L.R. Veneto 30/2022
Legge di stabilità regionale 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge di stabilità regionale 2023 del Veneto rifinanzia e rimodula spese regionali per il triennio 2023-2025 e interviene su tributi regionali, soprattutto IRAP e tassa automobilistica. Prevede nuove aliquote IRAP dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022, diverse esenzioni/riduzioni del bollo auto dal 1° gennaio 2023 e alcune modifiche a norme tributarie regionali. Entrata in vigore il 23 dicembre 2022.
Legge di stabilità regionale 2023 del Veneto
Legge di stabilità regionale 2023 del Veneto
La legge disciplina misure finanziarie e tributarie della Regione Veneto per il triennio 2023-2025. Interviene sia sul bilancio regionale, sia su aliquote e agevolazioni in materia di IRAP e tassa automobilistica regionale, oltre a modificare alcune disposizioni regionali sui tributi.
Rifinanziamento e rimodulazione della spesa regionale
Per il triennio 2023-2025 la legge autorizza il rifinanziamento di spese regionali già previste da altre leggi, secondo l’Allegato 1, con esclusione delle spese obbligatorie e continuative. Per lo stesso periodo vengono inoltre determinate, per ciascun anno 2023, 2024 e 2025, le rimodulazioni delle spese pluriennali indicate nell’Allegato 2. La disciplina è adottata nel quadro dell’articolo 36 del d.lgs. 118/2011 e del principio contabile della programmazione.
IRAP: nuove aliquote per specifiche categorie e settori
A decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, la legge ridetermina l’aliquota IRAP per le IPAB, limitatamente alle attività istituzionali, fissandola al 3,90 per cento.
Nello stesso periodo, per i soggetti che operano in determinati settori ATECO 2007, l’aliquota IRAP è aumentata dello 0,92 per cento. I settori interessati sono:
- divisione 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
- divisione 35: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
- divisione 53: servizi postali e attività di corriere;
- divisione 61: telecomunicazioni;
- divisione 64: attività di servizi finanziari, escluse assicurazioni e fondi pensione;
- divisione 65: assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse assicurazioni sociali obbligatorie;
- divisione 66: attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.
L’aumento non si applica ai soggetti agevolati individuati dalla legge regionale n. 27/2006, per i quali continuano a valere le aliquote già rideterminate da precedenti norme regionali. Sono inoltre abrogate, dalla medesima decorrenza, alcune precedenti disposizioni regionali in materia di aliquote IRAP. Le maggiori entrate sono quantificate in 10,8 milioni di euro per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025.
Tassa automobilistica: riduzioni ed esenzioni
Dal 1° gennaio 2023 è riconosciuta una riduzione ulteriore del 25% della tassa automobilistica regionale per autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità tra 20 e 29 anni, oltre alla riduzione del 50% già prevista dalla normativa statale, purché sussistano i requisiti di legge.
Per i minori portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti e con connotazione di gravità, l’esenzione dalla tassa automobilistica è estesa a specifiche categorie di motoveicoli e autoveicoli, con limiti di cilindrata e potenza indicati dalla legge; sono confermate anche le esenzioni già in essere.
La legge disciplina inoltre l’esonero dal pagamento nei casi in cui il soggetto interessato dimostri, con documentazione certa e trascritta al PRA, l’assenza del presupposto giuridico per l’applicazione del tributo. Sono poi previste norme specifiche per la perdita di possesso per demolizione o esportazione definitiva all’estero, nonché per l’esenzione dei portatori di handicap e dei soggetti trapiantati, con decorrenza e requisiti puntualmente definiti.
Altre modifiche tributarie e agevolazioni
Dal 1° gennaio 2023 i veicoli intestati alla Giunta regionale del Veneto sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione.
La legge modifica anche una precedente disciplina sulle esenzioni per i soggetti trapiantati, rinviando l’efficacia al 1° gennaio 2023 e specificando le tipologie di trapianto rilevanti, i requisiti di residenza in Veneto e l’inclusione di veicoli acquisiti in usufrutto, leasing o locazione a lungo termine.
Inoltre, viene innalzato da 45.000 a 50.000 euro un limite previsto da una legge regionale in materia di tributi, con applicazione dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022, e sono ampliate le fattispecie che consentono l’utilizzo di una disposizione su ravvedimento/controllo sostanziale anche dopo contenzioso tributario.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi il 23 dicembre 2022.
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