Risposta n. 117 del 15/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante propone che l'ex datore di lavoro emetta un cedolino supplementare e rilascI una certificazione unica che evidenzi i versamenti, permettendo all'ex dipendente di rimborsare la propria quota e di dedurla nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. e) TUIR.
Diffida per recupero contributi da eccedenza massimale - integrazione di contributi obbligatori per legge (art.10, comma 1, lett. e) TUIR)
Il quesito
L'Istante chiede chiarimenti sulle modalità di restituzione all'ex datore di lavoro della quota a suo carico di contributi richiesti dall'INPS per omissioni pregresse (anni 2015-2017) e se tali somme siano deducibili ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. e) del TUIR; propone l'emissione di un cedolino supplementare da parte del datore di lavoro e la certificazione (CU) per consentire la deduzione in dichiarazione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate conferma che la maggior quota contributiva da restituire costituisce un'integrazione di contributi obbligatori per legge deducibile ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. e) TUIR. La deducibilità si applica secondo il principio di cassa nel periodo d'imposta in cui l'Istante rimborsa l'ex datore di lavoro, fino alla concorrenza del reddito complessivo, purché l'onere sia effettivamente a carico del contribuente e debitamente documentato. La prova può essere fornita con la CU rilasciata dal datore di lavoro, con annotazione libera (codice ZZ). Non sono deducibili sanzioni e interessi moratori.
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