L.R. Lazio 22/2007
Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini della realizzazione di infrastrutture strategiche relative al sistema viario (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio promuove la costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale, insieme ad ANAS, per realizzare infrastrutture strategiche del sistema viario, in particolare quella prevista dall’intesa dell’8 novembre 2006. Disciplina condizioni di partecipazione, rappresentanza regionale e copertura finanziaria per il solo anno 2008.
Costituzione di una società per azioni regionale per infrastrutture viarie strategiche
Costituzione di una società per azioni regionale per infrastrutture viarie strategiche
La legge disciplina, per la Regione Lazio, la promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale finalizzata alla realizzazione di infrastrutture strategiche del sistema viario. Il riferimento operativo principale è l’infrastruttura prevista dall’intesa dell’8 novembre 2006 tra Ministero delle infrastrutture, Regione Lazio e ANAS.
Finalità e ruolo della società
La società è concepita come soggetto aggiudicatore, con il compito di svolgere tutte le attività connesse a tale qualifica. Rientra tra i suoi compiti anche il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture, inclusa la possibilità di ricorrere alla finanza privata.
Condizioni per la partecipazione della Regione
La partecipazione della Regione è subordinata a precise condizioni che devono risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto della società. In particolare:
- la compagine sociale deve comprendere la Regione, ANAS spa ed eventualmente altri enti pubblici;
- è esclusa la cessione a privati, anche in forma minoritaria, di quote del capitale sociale;
- l’oggetto sociale deve essere coerente con la legge regionale;
- alla Regione deve essere riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2449 c.c., la facoltà di nominare un numero di amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza proporzionale alla propria partecipazione;
- la società deve operare nel rispetto delle regole previste per le società a partecipazione pubblica richiamate dalla normativa statale in materia di contenimento della spesa e di disciplina degli amministratori;
- devono essere rispettate le norme statali su numero, compensi e nomina degli amministratori delle società partecipate da enti locali.
Prima applicazione e compagine iniziale
In sede di prima applicazione, in attuazione dell’intesa richiamata dalla legge, la società è partecipata esclusivamente dalla Regione e da ANAS spa. Il capitale sociale è ripartito in misura uguale tra i due soggetti.
Procedure di costituzione e rappresentanza della Regione
Il Presidente della Regione, oppure l’assessore competente in materia di lavori pubblici da lui delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione regionale alla società, compresa l’eventuale sottoscrizione di patti parasociali.
La Regione è rappresentata in assemblea dal Presidente della Regione o dall’assessore ai lavori pubblici da lui delegato. I rappresentanti regionali negli organi sociali sono nominati dal Presidente della Regione e restano vincolati agli indirizzi e alle direttive della Giunta regionale.
Copertura finanziaria
Gli oneri della legge sono coperti per l’anno 2008 mediante l’istituzione di uno specifico capitolo di bilancio nell’UPB D12, con stanziamento di 1.100.000 euro. La copertura è assicurata tramite corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo D12503.
Ambito temporale e attualità della disciplina
La previsione finanziaria è espressamente riferita all’esercizio 2008; la norma nasce per una specifica operazione di costituzione societaria legata a un progetto infrastrutturale determinato. Per questa ragione l’atto ha oggi rilevanza sostanzialmente esaurita e va considerato obsoleto.
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