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Interpello

Risposta n. 578 del 25/11/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Dossier titoli esteri gestiti da una SIM: regime fiscale del risparmio amministrato e gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo e obblighi di comunicazione (CRS/FATCA/Direttiva 2011/16/UE)

Il quesito

La SIM chiede se, nell'ambito di un contratto che prevede conto e dossier estero intestati al cliente ma amministrati/gestiti dalla SIM: 1) possa ricevere l'opzione per il regime del risparmio amministrato (art.6) e per il risparmio gestito (art.7); 2) se il cliente sia esonerato dall'obbligo di compilare il quadro RW; 3) se i bonifici tra il Conto SIM e il conto estero del cliente siano soggetti a comunicazione ai sensi D.L. n.167/1990; 4) chi è tenuto all'imposta di bollo sui prodotti finanziari esteri; 5) se le autorità estere debbano trasmettere informazioni (FATCA/CRS/Direttiva 2011/16) su rapporti amministrati o gestiti da intermediari italiani.

Soluzione prospettata dal contribuente

La SIM ritiene di poter ricevere le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e gestito anche se i rapporti risultano intestati al cliente presso banca estera; sostiene che, essendo la SIM sostituto e applicando imposte/ritenute, il cliente sarebbe esonerato dal quadro RW; ritiene altresì che i bonifici tra Conto SIM e conto estero non diano luogo agli obblighi di comunicazione di cui al D.L. n.167/1990; attribuisce alla SIM l'onere dell'imposta di bollo e ritiene non necessario lo scambio informativo estero per rapporti già amministrati/gestiti da intermediario italiano.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che, se il contratto instaurare un rapporto stabile di mandato/amministrazione con poteri sufficienti (inclusa la possibilità di liquidare/prelevare per pagamento imposte e misure cautelari) la SIM può applicare i regimi del risparmio amministrato e gestito. Ne consegue l'esonero del cliente dalla compilazione del quadro RW quando la SIM assoggetta i redditi a ritenuta o imposta sostitutiva. Sulla comunicazione dei trasferimenti (D.L. n.167/1990) la banca italiana che ha il conto intestato alla SIM non è tenuta alla segnalazione, mentre la SIM, che effettua i trasferimenti per conto del cliente, è soggetta agli obblighi previsti; i rapporti vanno segnalati all'Anagrafe tributaria. La SIM è qualificata "ente gestore" e resta tenuta all'applicazione, versamento e dichiarazione dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari. Infine, l'Agenzia osserva che gli obblighi CRS/FATCA/Direttiva 2011/16 non vengono esclusi dai regimi opzionali e la valutazione dell'utilità delle informazioni esula dall'istituto dell'interpello.

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