R.R. Puglia 22/2011
Reg. reg. n. 6/2005 “Attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni” - Modifica”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il RR Puglia n. 6/2005 sulla costituzione e ripartizione dell’incentivo per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo e attività tecniche connesse ai lavori pubblici. Stabilisce la misura dell’incentivo al 2% dal 1° gennaio 2004, i criteri di conferimento degli incarichi e la ripartizione tra le diverse figure professionali secondo tabella allegata.
Modifica al regolamento regionale pugliese sull’incentivo per la progettazione e le attività tecniche dei lavori pubblici
Modifica al regolamento regionale sull’incentivo per i lavori pubblici
Il regolamento della Regione Puglia interviene sul regolamento regionale n. 6/2005 in materia di incentivo per le attività tecniche connesse ai lavori pubblici. La disciplina riguarda la costituzione, l’accantonamento e la ripartizione dell’incentivo spettante al personale coinvolto nelle fasi di progettazione, sicurezza, direzione lavori, contabilità e collaudo.
Oggetto e ambito di applicazione
La norma disciplina i criteri e le modalità di:
- costituzione dell’incentivo;
- accantonamento delle somme;
- ripartizione e distribuzione;
- liquidazione dell’incentivo previsto per le attività tecniche sui lavori pubblici.
La nozione di progetto di lavoro pubblico è riferita agli interventi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge n. 109/1994. Sono richiamati anche i lavori in economia e le prestazioni progettuali preliminare, definitiva ed esecutiva.
Definizioni operative e livelli di progettazione
Ai fini del regolamento:
- i lavori in economia sono quelli definiti dall’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006;
- i livelli di progetto preliminare, definitivo ed esecutivo corrispondono alle prestazioni indicate dalla legge n. 109/1994;
- per ragioni di economicità, efficacia e ragionevolezza, il progetto definitivo e quello esecutivo possono coincidere in un unico livello, purché ciò sia indicato preventivamente dal responsabile del procedimento e limitatamente ai lavori di importo non superiore a 200.000 euro;
- il piano di sicurezza è quello previsto dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili richiamata dal regolamento.
Misura dell’incentivo e accantonamento
Per i progetti di lavori pubblici l’incentivo è fissato:
- nella misura dell’1,5% dell’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA, per il periodo fino al 31 dicembre 2003;
- nella misura del 2% dal 1° gennaio 2004, al lordo degli oneri accessori connessi alle erogazioni a carico della Regione.
L’incentivo non subisce rettifiche in caso di ribassi d’asta, aumenti o diminuzioni dei lavori in esecuzione. Le somme necessarie sono prelevate dallo stanziamento dell’intervento e accantonate tra le somme a disposizione dell’amministrazione come autonomo titolo di spesa.
Conferimento degli incarichi e soggetti coinvolti
Gli incarichi sono conferiti con atto del dirigente responsabile del settore, che individua le figure coinvolte nelle diverse attività tecniche e amministrative. Il regolamento menziona, tra gli altri:
- responsabile unico del procedimento;
- tecnici incaricati del piano di sicurezza;
- tecnici incaricati della progettazione;
- tecnici addetti alla collaborazione nella redazione degli elaborati e nelle misurazioni;
- direttori dei lavori;
- tecnici incaricati della collaudazione;
- personale tecnico e non tecnico che svolge attività di collaborazione.
Il personale può svolgere l’incarico anche fuori dall’orario ordinario di lavoro, senza retribuzione suppletiva.
Ripartizione dell’incentivo
L’incentivo è distribuito tra le figure professionali elencate dal regolamento, includendo anche collaboratori, coordinatori della sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere, addetti ai rilievi, computi metrici, capitolati, prezzi, bandi e contratti, oltre al personale di supporto.
Se un tecnico svolge più funzioni, cumula le quote corrispondenti alle competenze maturate. Le quote relative a prestazioni non svolte da dipendenti regionali ma affidate a personale esterno costituiscono economia.
La ripartizione concreta avviene secondo la tabella allegata al regolamento, con distinzione tra lavori fino a 200.000 euro e lavori oltre tale soglia; nel primo caso è previsto il certificato di regolare esecuzione, nel secondo il collaudo tecnico-amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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