Sentenza n. 1190/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento: - dell’illegittimità del diniego tacito formatosi sulla istanza di reclamo del 30.7.2025 finalizzata al reinserimento del ricorrente nella graduatoria di 24 mesi del personale ATA, a.s. 2024/2025, pubblicata con decreto n. 11121 del 29.7.2025 e di quello formatosi a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva di cui al decreto n. 12069 del 21.8.2025 e per l’accertamento della violazione dell’art. 2, co. 6., del D.M. 89 del 21.5.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito sulla richiesta di reinserimento nella graduatoria permanente di 24 mesi del personale ATA per l’anno scolastico 2024/2025, nonché mancato reinserimento nella graduatoria definitiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già incluso nella graduatoria permanente di 24 mesi del personale ATA e in servizio fino al 30 giugno 2025, aveva presentato domanda nella Provincia di Cosenza per l’anno scolastico 2024/2025. Dopo l’esclusione dalla graduatoria provvisoria, aveva proposto reclamo il 30 luglio 2025, sostenendo di possedere i requisiti previsti e richiamando l’art. 2, comma 6, del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024. Con il ricorso ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 6, del D.M. n. 89/2024, dell’ordinanza ministeriale n. 21/2009 e dell’art. 13 del d.P.R. n. 487/1994; la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, l’irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa, la violazione della lex specialis, dell’art. 3 Cost. e dell’art. 97 Cost.; nonché l’illegittimità del diniego di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e seguenti l. n. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost. La questione decisiva è stata individuata d’ufficio nel possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la domanda sostanziale mirava all’accertamento del diritto individuale all’inserimento nella graduatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha rilevato che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le controversie concernenti il diritto del singolo all’inserimento o al reinserimento nelle graduatorie di istituto o di circolo, quando il diritto derivi direttamente dalla normativa e non sia coinvolta una procedura concorsuale in senso stretto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’inserimento e l’attribuzione del punteggio costituiscono attività vincolate, riconducibili alla gestione privatistica del rapporto di lavoro, senza esercizio di discrezionalità amministrativa. La giurisdizione amministrativa sussisterebbe invece qualora fosse proposta direttamente una domanda di annullamento di un atto amministrativo generale o normativo, rispetto alla quale l’accertamento del diritto all’inserimento fosse soltanto conseguenziale. Nel caso concreto, la domanda era diretta all’accertamento del diritto del ricorrente a essere inserito nella graduatoria definitiva, sicché la controversia spettava al giudice ordinario. Il TAR ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, ammettendo la prosecuzione del processo ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e ha compensato le spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 6, D.M. n. 89 del 21 maggio 2024
Norma invocata dal ricorrente quale fondamento del diritto al reinserimento nella graduatoria del personale ATA; la sentenza non ne esamina il merito, arrestando il giudizio per difetto di giurisdizione.
ordinanza ministeriale n. 21/2009
Richiamata dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 13 d.P.R. n. 487/1994
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato per il difetto di motivazione del mancato reinserimento e del silenzio dell’amministrazione; la sentenza non esamina tale censura nel merito.
artt. 22 e seguenti l. n. 241/1990
Richiamati in relazione alla dedotta violazione del diritto di accesso documentale; la sentenza non esamina la censura nel merito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre previamente alle parti la questione rilevata d’ufficio relativa al possibile difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei termini e con le modalità previste dalla norma.
art. 4, commi 3 e 6-ter, l. n. 124/1999
Richiamati nella ricostruzione della funzione delle graduatorie scolastiche e della prevalenza delle graduatorie permanenti nel conferimento delle supplenze.
art. 5 D.M. n. 201/2000
Richiamato per evidenziare la disciplina regolamentare delle graduatorie di istituto e delle supplenze temporanee.
Massime di principio
- La controversia relativa all’accertamento del diritto individuale all’inserimento o al reinserimento in una graduatoria scolastica, quando tale diritto derivi direttamente dalla normativa e l’attività di formazione della graduatoria sia vincolata, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- L’inserimento, la rettifica del punteggio e il depennamento da graduatorie scolastiche già disciplinate dalla normativa non costituiscono, di regola, esercizio di discrezionalità amministrativa, ma atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato su un piano paritetico.
- La giurisdizione amministrativa sussiste quando la domanda principale è direttamente volta all’annullamento di un atto amministrativo generale o normativo, mentre l’accertamento del diritto all’inserimento nella graduatoria è soltanto l’effetto conseguenziale della rimozione dell’atto.
- Quando la domanda proposta davanti al giudice amministrativo sostanzialmente mira all’accertamento del diritto soggettivo all’inserimento in graduatoria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario e possibilità di prosecuzione del processo ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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