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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/27

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/27 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Ribeiras do Morrazo» (IGP)

Normativa europea32018R0027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione concede la protezione, come IGP, alla denominazione «Ribeiras do Morrazo» nell'ambito della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il regolamento dà atto che la domanda presentata dalla Spagna è stata esaminata e pubblicata senza opposizioni. La denominazione viene quindi protetta e registrata, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Protezione e registrazione della denominazione geografica protetta «Ribeiras do Morrazo» ai sensi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione «Ribeiras do Morrazo» riconosciuta come indicazione geografica protetta (IGP) nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, con efficacia diretta e obbligatoria in tutti i suoi elementi. Riguarda la registrazione e la tutela della denominazione nel registro previsto dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013; il testo non contiene esclusioni specifiche, ma presuppone l'esito favorevole della procedura di esame e l'assenza di opposizioni.

Protezione della denominazione «Ribeiras do Morrazo» (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/27 della Commissione conferisce la protezione prevista dall'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 alla denominazione «Ribeiras do Morrazo», qualificata come indicazione geografica protetta. Il provvedimento si inserisce nella procedura unionale di registrazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati.

Iter procedurale e assenza di opposizioni

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Spagna ed era stata previamente esaminata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La domanda era stata quindi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione precisa inoltre che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98.

Effetti giuridici della protezione

In conseguenza dell'esito positivo della procedura, la Commissione dispone che la denominazione «Ribeiras do Morrazo» sia protetta. Il regolamento richiama anche il registro di cui all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel quale la denominazione deve essere iscritta a fini di tutela a livello unionale.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell'ordinamento degli Stati membri senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Protezione della denominazione

L'articolo 1 dispone che la denominazione «Ribeiras do Morrazo» è protetta come IGP. La protezione è concessa ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Esito della procedura di registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda presentata dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98.

Registrazione nel registro delle denominazioni

La Commissione rileva che la denominazione deve essere protetta e registrata nel registro previsto dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiindicazioni geografichequalità dei prodotti agricoli

Testo integrale

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