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Legge

L.R. Lazio 24/2007

Istituzione del Comitato di Garanzia Statutaria (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 24/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il Comitato di garanzia statutaria della Regione Lazio, ne disciplina composizione, requisiti, incompatibilità, autonomia organizzativa, funzioni consultive e tempi di intervento su referendum, leggi e regolamenti regionali. Prevede una dotazione finanziaria iniziale per il triennio 2008-2010, con successivo adeguamento dei capitoli di spesa dal 1° gennaio 2012.

Istituzione del Comitato di garanzia statutaria della Regione Lazio

Istituzione del Comitato di garanzia statutaria

La legge istituisce, per la Regione Lazio, il Comitato di garanzia statutaria, organo regionale indipendente con sede presso il Consiglio regionale. Il Comitato opera a tutela dei principi dello Statuto e dei rapporti tra gli organi regionali previsti dallo Statuto stesso.

Autonomia organizzativa e funzionamento interno

Il Comitato dispone di autonomia organizzativa e gestionale e adotta un proprio regolamento interno a maggioranza dei componenti. Il regolamento disciplina in particolare:

  • sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo;
  • svolgimento dei lavori;
  • verbalizzazione delle riunioni;
  • comunicazione delle decisioni;
  • forme di pubblicità delle decisioni.

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Comitato cura inoltre l’organizzazione e il funzionamento della propria struttura di supporto nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio regionale.

Composizione, nomina e durata

Il Comitato è composto da sette membri eletti singolarmente dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, tra candidati proposti congiuntamente dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio regionale. L’elezione richiede il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio regionale.

I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale e il Comitato viene insediato entro trenta giorni dalla nomina di tutti i suoi membri. La durata dell’organo è di sei anni e i componenti non possono essere rieletti immediatamente. Entro tre mesi dalla scadenza il Consiglio regionale deve procedere al rinnovo.

Requisiti dei componenti e incompatibilità

Possono essere eletti solo candidati che abbiano compiuto quaranta anni e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • professore universitario ordinario in materie giuridiche;
  • magistrato;
  • avvocato dello Stato;
  • avvocato con almeno dieci anni di esercizio;
  • dirigente in enti, aziende o strutture pubbliche o private per almeno dieci anni nel campo giuridico e amministrativo.

La carica è incompatibile con numerose funzioni pubbliche e incarichi politici o societari, tra cui parlamentare, membro del Governo nazionale, consigliere o assessore regionale, provinciale, comunale o di comunità montana, nonché amministratore di società che abbiano rapporti contrattuali con la Regione o che ricevano sovvenzioni regionali. Si applicano inoltre le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali. I componenti non possono far parte degli organismi dirigenti di partiti o associazioni politiche.

L’incompatibilità è accertata dal Comitato e, anche se sopravvenuta, determina la decadenza. Le dimissioni sono presentate al Presidente del Comitato, al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale e hanno effetto immediato.

Surroga e Presidente del Comitato

In caso di vacanza per incompatibilità o dimissioni, la sostituzione avviene con le stesse modalità previste per l’elezione e la nomina dei componenti. I membri subentranti cessano comunque alla scadenza naturale del Comitato.

Nella seduta di insediamento il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, a scrutinio segreto, con maggioranza dei due terzi dei componenti; dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei componenti. Il Presidente resta in carica per tutta la durata dell’organo, lo rappresenta, convoca e presiede le sedute, stabilisce l’ordine del giorno, sovrintende all’attività e nomina il relatore del caso trattato. In caso di assenza o impedimento temporaneo può delegare le proprie funzioni a un altro componente.

Convocazione, quorum e deliberazioni

Il Comitato è convocato dal Presidente secondo le modalità stabilite dal regolamento interno. Le sedute sono valide con la presenza di almeno cinque componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Trattamento economico e struttura di supporto

Al Presidente spetta il trattamento economico previsto per il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; agli altri componenti spetta lo stesso trattamento ridotto del 20 per cento.

Per lo svolgimento delle funzioni, il Comitato si avvale di una struttura amministrativa istituita con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. La struttura dispone delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie e il suo dirigente svolge anche le funzioni di segretario del Comitato. Il segretario partecipa senza voto alle sedute, redige i verbali e cura comunicazione, notifica e pubblicazione delle deliberazioni.

Funzioni generali del Comitato

Il Comitato svolge funzioni di garanzia statutaria e in particolare:

  • verifica l’ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti e atti amministrativi generali della Regione;
  • esprime parere sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio prima della promulgazione;
  • esprime parere sulle proposte di regolamento regionale previste dallo Statuto;
  • si pronuncia sull’interpretazione dello Statuto e sui conflitti di competenza tra organi regionali.

