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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1994

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1994 della Commissione, del 16 luglio 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana

Normativa europea32024R1994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, in via urgente, la mappa unionale delle restrizioni per la peste suina africana alla luce dei nuovi focolai e dell’evoluzione epidemiologica in vari Stati membri. La Commissione sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ridisegnando zone soggette a restrizioni I, II e III e le aree infette o soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza. L’obiettivo è contenere la diffusione della malattia e, al contempo, limitare perturbazioni inutili degli scambi nell’Unione.

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni e le aree infette per la peste suina africana nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati dall’elenco delle zone soggette a restrizioni e delle aree infette per peste suina africana contenute negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituiti dal presente atto. Rileva per i territori di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia, Lituania e Romania, con delimitazioni territoriali puntuali per regioni, province, comuni e porzioni di territorio. Le misure si applicano direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; per alcune aree di Germania sono indicate date specifiche di applicazione/termine nelle parti dell’allegato II. Il regolamento non introduce esclusioni generali, ma aggiorna il perimetro geografico delle restrizioni in funzione dell’evoluzione epidemiologica.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1994 della Commissione: modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594 sulla peste suina africana

Il regolamento interviene in un contesto di forte dinamicità epidemiologica della peste suina africana nell’Unione, con nuovi focolai in suini detenuti e selvatici in diversi Stati membri. La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, per aggiornare le misure speciali di controllo e contenimento della malattia.

Finalità e base normativa

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 259, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. La finalità è adeguare l’elenco unionale delle zone soggette a restrizioni e delle aree infette alla situazione reale sul territorio, in modo da mantenere misure proporzionate al rischio e coerenti con le misure di controllo previste dalla normativa sanitaria unionale.

Contesto epidemiologico e criteri di delimitazione

I considerando evidenziano che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze rilevanti per la redditività degli allevamenti e per i movimenti di animali e prodotti di origine animale. Le modifiche delle aree elencate negli allegati devono essere fondate sulla situazione epidemiologica locale e generale, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti scientifici della Commissione e degli Stati membri e sulle norme WOAH; devono inoltre tenere conto delle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.

Modifiche degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’allegato I contiene le zone soggette a restrizioni I, II e III in vari Stati membri; l’allegato II elenca le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza, secondo gli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, del regolamento 2023/594.

Aggiornamenti territoriali più rilevanti

Germania

La Germania è interessata sia per nuovi focolai in suini detenuti sia per focolai in suini selvatici. Viene inserita nell’allegato II, parte B, la zona soggetta a restrizioni istituita nel Land Assia a seguito di un focolaio in suini detenuti confermato il 9 luglio 2024. Nell’allegato I sono ridefinite numerose aree in Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern e altri Länder, con passaggi tra zone I, II e III in funzione dell’evoluzione del rischio.

Polonia

In Polonia il regolamento registra e riflette nuovi focolai in suini detenuti e selvatici, aggiornando le zone soggette a restrizioni I e II e, in alcuni casi, riclassificando aree già colpite in zone di livello superiore. È inoltre soppressa dall’allegato II, parte A, la zona infetta nella regione Pomerania, che viene ricondotta all’allegato I come zona soggetta a restrizioni II per prevenire perturbazioni inutili degli scambi.

Lettonia e Lituania

Per Lettonia e Lituania sono aggiornate numerose delimitazioni territoriali, con l’innalzamento del livello di restrizione in aree colpite da nuovi focolai. In particolare, vengono riclassificate aree di Madonas, Kaunas e di altre regioni, con estese ridefinizioni territoriali per mantenere coerente il perimetro delle restrizioni con la situazione sanitaria.

Italia, Grecia, Croazia, Cechia, Svezia, Ungheria, Slovacchia, Estonia e Romania

L’allegato I aggiorna anche le aree soggette a restrizioni in Italia, Grecia, Croazia, Cechia, Svezia, Ungheria, Slovacchia, Estonia e Romania. Per alcuni Stati, come Romania, l’elenco delle zone di restrizione III copre interi județ o ampie porzioni del territorio nazionale. Per altri, come Italia, Grecia e Croazia, la delimitazione avviene su base regionale, provinciale, comunale o addirittura per porzioni di comuni e frazioni.

Zone di protezione, sorveglianza e termini specifici

L’allegato II contiene aree istituite come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza. Per la Germania sono previsti diversi termini di applicazione per le singole aree: 16.9.2024, 23.8.2024, 7.9.2024, 23.9.2024 e 8.10.2024. Le aree sono descritte con precisione geografica, anche tramite coordinate GPS e raggio di 3 km per la zona di protezione e di 10 km per la zona di sorveglianza.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia immediata delle modifiche agli allegati.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. Ne deriva il riesame e la ridefinizione delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree infette o sottoposte a restrizioni per peste suina africana in numerosi Stati membri.

Criteri epidemiologici e giustificazione delle modifiche

I considerando richiamano i criteri scientifici, gli orientamenti della Commissione sulla PSA, il codice sanitario WOAH e le informazioni fornite dalle autorità nazionali. Le modifiche si fondano sull’andamento epidemiologico nei territori interessati, sul rischio di ulteriore diffusione e sull’esigenza di mantenere continuità territoriale e coerenza con le misure di controllo.

Nuove o aggiornate zone in Germania, Lettonia, Lituania e Polonia

Sono ridefinite le zone in Germania, Lettonia, Lituania e Polonia a seguito di nuovi focolai o del mutamento del livello di rischio. In particolare, alcune aree passano da zona I a zona II o III, altre da zona II a III, mentre in alcuni casi aree precedentemente infette vengono riclassificate come zone soggette a restrizioni II per evitare perturbazioni degli scambi.

Inserimento della zona soggetta a restrizioni della Germania in Assia

La zona istituita dall’autorità tedesca nel Land Assia a seguito del focolaio in suini detenuti del 9 luglio 2024 viene iscritta nell’allegato II, parte B, come zona soggetta a restrizioni comprendente zone di protezione e sorveglianza.

Aree infette e termini di applicazione in Germania

L’allegato II, parte A, elenca diverse aree tedesche istituite come zone infette a seguito di focolai in suini selvatici. Per alcune di esse sono indicati termini di applicazione specifici: 16.9.2024 per alcune aree dell’Assia e 23.8.2024, 7.9.2024, 23.9.2024 e 8.10.2024 per altre zone di protezione/sorveglianza e relative estensioni territoriali.

Entrata in vigore e applicabilità immediata

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalepeste suina africanacircolazione di animali e prodotti di origine animalemisure di controllo e contenimentomercato interno

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