Prescrizioni del Garante n. 323 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Sarim s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, non ha fornito nei termini il riscontro a un'istanza di accesso ex art. 15 GDPR relativa alle buste paga del rapporto di lavoro. La società ha consegnato la documentazione solo dopo l'avvio dell'istruttoria dell'Autorità, a distanza di circa 14 mesi dalla richiesta. L'Autorità ha ritenuto irrilevante la circostanza che il lavoratore potesse consultare i cedolini tramite un portale web, in assenza di prova di una previa informazione specifica e di un riscontro tempestivo ai sensi dell'art. 12, par. 3, GDPR. È stata quindi dichiarata l'illiceità del trattamento per violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, con pubblicazione del provvedimento e annotazione nel registro interno, senza indicazione nel testo fornito di una sanzione pecuniaria.
Sarim s.r.l. – mancato e tardivo riscontro a istanza di accesso ai dati del lavoratore (cedolini paga)
Sarim s.r.l. – mancato riscontro a istanza di accesso alle buste paga
Il provvedimento riguarda Sarim s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, e trae origine dal reclamo di un ex dipendente che lamentava la mancata o incompleta risposta a una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 15 GDPR, avente ad oggetto la copia delle buste paga del rapporto di lavoro.
Fatti e origine del reclamo
Il reclamante aveva presentato un'istanza per ottenere i cedolini relativi al periodo da gennaio 2019 a gennaio 2021, senza ricevere riscontro entro il termine previsto dall'art. 12, par. 3, GDPR. Successivamente ha rappresentato al Garante che la società aveva inviato solo parte della documentazione richiesta, ritenendo il riscontro inidoneo.
Attività istruttoria e difese del titolare
A seguito di richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice privacy, la società ha sostenuto di aver inviato tutta la documentazione mediante tre distinte comunicazioni nel mese di aprile 2023, affermando che i cedolini erano comunque consultabili tramite un portale denominato webdesk. Nelle memorie difensive ha precisato che i dipendenti avevano accesso alla piattaforma con credenziali personali, che ricevevano notifiche via e-mail sul caricamento delle buste paga e che il reclamante avrebbe potuto scaricarle autonomamente anche dopo la cessazione del rapporto.
Valutazioni del Garante sulla sussistenza della violazione
L'Autorità ha ritenuto accertato che la documentazione richiesta è stata consegnata soltanto dopo l'avvio dell'istruttoria, quindi con un ritardo di circa 14 mesi rispetto alla domanda originaria. Ha escluso che la mera disponibilità di un sistema self-service possa sostituire il riscontro dovuto al diritto di accesso, soprattutto in assenza di prova che l'interessato fosse stato informato in modo chiaro della possibilità di ottenere i dati tramite quel canale.
Il Garante ha richiamato la finalità del diritto di accesso, che serve a consentire all'interessato di avere consapevolezza del trattamento e verificarne la liceità, nonché l'art. 12, par. 1, GDPR sul requisito di una comunicazione concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile. Ha inoltre richiamato le Linee guida EDPB sul diritto di accesso e l'art. 12, par. 3, che impone di rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, con eventuale proroga motivata di due mesi nei casi complessi.
Esito del procedimento e provvedimenti adottati
L'Autorità ha concluso per l'illiceità del trattamento, limitatamente al mancato riscontro all'istanza di accesso, per violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. Ha preso atto che la società ha aderito all'istanza nel corso del procedimento e ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell'Autorità.
Profili sanzionatori
Nel testo fornito non risulta indicata una sanzione pecuniaria irrogata; il provvedimento si concentra sulla declaratoria di illiceità e sulle misure correttive/organizzative conseguenti, oltre alla pubblicazione del provvedimento.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dal lavoratore, che lamentava la mancata risposta a un'istanza di accesso ex art. 15 GDPR diretta ad ottenere copia delle buste paga del rapporto intercorso da gennaio 2019 a gennaio 2021. Dopo un primo invito ad aderire, il reclamante ha contestato il riscontro parziale ricevuto.
Istruttoria e difese della società
A seguito di richiesta di informazioni ex art. 157 Codice privacy, la società ha dichiarato di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta mediante tre comunicazioni distinte, sostenendo che i cedolini fossero comunque consultabili dal dipendente tramite il sistema informatico webdesk, accessibile anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Ha inoltre affermato che il lavoratore avrebbe già scaricato le buste paga durante il rapporto.
Valutazioni del Garante sulla violazione dell'art. 15 GDPR
L'Autorità ha ritenuto accertato che il riscontro all'istanza di accesso non è stato fornito nei termini di legge e che la documentazione è stata consegnata solo dopo l'avvio dell'istruttoria, circa 14 mesi dopo la richiesta. Il fatto che l'interessato potesse accedere in autonomia a un portale non esclude il diritto di accesso né soddisfa, di per sé, gli obblighi del titolare.
Valutazioni sul termine di risposta ex art. 12, par. 3, GDPR
Il Garante ha richiamato il termine di un mese per rispondere alle richieste degli interessati e la possibilità di proroga di ulteriori due mesi in casi di complessità, con obbligo di informare l'interessato. Nel caso esaminato, la società non ha dimostrato di aver comunicato il ritardo né di aver validamente prorogato il termine.
Esito e misure adottate
È stata dichiarata l'illiceità del trattamento riferita al mancato riscontro all'istanza di accesso, per violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. Il Garante ha preso atto dell'adesione sopravvenuta della società all'istanza dell'interessato e ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, nonché l'annotazione nel registro interno dell'Autorità.
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