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Legge

L.R. Puglia 36/2016

Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale

Normativa regionaleL.R. Puglia 36/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia disciplina l’attuazione delle norme statali sulla prestazione energetica nell’edilizia, i controlli sugli impianti termici e sugli APE, e istituisce il catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica. Prevede autorità competenti, procedure di ispezione, bollino verde e regole per manutenzione e controlli, con alcune decorrenze specifiche, tra cui l’acquisto informatico dei bollini dal 1° gennaio 2020.

Prestazione energetica degli edifici e catasto energetico regionale Puglia

Prestazione energetica degli edifici e catasto energetico regionale

La legge disciplina, per la Regione Puglia, l’attuazione della normativa statale ed europea in materia di prestazione energetica nell’edilizia e di controllo degli impianti termici. Introduce inoltre il catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica, definendo soggetti competenti, modalità dei controlli e sistema di validazione dei rapporti di efficienza energetica.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina mira a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, al fine di ridurre i consumi energetici nel settore edilizio. Si applica al territorio della Regione Puglia e richiama come riferimenti minimi inderogabili il D.P.R. 74/2013 e le definizioni del d.lgs. 192/2005 e del d.lgs. 28/2011.

Strumenti regionali istituiti

La Regione istituisce:

  • il Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica;
  • l’elenco regionale dei soggetti abilitati alle ispezioni;
  • l’elenco regionale dei professionisti registrati nel sistema regionale per la trasmissione degli APE.

La Regione definisce anche i criteri dei programmi annuali di verifica dei rapporti di ispezione e di controllo degli APE trasmessi, i requisiti di qualificazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle ispezioni e le modalità di gestione del catasto.

Autorità competenti e soggetti esecutori

Le attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici sono attribuite alle Province e alla Città metropolitana di Bari, ciascuna per il proprio territorio. Sono confermati, per continuità, i comuni che già svolgevano tali attività alla data di entrata in vigore della legge, purché comunichino alla Regione entro il 31 dicembre 2017 la volontà di proseguirle.

Se i comuni non comunicano la prosecuzione, o dichiarano successivamente di non voler più svolgere tali funzioni, subentra la provincia competente. In caso di inadempienza delle province, la Regione esercita i poteri sostitutivi previa diffida.

Le attività possono essere svolte direttamente con personale dell’autorità competente oppure affidate a un organismo esterno avente i requisiti previsti dal D.P.R. 74/2013. Nell’atto, il termine “soggetto esecutore” indica l’autorità competente o l’organismo esterno delegato.

Regole organizzative e tutela del lavoro

Nell’affidamento esterno delle attività di accertamento e ispezione, la Regione pone particolare attenzione alla continuità occupazionale e alla tutela del lavoro. Il soggetto esecutore deve:

  • applicare integralmente i contratti collettivi e gli accordi applicabili ai propri dipendenti;
  • garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
  • in caso di esternalizzazione, riassorbire gli addetti dell’appaltatore uscente, nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa.

Il personale incaricato delle ispezioni deve risultare iscritto nell’apposito elenco regionale.

Controllo, manutenzione e rapporti sugli impianti termici

La Giunta regionale adotta disposizioni di dettaglio per esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamenti e ispezioni degli impianti termici.

Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere effettuate da imprese abilitate e iscritte nei registri o albi indicati dalla normativa statale; per gli impianti a gas si richiedono anche i requisiti relativi agli impianti di trasporto e utilizzazione del gas. Per gli impianti con macchine frigorifere, ove ne sussistano i presupposti, l’attività deve essere svolta da imprese con i requisiti specifici e iscritte ai registri previsti per i gas fluorurati.

Al primo intervento programmato di controllo e manutenzione, il manutentore aggiorna il libretto di impianto per la climatizzazione usando i modelli ministeriali. Al termine degli interventi, deve redigere e sottoscrivere un rapporto da consegnare al responsabile dell’impianto, che ne conserva l’originale allegandolo al libretto. Nel rapporto devono essere distinte le eventuali ulteriori azioni tra:

  • raccomandazioni, se l’impianto può restare in funzione;
  • prescrizioni, se l’impianto non può restare in servizio finché non siano eseguite.

Controlli di efficienza energetica e bollino verde

In occasione dei controlli e della manutenzione, e secondo le cadenze stabilite, sugli impianti termici indicati dalla legge si effettua anche il controllo di efficienza energetica. L’obbligo riguarda, in particolare, impianti con:

  • sottosistemi di generazione a fiamma;
  • cogeneratori;
  • scambiatori di calore alimentati da reti di teleriscaldamento con potenza termica utile nominale superiore a 10 kW;
  • macchine a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale superiore a 12 kW.

Il controllo verifica il sottosistema di generazione, la presenza e funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura e dei sistemi di trattamento dell’acqua, ove previsti. La potenza dei sottosistemi di generazione va calcolata sommando le potenze utili dei sottosistemi che alimentano lo stesso sistema di distribuzione.

I rapporti di controllo di efficienza energetica utilizzano i modelli ministeriali previsti. La Regione adotta un segno identificativo, il “bollino verde”, per validare i rapporti trasmessi al soggetto esecutore. Il bollino riporta anno di emissione, tipologia di impianto, numero progressivo e dati dell’autorità competente.

Il bollino deve essere apposto con la cadenza stabilita dalla Giunta regionale. Il relativo costo è a carico del responsabile dell’impianto; il manutentore lo acquista per conto dell’utente anticipando la spesa, che deve essergli rimborsata senza costi aggiuntivi.

I valori dei bollini sono determinati dalla Regione in funzione di numero, potenza e tipologia degli impianti, per coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni e la gestione del catasto.

Modalità di acquisto dei bollini

Dal 1° gennaio 2020 l’acquisizione dei bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica tramite portafoglio digitale. L’acquisto online può avvenire anche tramite associazioni di categoria abilitate, che acquistano i titoli per conto dei manutentori assistiti e li caricano nel portafoglio digitale del manutentore interessato.

Regime temporale e riferimenti applicativi

La legge richiama espressamente il 31 dicembre 2017 come termine entro cui i comuni già operativi dovevano comunicare la volontà di proseguire le funzioni. Richiama inoltre il 1° gennaio 2020 come data di decorrenza della modalità informatica di acquisto dei bollini.

La disciplina del D.P.R. 74/2013 costituisce riferimento minimo inderogabile, salvo diversa previsione della legge regionale o dei provvedimenti attuativi della Giunta.

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