Risposta n. 114 del 15/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTransizione ai principi contabili IAS/IFRS - Trattamento IRES della first recognition di put options e della valutazione del magazzino titoli - Art. 15 DL 185/2008
Il quesito
La società chiede (1) il trattamento fiscale in sede di first time adoption (FTA) della first recognition di put options, derivati non di copertura concessi ai venditori in operazioni di acquisizione partecipazioni, e la rilevanza delle successive variazioni di fair value (compresa la componente su cambi); (2) il trattamento fiscale dell'incremento di fair value del magazzino titoli valutato secondo IFRS 9 in sede di FTA e la determinazione della "singola fattispecie" riallineabile ex art.15 DL 185/2008.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente propone due possibili letture: (a) assenza di rilievo fiscale del fair value delle put fino al trasferimento giuridico delle partecipazioni (applicazione del principio del Primo Decreto IAS), con esclusione del regime transitorio; oppure (b) qualificazione delle put come strumenti derivati fiscalmente rilevanti ex art.112 TUIR, con rilevanza fiscale delle valutazioni imputate a conto economico; la componente su cambi sarebbe trattata come valutazione di passività/crediti in valuta e sarebbe irrilevante fino a realizzo. Sui titoli di trading il contribuente ritiene applicabile il meccanismo del realizzo virtuale previsto dall'endorsement IFRS 9 (DM 10/01/2018) e chiede che la singola fattispecie sia individuata per categorie omogenee per emittente e tipo di titolo.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che vale il principio di derivazione rafforzata: i criteri contabili IAS adottati sono rilevanti ai fini IRES. Tuttavia, poiché il fair value negativo delle put non è stato imputato a conto economico (ma capitalizzato nella partecipazione o nella riserva FTA), non sussistono i presupposti per la deduzione in sede di first recognition (occorre imputazione a conto economico ai sensi di art.112 comma 3-bis e art.109 c.4). La componente cambi integra la valutazione del derivato e rileva fiscalmente secondo l'art.110 c.1-ter per soggetti IAS. Quanto ai titoli di trading, l'Agenzia ritiene applicabile il regime transitorio indicato nella Circolare 33/E/2009 (cristallizzazione e riassorbimento secondo le regole indicate) e precisa che la singola fattispecie ai fini del riallineamento va individuata per categorie omogenee riferite al medesimo emittente e caratteristiche del titolo (art.94 TUIR).
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