L.R. Veneto 1/2023
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina veneta sui prodotti a chilometro zero, ampliandola a pesca e acquacoltura, alla ristorazione collettiva e alle iniziative educative. Rafforza gli obblighi nei bandi pubblici, la tracciabilità degli acquisti, la promozione nelle scuole e nelle strutture sanitarie, e istituisce un Osservatorio regionale. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina veneta sui prodotti a chilometro zero
Modifiche alla disciplina veneta sui prodotti a chilometro zero
La legge regionale Veneto n. 1 del 26 gennaio 2023 interviene sulla legge regionale 25 luglio 2008, n. 7, aggiornandone il lessico, ampliandone l’ambito oggettivo e rafforzando gli strumenti di promozione e utilizzo dei prodotti a chilometro zero nel territorio regionale.
Ambito e definizioni
La disciplina regionale non riguarda più soltanto i prodotti agricoli, ma i prodotti a chilometro zero in senso più ampio. Rientrano ora anche i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, oltre ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione umana che soddisfano la definizione prevista dalla legge statale richiamata o per i quali sia dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra rispetto ad altri prodotti equivalenti.
Ai fini della legge regionale vengono richiamati:
- la legge 17 maggio 2022, n. 61;
- il decreto ministeriale 10 marzo 2020 sui criteri ambientali minimi per la ristorazione collettiva.
Viene inoltre precisato che per ristorazione collettiva si intendono i servizi scolastici e quelli relativi a uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.
Utilizzo nei servizi di ristorazione collettiva e negli appalti pubblici
La legge rafforza il ruolo dei prodotti a chilometro zero negli appalti pubblici per servizi o forniture alimentari destinati alla ristorazione collettiva. Le stazioni appaltanti devono assicurare il rispetto delle regole del Codice dei contratti pubblici e dei criteri ambientali minimi del 10 marzo 2020.
Per l’aggiudicazione:
- il punteggio riferito all’utilizzo di prodotti a chilometro zero deve essere definito in proporzione al rapporto tra tali prodotti e il totale dei prodotti impiegati nell’appalto;
- l’impiego dei prodotti e la loro origine devono essere comunicati agli utenti con strumenti informativi idonei;
- l’approvvigionamento deve risultare da fatture di acquisto che indichino origine, natura, qualità e quantità dei prodotti.
Per i prodotti ortofrutticoli freschi, la vendita o la consegna per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione collettiva deve avvenire secondo il calendario di stagionalità previsto dal decreto ministeriale o secondo il calendario regionale.
Promozione, informazione ed educazione alimentare
La Regione amplia le finalità della legge, prevedendo che la valorizzazione dei prodotti a chilometro zero sia perseguita anche attraverso iniziative di educazione alimentare.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare intese, protocolli e altri accordi con l’Ufficio scolastico regionale per svolgere attività informative e promuovere l’uso dei prodotti a chilometro zero negli istituti del sistema educativo regionale.
In particolare, la Giunta promuove iniziative per favorire:
- la distribuzione di frutta fresca a chilometro zero nelle scuole, anche in buste monoporzioni e tramite distributori automatici;
- la distribuzione di frutta fresca a chilometro zero nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nel rispetto della normativa vigente.
Mercati, elenco regionale e promozione economica
La legge aggiorna i riferimenti ai mercati riservati alla vendita diretta e alla promozione dei prodotti a chilometro zero.
Viene sostituito il richiamo al precedente circuito regionale con il riferimento a un elenco regionale. La disciplina dell’utilizzo del logo e della gestione dell’elenco regionale viene affidata alla Giunta regionale, che deve tenere conto anche dei programmi annuali regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete.
Le misure possono valere anche per gli ambiti dei distretti del cibo.
Collegamento con la normativa commerciale regionale
Viene aggiornato il riferimento normativo in materia di commercio, sostituendo la vecchia legge regionale del 2004 con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 sulle politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.
Osservatorio regionale
È istituito presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura l’Osservatorio regionale per la promozione dell’utilizzo dei prodotti a chilometro zero.
L’Osservatorio supporta la Giunta regionale, su richiesta, nelle attività di:
- formulazione di pareri e proposte sulla diffusione dei prodotti a chilometro zero;
- monitoraggio, elaborazione dati, predisposizione di dossier, report e statistiche sull’offerta e sull’utilizzo dei prodotti;
- promozione di progetti educativi e iniziative di educazione alimentare per le scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso la conoscenza diretta dei luoghi e delle modalità di produzione.
L’Osservatorio è nominato dalla Giunta, dura quanto la legislatura ed è composto da rappresentanti delle strutture regionali competenti, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e, previa intesa, da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale. Presidenza e segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura. La partecipazione è gratuita.
Regime finanziario
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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