Sentenza n. 1379/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Padova, Sezione lavoro. Nel corso del giudizio il Ministero ha rappresentato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la sentenza era stata integralmente ottemperata. La ricorrente non ha contestato tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’intervenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso e della mancata contestazione da parte della ricorrente. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il Ministero dovesse rimborsare alla ricorrente una parte delle spese, poiché l’adempimento era intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per la metà, in considerazione del comportamento processuale dell’amministrazione e del numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti, mentre la restante metà è stata posta a carico del Ministero e liquidata nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario.
art. 56 c.p.a.
Il Collegio ha ritenuto di poter fondare la decisione sulla circostanza dell’intervenuta ottemperanza comunicata dall’amministrazione e non contestata dalla parte ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sopravvenuta esecuzione, nel corso del giudizio di ottemperanza, della sentenza di cui è chiesta l’attuazione determina la cessazione della materia del contendere quando tale circostanza sia comunicata dall’amministrazione e non sia contestata dal ricorrente.
- Quando l’amministrazione adempie alla sentenza soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso al momento dell’instaurazione del giudizio.
- La complessità organizzativa derivante dalla pendenza di numerosi procedimenti analoghi può essere considerata dal giudice nella liquidazione delle spese, senza escludere l’obbligo dell’amministrazione di rimborsare almeno in parte i costi sostenuti dal ricorrente per ottenere l’adempimento.
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