L.R. Umbria 5/2022
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria) e disposizioni per il differimento delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Umbria 1/2020 escludendo dal divieto alcuni enti e agenzie strumentali regionali che svolgono l’attività come compito istituzionale. Proroga inoltre, fino alle nuove regole regolamentari e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, l’uso delle graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale sociale e rende obbligatorie, nello stesso periodo, le assegnazioni per emergenza abitativa.
Proroga graduatorie ERS e modifica norme regionali su attività istituzionali degli enti strumentali
Modifiche alla disciplina regionale su attività istituzionali ed ERS
La legge regionale dell’Umbria n. 5 del 23 marzo 2022 interviene sulla l.r. 1/2020 e sulla disciplina delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale. Il provvedimento ha effetti limitati al territorio regionale umbro e contiene soprattutto misure transitorie, con una scadenza finale espressa al 31 dicembre 2022 per la parte relativa alle graduatorie.
Esclusione per enti e agenzie strumentali regionali
Viene integrato l’articolo 2 della l.r. 1/2020 precisando che il comma 3 non si applica agli enti e alle agenzie strumentali regionali che svolgono tali attività come compito istituzionale in forza delle leggi istitutive o dei rispettivi statuti. Di conseguenza, per tali soggetti opera un’esclusione specifica dal regime generale introdotto dalla norma richiamata.
Inoltre, al comma 9 del medesimo articolo, il rinvio ai commi precedenti viene coordinato con la nuova esclusione, stabilendo che l’applicazione di tali commi avviene “fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 3”.
Proroga delle graduatorie per l’edilizia residenziale sociale
La legge disciplina il differimento delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di ERS pubblica formate ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 23/2003, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 15/2021. I termini di scadenza di tali graduatorie sono prorogati; se risultano già scaduti, le graduatorie già formate continuano comunque a essere utilizzate.
La proroga dura fino all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dall’articolo 44, comma 1, lettere c) ed e), della l.r. 15/2021 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022. Si tratta quindi di un regime transitorio esplicitamente limitato nel tempo.
Assegnazioni per emergenza abitativa
Per tutto il periodo indicato per la validità delle graduatorie prorogate, i Comuni sono tenuti a procedere obbligatoriamente alle assegnazioni per emergenza abitativa secondo quanto previsto dall’articolo 34 della l.r. 23/2003. La norma deroga così al carattere facoltativo previsto in via ordinaria dall’articolo 34, comma 1, della stessa legge regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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