazione arborea con potature laterali e spalcature.
Divieti conseguenti al passaggio del fuoco
Per i soprassuoli boscati e pascolivi percorsi dal fuoco, oltre ai vincoli della legge statale sugli incendi boschivi, la legge regionale introduce ulteriori limitazioni temporali:
- per cinque anni è vietata la raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache;
- per tre anni è vietato il pascolo sui soprassuoli a pascolo percorsi da incendio.
Portata applicativa
La disciplina opera nel territorio della Regione Puglia e si integra con la normativa statale in materia di incendi boschivi, con la normativa sulle aree protette e con le eventuali disposizioni degli enti di gestione competenti. Le principali scadenze operative ricorrenti sono fissate al 31 maggio, al 15 luglio e al periodo stagionale 1° giugno-30 settembre / 1° ottobre-31 maggio.
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