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Interpello

Risposta n. 576 del 25/11/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Tassazione ai fini delle imposte indirette degli atti conseguenti alla risoluzione di una convenzione di lottizzazione edilizia

Il quesito

Il notaio chiede se: 1) la retrocessione al privati delle aree cedute gratuitamente al Comune sia soggetta a IVA; 2) la risoluzione dell atto di ridistribuzione immobiliare, limitatamente alle particelle ritrasferite da un soggetto IVA, sia imponibile IVA; 3) in mancanza di applicazione IVA, se l imposta di registro debba applicarsi in misura fissa o proporzionale (nella fattispecie non sono previsti conguagli in denaro).

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene che gli atti non costituiscano cessioni di beni ai sensi dell art.2 DPR 633/1972 e quindi siano esclusi dall IVA. Per l imposta di registro propone l applicazione, per relationem, del regime agevolato di cui all art.32 DPR 601/1973 già applicato agli atti originari; in alternativa applicazione dell imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi dell art.11 della Tariffa se l agevolazione non fosse estendibile.

Il parere dell’Agenzia

L Agenzia conferma che la retrocessione ha funzione restitutoria e non costituisce cessione a titolo oneroso ai sensi dell art.2 DPR 633/1972, quindi non è soggetta a IVA. Analogamente la risoluzione della redistribuzione non è assoggettata a IVA in assenza di conguagli in denaro; tuttavia se vi fossero conguagli a danno di un lottizzante soggetto passivo IVA l operazione sarebbe imponibile. Sul punto delle imposte di registro, l Agenzia precisa che il regime agevolativo di cui all art.32 DPR 601/1973 non può essere esteso alle retrocessioni conseguenti a risoluzione per inadempimento quando non si tratta di atti attuativi della lottizzazione; pertanto per le retrocessioni si applica la disciplina ordinaria di registro, ipotecaria e catastale. La risoluzione si tassa ai sensi dell art.28 DPR 131/1986: in mancanza di clausola risolutiva espressa l imposta è dovuta in misura proporzionale per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, applicando l imposta di registro proporzionale per i trasferimenti immobiliari.

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