L.R. Puglia 33/2016
Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 33/2016 assoggetta a verifica di assoggettabilità a VIA, e se previsto a VIncA, alcune attività estrattive esistenti, autorizzate o in rinnovo ai sensi della l.r. 37/1985. Gli interessati devono presentare istanza entro 180 giorni dall’entrata in vigore; in difetto l’attività resta sospesa fino all’adempimento.
Verifica VIA/VIncA per attività estrattive in Puglia
Verifica di impatto ambientale e disciplina delle attività estrattive in Puglia
La legge regionale Puglia n. 33 del 2016 interviene sulla disciplina delle attività estrattive per adeguarla alla normativa europea e statale in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia e incide sulle attività estrattive già esistenti o in fase di rinnovo.
Ambito di applicazione
Sono assoggettate alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e, ove previsto, a VIncA, secondo il d.lgs. n. 152/2006 e il d.P.R. n. 357/1997:
- le attività estrattive in esercizio ai sensi dell’art. 35 della l.r. 37/1985, in attesa di ottenere il provvedimento formale;
- le attività estrattive autorizzate ai sensi della l.r. 37/1985 con provvedimento formale ottenuto dal 3 luglio 1988 in poi, se prive di motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove necessario, di VIncA;
- le domande di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di attività estrattive già autorizzate ai sensi della l.r. 37/1985.
Adempimenti richiesti agli interessati
Per avviare i procedimenti, gli interessati devono presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA oppure di VIA, e se del caso di VIncA, dando prova al Servizio regionale attività estrattive dell’avvenuto deposito dell’istanza.
Termine e conseguenze del mancato adempimento
L’adempimento deve avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Se l’istanza non viene depositata nel termine, l’attività estrattiva si considera sospesa a ogni effetto di legge fino all’avvenuto adempimento.
Competenza e finalità dei procedimenti
I procedimenti avviati sono di competenza della Regione Puglia e sono finalizzati in particolare a:
- individuare misure di mitigazione degli impatti;
- individuare eventuali interventi di compensazione ambientale;
- valutare anche la sostenibilità economico-finanziaria di tali misure in relazione all’attività estrattiva esistente.
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