Referendum propositivi

Le richieste di referendum propositivo presentate al Presidente del Consiglio regionale sono trasmesse al Comitato per la verifica dell’ammissibilità. Il Comitato deve pronunciarsi entro sessanta giorni; se non lo fa, la proposta si intende ammessa. La decisione è comunicata al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione. Resta comunque possibile richiedere il parere del Comitato prima della promulgazione della legge, secondo le regole generali sui pareri statutari.

Referendum abrogativi

Per i referendum abrogativi disciplinati dallo Statuto e dalla legge regionale n. 78 del 1980, l’Ufficio centrale regionale per il referendum chiede al Comitato la verifica dell’ammissibilità dopo l’ordinanza definitiva sulla regolarità della richiesta e prima dell’indizione del referendum. Il Comitato si pronuncia entro venti giorni dalla ricezione della richiesta; la deliberazione è comunicata anche all’Ufficio centrale e notificata ai promotori. Restano salve le attribuzioni dell’Ufficio centrale sul giudizio di regolarità delle proposte.

Pareri sulla conformità delle leggi allo Statuto

Il parere sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto può essere richiesto, prima della promulgazione, dal Presidente della Regione, dal Presidente del Consiglio regionale, da un terzo dei consiglieri regionali o dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali previa deliberazione a maggioranza dei componenti.

Il Comitato deve esprimersi entro venti giorni. Se rileva la non conformità, ne informa il Presidente del Consiglio regionale, affinché la legge sia sottoposta a riesame del Consiglio. Se il Consiglio vuole comunque approvare la legge senza modificarla secondo i rilievi del Comitato, è richiesta la maggioranza dei componenti.

La richiesta di parere sospende i termini di promulgazione previsti dallo Statuto. I termini riprendono a decorrere:

  • dalla pronuncia favorevole del Comitato;
  • dalla riapprovazione della legge da parte del Consiglio a seguito del riesame;
  • oppure dalla scadenza dei venti giorni senza pronuncia del Comitato.

Pareri sui regolamenti autorizzati

Per i regolamenti regionali autorizzati dallo Statuto, il parere del Comitato è necessario ed è richiesto dal Presidente della Regione prima dell’adozione definitiva. Se il parere evidenzia la necessità di modifiche per rendere compatibile il regolamento con le norme generali della legge di autorizzazione, tali modifiche vanno apportate prima dell’adozione definitiva.

Il Comitato si pronuncia entro venti giorni; se non lo fa, la Giunta regionale può adottare definitivamente il regolamento anche senza il parere.

Interpretazione dello Statuto e conflitti di competenza

Le pronunce interpretative dello Statuto, anche in relazione a conflitti di competenza, possono essere richieste dal Presidente della Regione, dal Presidente del Consiglio regionale, da un terzo dei consiglieri regionali o dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali previa deliberazione maggioritaria.

La richiesta può provenire anche dal Presidente del Consiglio regionale su istanza degli organi previsti dal Titolo VIII dello Statuto, quando il conflitto li coinvolga. Il Comitato decide entro trenta giorni.

Le richieste devono essere motivate e accompagnate da eventuali osservazioni; nel caso di conflitto, devono indicare l’origine del conflitto, l’atto da cui deriva e le disposizioni statutarie ritenute violate.

Quando il Comitato tratta un conflitto tra organi regionali:

  • la struttura di supporto comunica agli organi interessati la data della seduta almeno dieci giorni prima;
  • gli organi possono intervenire e presentare osservazioni o memorie scritte;
  • il Comitato individua l’organo competente;
  • se l’atto è viziato da incompetenza, invita l’organo che lo ha adottato a ritirarlo entro dieci giorni dalla notifica;
  • la pronuncia è notificata agli organi interessati entro quindici giorni dal deposito.

Se gli organi interessati non si adeguano, devono sottoporre la questione al Consiglio regionale entro trenta giorni dalla notifica.

Disposizioni transitorie di prima applicazione

In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale deve eleggere i componenti del Comitato. Nei trenta giorni successivi il Presidente del Consiglio regionale procede all’insediamento.

Entro trenta giorni dall’insediamento, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assegna al Comitato locali idonei e individua il personale da destinare alla struttura di supporto.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge è istituito nel bilancio regionale 2007 un apposito capitolo di spesa denominato “Spese per il funzionamento del Comitato di garanzia statutaria”, con stanziamento di 100 mila euro per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010. La copertura è assicurata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo R11504.

Dal 1° gennaio 2012 gli oneri derivanti dalla legge sono posti a carico del capitolo di spesa R11900.

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