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Legge

L.R. Umbria 4/2022

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio).

Normativa regionaleL.R. Umbria 4/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna il testo unico umbro sul commercio introducendo i motivi imperativi di interesse generale, rafforzando la programmazione comunale e prevedendo autorizzazioni per l'apertura/trasferimento/ampliamento in aree tutelate. Definisce inoltre sanzioni, criteri per fiere e mercati e un regime transitorio subordinato all'adeguamento dei regolamenti regionali e comunali.

Modifiche al testo unico regionale sul commercio dell'Umbria, con nuove regole su tutela, programmazione e autorizzazioni in aree sensibili

Modifiche al testo unico umbro sul commercio

La legge regionale Umbria 23 marzo 2022, n. 4 interviene sulla l.r. 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), rafforzando il quadro dei controlli pubblici e della programmazione comunale per alcune attività commerciali, soprattutto nelle aree da sottoporre a tutela. Le modifiche si innestano sul sistema regionale del commercio e operano nel solo territorio dell’Umbria.

Libertà dell’attività commerciale e limiti di interesse generale

La legge ribadisce che l’esercizio dell’attività commerciale è libero, salvo l’introduzione, da parte del testo unico, di controlli pubblici preventivi o successivi finalizzati alla tutela dei motivi di interesse generale richiamati dalla normativa regionale.

In questa prospettiva, vengono valorizzati diversi obiettivi pubblici, tra cui:

  • buon governo del territorio;
  • tutela dell’ambiente, compreso l’ambiente urbano;
  • salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici;
  • tutela del consumatore;
  • tutela della salute, dei lavoratori e dei beni culturali e paesaggistici;
  • bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale.

Viene inoltre introdotta una definizione espressa di “motivi imperativi di interesse generale”, che ricomprende, tra gli altri, tutela dei consumatori, ambiente, ordine pubblico, sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica, sicurezza stradale, protezione dei lavoratori, destinatari di servizi, equilibrio finanziario della sicurezza sociale, equità delle transazioni commerciali, lotta alla frode, tutela della salute animale, proprietà intellettuale, patrimonio storico-artistico, obiettivi di politica sociale e culturale.

Programmazione comunale e aree tutelate

Per gli esercizi di vicinato e le altre strutture di vendita contemplate dalla disciplina regionale, l’avvio dell’attività di vendita nelle aree da sottoporre a tutela per motivi imperativi di interesse generale è assoggettato alla programmazione comunale prevista dal testo unico.

In tali aree:

  • l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita sono soggetti ad autorizzazione del Comune competente;
  • l’autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dalla disciplina procedimentale regionale;
  • il Comune definisce condizioni e criteri qualitativi per il rilascio del titolo;
  • nell’ambito della programmazione, i Comuni possono anche fissare limiti di distanza per le attività di vendita, purché ciò risponda a motivate esigenze di sicurezza stradale, riduzione di traffico, tutela della quiete e della sicurezza pubblica, ordine pubblico e ambiente urbano, senza finalità anticoncorrenziali.

Effetti sull’apertura degli esercizi di vicinato

La disciplina sull’apertura degli esercizi di vicinato viene coordinata con la nuova disciplina delle aree tutelate, precisando che l’apertura avviene salvo quanto previsto dalla nuova norma speciale sulle aree da sottoporre a tutela.

Sanzioni amministrative

Vengono introdotte specifiche sanzioni per le violazioni della disciplina autorizzatoria degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita.

Sono puniti con sanzione amministrativa:

  • da 2.500 euro a 15.000 euro: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita e altre modifiche disciplinate dal capo interessato, se effettuate senza autorizzazione o senza SCIA prescritta;
  • da 800 euro a 5.000 euro: violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione.

Fiere e mercati: affidamento della gestione

La legge amplia le modalità di affidamento della gestione relative a fiere e mercati, consentendo ai Comuni di affidare tali attività anche a imprese specializzate nella realizzazione e gestione di fiere e mercati, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici.

La scelta tra le diverse modalità di affidamento deve essere effettuata con una valutazione comparativa basata su:

  • sostenibilità economico-finanziaria;
  • efficacia;
  • obiettivi previamente definiti;
  • migliore valorizzazione delle fiere e dei mercati specializzati.

Disposizioni transitorie e decorrenza dell’efficacia

La legge prevede un raccordo con la normativa regolamentare regionale e con la programmazione comunale:

  • entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adeguare le norme regolamentari richiamate dal testo unico alle nuove modifiche in materia di obiettivi di programmazione;
  • le modifiche relative all’articolo sulla tutela delle attività commerciali nelle aree sensibili acquistano efficacia solo dall’entrata in vigore di tali norme regolamentari;
  • entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, i Comuni devono adeguare la propria attività di programmazione.

Obsolescenza

La legge non appare obsoleta: contiene una disciplina ancora attuale sulla programmazione commerciale, sulle autorizzazioni in aree tutelate e sulle sanzioni, con effetti pratici ancora rilevanti per gli operatori e per i Comuni umbri.

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