L.R. Umbria 6/2022
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Umbria 31/2013 alle nuove norme statali sul Codice delle comunicazioni elettroniche e sui servizi media audiovisivi, ridefinendo competenze, procedure autorizzative, post-attivazione, controlli e sanzioni. Molte disposizioni precedenti sono abrogate; la copertura finanziaria per il 2022 e seguenti è rinviata alla legge di bilancio regionale.
Aggiornamento della disciplina umbra sulle infrastrutture per le telecomunicazioni
Aggiornamento della disciplina regionale sulle infrastrutture per le telecomunicazioni
La legge regionale Umbria 12 aprile 2022, n. 6 interviene in modo esteso sulla l.r. 31/2013 per allinearla alla nuova normativa statale in materia di comunicazioni elettroniche e servizi media audiovisivi. La disciplina continua ad applicarsi nel solo territorio della Regione Umbria e viene fortemente semplificata, con numerose abrogazioni di disposizioni ormai superate.
Coordinamento con la normativa statale
La legge aggiorna i richiami normativi della l.r. 31/2013 al nuovo quadro statale, sostituendo i riferimenti al previgente testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici con quelli al D.Lgs. 207/2021 e al D.Lgs. 208/2021. La Regione dichiara di esercitare le proprie competenze nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale e, in particolare, nelle materie individuate dall’articolo 8 del D.Lgs. 259/2003.
Riparto delle competenze regionali e locali
Viene riscritta la parte che definisce l’ambito delle competenze regionali, eliminando varie previsioni ormai superflue e chiarendo che la Regione opera nei limiti della disciplina statale. È inoltre precisato che i comuni possono intervenire in materia di localizzazione e regolazione secondo le previsioni residue della legge, senza più l’impostazione rigida fondata sui precedenti regolamenti comunali. Le modifiche riducono il ruolo di alcune previsioni localistiche e rafforzano il coordinamento con le norme statali di settore.
Piani di rete, programmi di sviluppo e localizzazione degli impianti
La disciplina sui piani di rete e sui programmi di sviluppo viene aggiornata: tali strumenti devono individuare la localizzazione degli impianti radioelettrici esistenti, le aree previste per nuove localizzazioni e l’elenco degli impianti esistenti soggetti a modifiche. Viene inoltre eliminato il precedente riferimento al dipartimento provinciale A.R.P.A., sostituito da un generico richiamo alle strutture competenti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
Procedimenti di installazione e modifica degli impianti radioelettrici
L’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono ricondotte alle procedure stabilite dalle disposizioni statali, in particolare dal D.Lgs. 259/2003 e dall’articolo 5 del D.Lgs. 207/2021. Sono soppressi diversi rinvii alle procedure comunali e ai precedenti titoli abilitativi, con una semplificazione del testo regionale e una maggiore centralità delle regole statali.
Interventi sugli edifici e infrastrutturazione digitale
Per gli interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici è introdotto un espresso rinvio al D.P.R. 380/2001 e all’articolo 4 del D.Lgs. 207/2021. La legge regionale richiama così la conformità alle regole edilizie e alle disposizioni nazionali in materia di infrastrutture digitali, rendendo la disciplina regionale coerente con il quadro tecnico-amministrativo statale.
Regole sui regolamenti comunali e sulle autorizzazioni
Sono eliminate varie previsioni che imponevano l’adozione obbligatoria di regolamenti comunali entro termini fissi o che disciplinavano in modo puntuale i procedimenti locali. In più punti il testo passa da formule imperative a formule facoltative o lascia direttamente spazio alla disciplina statale e alle determinazioni del comune competente. Vengono anche espunti alcuni rinvii alle procedure abilitative ex artt. 87 e 87-bis del D.Lgs. 259/2003, ormai sostituiti dal nuovo impianto normativo.
Post-attivazione, catasto e aggiornamento delle informazioni
La post-attivazione degli impianti radioelettrici assume rilievo centrale: entro sei mesi dall’attivazione, i titolari e gestori devono effettuare la post-attivazione e trasmettere al comune e alle strutture A.R.P.A. competenti un’asseverazione con localizzazione dell’impianto, codice univoco identificativo e scheda radioelettrica completa. Le successive modifiche delle caratteristiche dichiarate in post-attivazione richiedono un nuovo titolo legittimante. Le comunicazioni di post-attivazione valgono anche ai fini del censimento e dell’aggiornamento del catasto degli impianti.
Procedimenti semplificati e dichiarazioni sostitutive
Nei procedimenti semplificati, quando le norme statali non richiedono il parere dell’A.R.P.A., le autocertificazioni e dichiarazioni sulle caratteristiche tecniche e radioelettriche degli impianti producono effetti come comunicazioni di post-attivazione. La disciplina regionale riconosce quindi valore operativo a tali atti ai fini del completamento del procedimento e dell’aggiornamento informativo sugli impianti.
Impianti temporanei per telefonia mobile
Per gli impianti temporanei per telefonia mobile la legge regionale rinvia integralmente all’articolo 47 del D.Lgs. 259/2003. La disciplina regionale precedente viene sostanzialmente sostituita dal rinvio alla normativa statale, sia per l’installazione sia per l’attivazione e la dismissione di tali impianti.
Esclusione della l.r. 6/2021
Per i procedimenti rientranti nel campo di applicazione della l.r. 31/2013, come modificata, viene espressamente stabilito che non si applica la l.r. Umbria 15 marzo 2021, n. 6, in materia di tutela delle prestazioni professionali e contrasto all’evasione fiscale.
Controlli, segnalazioni e sanzioni
Vengono aggiornati i riferimenti alle strutture A.R.P.A. competenti, con la soppressione di vari passaggi legati al precedente assetto provinciale. Alcune disposizioni sanzionatorie sono semplificate o abrogate, e la ripartizione delle competenze per le irrogazioni viene ridisegnata. Il testo risultante appare meno articolato rispetto alla versione originaria e più orientato al coordinamento con le procedure amministrative ordinarie.
Disposizioni finanziarie
Per gli anni 2022 e successivi, la spesa per gli interventi di cui all’articolo 21 e, più in generale, per l’attuazione della legge è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 118/2011. Le risorse sono imputate alla Missione 14, Programma 04, “Reti e altri servizi di pubblica utilità”.
Abrogazioni e riordino della legge previgente
La legge abroga numerose parti della l.r. 31/2013, tra cui gli articoli 4, 5, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23 e 28, oltre ai Capi IV e V e ad altri singoli commi. Sono inoltre abrogati vari commi di articoli residui. Il risultato è un forte riordino della disciplina regionale, con eliminazione delle parti non più coerenti con il nuovo assetto normativo statale e regionale.
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