L.R. Umbria 8/2022
Ulteriori disposizioni per la conclusione della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge esonera dagli sanzioni gli enti attuatori che, per gli interventi di ricostruzione di opere pubbliche nelle aree colpite dal sisma del 1997, abbiano adempiuto oltre i termini della l.r. 1/2017 e consente a chi non abbia ancora adempiuto di farlo entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Proroga e sanatoria degli adempimenti per il completamento della ricostruzione post-sisma 1997
Ulteriori disposizioni per la conclusione della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 1997
La legge regionale dell’Umbria interviene in modo puntuale sulla disciplina già prevista per la conclusione della ricostruzione nelle aree interessate dal sisma del 1997. L’obiettivo è evitare conseguenze sanzionatorie per gli enti attuatori coinvolti in specifici adempimenti relativi alla ricostruzione di opere pubbliche.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli enti attuatori degli interventi di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale Umbria 17 gennaio 2017, n. 1, relativa alla conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti. Si tratta, quindi, di una normativa territoriale circoscritta alla Regione Umbria e riferita esclusivamente a tali interventi di ricostruzione.
Effetti sugli adempimenti tardivi già effettuati
Gli enti attuatori che, alla data di entrata in vigore della legge, avevano già provveduto agli adempimenti previsti dall’articolo 9 oltre i termini fissati dalla normativa richiamata, non incorrono nelle sanzioni previste da tale articolo. La legge opera dunque come esonero dalle conseguenze punitive per l’adempimento tardivo già avvenuto.
Termine ulteriore per gli adempimenti non ancora eseguiti
Per gli enti attuatori che, sempre alla data di entrata in vigore della legge, non avevano ancora eseguito gli adempimenti nei termini originari, è concessa la possibilità di regolarizzare la posizione entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge. Il rispetto di questo nuovo termine evita l’applicazione delle sanzioni indicate dall’articolo 9 della l.r. 1/2017.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Le disposizioni hanno quindi natura transitoria e finalizzata alla chiusura della fase di ricostruzione disciplinata dalla normativa del 2017, con un termine massimo di regolarizzazione pari a dodici mesi dall’entrata in vigore.
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