L.R. Umbria 2/2022
Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche").
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Umbria n. 30/2000 su compiti, organi, nomine, indennità e finanziamento di Agenzia Umbria Ricerche. Prevede il passaggio a un Amministratore Unico, disciplina Comitato scientifico e Revisore, stabilisce contributi regionali per il triennio 2022-2024 e contiene norme transitorie sulla sostituzione degli organi in carica.
Modifiche all’organizzazione e al funzionamento di Agenzia Umbria Ricerche
Modifiche all’assetto di Agenzia Umbria Ricerche
La legge regionale Umbria 2 marzo 2022, n. 2 interviene sulla l.r. 27 marzo 2000, n. 30, ridefinendo funzioni, organi, modalità di nomina, compensi e copertura finanziaria di Agenzia Umbria Ricerche. L’obiettivo è aggiornare l’organizzazione dell’ente e la disciplina delle sue attività di ricerca in riferimento alla realtà regionale umbra.
Funzioni e attività dell’Agenzia
La disciplina delle funzioni viene riformulata chiarendo che, oltre ai compiti attribuiti da specifiche norme, l’Agenzia svolge attività riferite alla realtà regionale, in particolare analisi, studi e ricerche sugli andamenti congiunturali della struttura economico-produttiva e sulle trasformazioni socio-demografico-territoriali dell’Umbria.
L’Agenzia può inoltre operare anche in ambiti territoriali diversi da quelli regionali, svolgendo attività di ricerca su committenza pubblica e privata e dietro compenso, nel rispetto delle norme sulla concorrenza. È altresì prevista la promozione di convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati nel campo della ricerca e della formazione, purché coerenti con funzioni e obiettivi istituzionali.
Programmazione dell’attività di ricerca
L’attività dell’Agenzia si fonda su un programma triennale di attività, nel quale sono individuate le linee strategiche di ricerca. Sulla base di tale programma si collocano anche i singoli programmi di ricerca e la relazione annuale sulle attività svolte.
Organi dell’Agenzia
Gli organi dell’Agenzia sono:
- l’Amministratore Unico;
- il Comitato scientifico;
- il Revisore dei conti.
Vengono quindi superati i precedenti assetti organizzativi incompatibili con la nuova struttura.
Amministratore Unico: nomina, durata e funzioni
L’Amministratore Unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, secondo la disciplina regionale sulle nomine. È scelto tra soggetti con elevate competenze e comprovate esperienze in ambito scientifico, accademico o professionale.
La durata dell’incarico coincide con la fine della legislatura regionale; è possibile la conferma. La revoca è ammessa con provvedimento motivato in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge o ingiustificato mancato perseguimento delle linee strategiche del programma triennale.
L’Amministratore Unico è il legale rappresentante dell’Agenzia e ne assume la responsabilità organizzativa, gestionale e scientifica. In particolare:
- sovrintende al buon andamento dell’Agenzia;
- convoca e presiede il Comitato scientifico;
- cura i rapporti con istituzioni pubbliche e private;
- predispone bilancio preventivo e consuntivo;
- predispone il programma triennale e la relazione annuale;
- approva i singoli programmi di ricerca;
- approva i regolamenti dell’Agenzia;
- stipula i contratti e adotta gli atti di gestione;
- esercita ogni altra funzione amministrativa non attribuita ad altri organi.
Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dall’Amministratore Unico, che ne è presidente, e da cinque membri esperti in ricerca e programmazione o dotati di qualificato profilo scientifico-accademico nei campi economico-statistico, socio-antropologico, politico-giuridico e politico-sociale. I membri sono nominati dall’Amministratore Unico entro trenta giorni dal suo insediamento.
Il Comitato scade con la fine della legislatura regionale e coadiuva l’Amministratore Unico nella predisposizione del programma triennale di attività e dei singoli programmi di ricerca; si riunisce di norma con cadenza semestrale.
Competenze della Giunta regionale
La Giunta regionale, su proposta dell’Amministratore Unico, approva:
- il bilancio preventivo e consuntivo;
- il programma triennale di attività e i relativi aggiornamenti;
- la relazione annuale sull’attività dell’Agenzia.
Revisore dei conti
Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea legislativa secondo la disciplina regionale sulle nomine, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.
Rapporti con università, enti di ricerca e terzi
Per l’attuazione dei programmi di ricerca e delle indagini conoscitive, l’Agenzia può stipulare convenzioni con università o altri enti di ricerca pubblici o privati. Può inoltre attivare, con risorse proprie o in cofinanziamento con soggetti pubblici o privati, incarichi e forme di collaborazione con soggetti terzi per finalità di studio e ricerca, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti.
Trattamento economico degli organi
All’Amministratore Unico spetta:
- un’indennità mensile pari al 40% di quella dei consiglieri regionali, al lordo delle ritenute di legge;
- il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio dell’incarico, secondo le condizioni e misure previste per i dirigenti regionali.
Ai componenti del Comitato scientifico, escluso l’Amministratore Unico, spetta un gettone di presenza di 100 euro lordi per ogni seduta effettivamente partecipata.
Al Revisore dei conti spetta un’indennità mensile non superiore al 20% di quella percepita dall’Amministratore Unico.
Finanziamento regionale
La Regione contribuisce al finanziamento delle spese di funzionamento dell’Agenzia Umbria Ricerche con risorse iscritte nel bilancio regionale di previsione alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1. Per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 è quantificato un importo di 500.000 euro.
Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli 11 e 14 della l.r. 30/2000.
Disposizioni transitorie e prima applicazione
In prima applicazione, i procedimenti per la costituzione degli organi dell’Agenzia di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 6, cioè Amministratore Unico e Revisore dei conti, devono essere avviati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Il Commissario straordinario dell’Agenzia, nominato ai sensi della l.r. 16/2015, resta in carica fino al 30 giugno 2022 e comunque non oltre la nomina dell’Amministratore Unico. Con l’insediamento di quest’ultimo, vengono acquisiti l’inventario aggiornato dei beni patrimoniali e tutti i rapporti attivi e passivi dell’Agenzia.
Il Revisore dei conti già in carica continua ad operare fino alla nomina del nuovo Revisore secondo la disciplina novellata.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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