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Circolare

Circolare numero 68 del 14-05-2012

1.Premessa 2.Presentazione delle domande 3.Istruzioni per le Sedi

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’obbligo di presentazione telematica delle domande di disoccupazione per i lavoratori sospesi e per gli apprendisti sospesi, già decorrente dal 1° aprile 2012. Descrive la procedura "Elenchi Lavoratori Sospesi", utilizzabile da aziende, consulenti ed enti bilaterali tramite accesso con codice fiscale e PIN, e chiarisce il flusso di acquisizione, generazione automatica delle domande, protocollazione e invio alle sedi territoriali competenti. Vengono inoltre distinti gli effetti del pagamento disgiunto o congiunto della prestazione da parte dell’ente bilaterale e dell’INPS, nonché il caso di mancata approvazione dei nominativi con conseguente reiezione della domanda.

Presentazione telematica esclusiva delle domande di disoccupazione per lavoratori sospesi e apprendisti sospesi

Presentazione telematica delle domande di disoccupazione per lavoratori sospesi e apprendisti sospesi

La circolare interviene nel quadro del potenziamento dei servizi telematici INPS e ribadisce l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione di specifiche domande di disoccupazione relative ai lavoratori sospesi e agli apprendisti sospesi. Il testo disciplina la procedura operativa da seguire e chiarisce il ruolo degli enti bilaterali nel flusso istruttorio e di pagamento.

Quadro normativo e decorrenza

Il documento richiama innanzitutto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto il potenziamento dei servizi telematici. In tale contesto si inseriscono la determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010, con cui è stato disposto l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici offerti ai cittadini, e la successiva circolare n. 169 del 31 dicembre 2010, che ne ha definito le modalità attuative.

Sono poi richiamate la determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2011, e la circolare n. 110 del 30 agosto 2011, che hanno stabilito le decorrenze della presentazione telematica in via esclusiva delle prestazioni. In base a tale impianto, dal 1° aprile 2012 le domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi, nonché quelle di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per gli apprendisti sospesi, devono essere presentate solo online.

Procedura "Elenchi Lavoratori Sospesi"

La procedura in uso, denominata "Elenchi Lavoratori Sospesi", consente l’acquisizione e la gestione delle dichiarazioni di sospensione tramite accesso al sito www.inps.it, seguendo il percorso "Servizi on line" - "Per tipologia di utente". L’accesso avviene con codice fiscale e PIN ed è riservato agli utenti abilitati, ossia aziende, consulenti ed enti bilaterali.

Una volta entrati nella procedura, gli utenti possono compilare la dichiarazione di sospensione delle attività lavorative, inserire l’elenco dei lavoratori interessati e indicare i periodi di sospensione. Gli enti bilaterali possono anche trasmettere la domanda su richiesta dell’azienda.

Generazione automatica delle domande e flusso verso le sedi

L’elenco dei lavoratori inserito nella procedura costituisce la base per la generazione automatica di una domanda di disoccupazione per ciascun lavoratore sospeso. Le domande generate vengono poi riversate nel database DSWeb, dove vengono protocollate e trasmesse, con lo stesso flusso telematizzato, alle strutture territoriali competenti individuate in funzione del domicilio dichiarato dal lavoratore.

Ruolo degli enti bilaterali e condizioni per la liquidazione

Il trasferimento delle domande alle sedi territoriali avviene solo dopo l’approvazione dei nominativi da parte dell’ente bilaterale competente. La circolare precisa che, per legge, l’ente bilaterale deve integrare la prestazione almeno nella misura del 20%; tale integrazione può essere erogata in forma disgiunta oppure congiunta rispetto alla quota a carico dell’INPS.

Nel caso di pagamento disgiunto, le sedi possono gestire le domande soltanto dopo che l’ente bilaterale ha effettuato gli accertamenti di propria competenza ed ha erogato la propria quota. Nel caso di pagamento congiunto, invece, la gestione da parte delle sedi presuppone la verifica degli accertamenti degli enti bilaterali e l’approvazione degli elenchi dei lavoratori, nonché l’avvenuto versamento della quota dovuta, così da consentire all’INPS l’erogazione dell’intera prestazione.

Se l’ente bilaterale non approva il pagamento per uno o più lavoratori, la procedura DSWeb produce una lettera di reiezione per le relative domande, con conseguente mancata liquidazione dell’indennità.

Istruzioni di raccordo e rinvio a precedenti messaggi

La circolare richiama infine i messaggi delle Direzioni centrali Prestazioni a sostegno del reddito e Sistemi informativi e tecnologici n. 23324 del 15 ottobre 2009, n. 26087 del 13 novembre 2009 e n. 8767 del 30 marzo 2010, già dedicati alla gestione delle domande di disoccupazione dei lavoratori sospesi e degli apprendisti sospesi e/o licenziati. Per gli aspetti non disciplinati nel testo, viene effettuato espresso rinvio a tali precedenti istruzioni.

Punti principali

Obbligo di presentazione telematica

In attuazione del potenziamento dei servizi telematici previsto dal decreto-legge n. 78/2010 e dalle successive determinazioni presidenziali, dal 1° aprile 2012 le domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi, nonché di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per gli apprendisti sospesi, devono essere presentate esclusivamente per via telematica.

Procedura "Elenchi Lavoratori Sospesi"

La procedura consente ad aziende, consulenti ed enti bilaterali, previa identificazione con codice fiscale e PIN dal sito INPS, di acquisire e gestire le dichiarazioni di sospensione. Gli utenti abilitati possono compilare la dichiarazione di sospensione delle attività lavorative, inserire l’elenco dei lavoratori coinvolti e indicare i periodi di sospensione. Gli enti bilaterali possono anche inviare la domanda su richiesta delle aziende.

Generazione automatica e invio delle domande

L’elenco dei lavoratori sospesi costituisce la base per la generazione automatica, da parte della procedura, di una domanda di disoccupazione per ciascun lavoratore. Le domande generate vengono riversate nel database DSWeb, ricevono un numero di protocollo e sono inviate alle strutture territoriali competenti in base al domicilio dichiarato dal lavoratore.

Ruolo degli enti bilaterali e modalità di pagamento

L’invio alle sedi territoriali avviene solo dopo l’approvazione dei nominativi da parte dell’ente bilaterale competente, tenuto per legge a integrare la prestazione di almeno il 20%. L’integrazione può essere erogata in modo disgiunto oppure congiunto rispetto alla quota INPS. Nel pagamento disgiunto, le sedi gestiscono le domande dopo che l’ente bilaterale ha effettuato i propri accertamenti ed erogato la quota di propria competenza. Nel pagamento congiunto, le sedi procedono previa verifica degli accertamenti degli enti bilaterali e dell’avvenuto versamento della quota dovuta, così da erogare l’intera prestazione.

Esito negativo dell’approvazione

Per le domande generate relative a lavoratori non approvati dall’ente bilaterale, la procedura DSWeb produce una lettera di reiezione, impedendo la liquidazione della prestazione.

Istruzioni precedenti e rinvio

La circolare richiama i messaggi delle Direzioni centrali n. 23324 del 15/10/2009, n. 26087 del 13/11/2009 e n. 8767 del 30/03/2010, già dedicati alla gestione delle domande di disoccupazione dei lavoratori sospesi e degli apprendisti sospesi e/o licenziati, rinviando ad essi per quanto non disciplinato dal nuovo testo.

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