L.R. Puglia 22/2011
Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012).(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge impone alle aziende ed enti del SSR pugliese di ridefinire le dotazioni organiche in attuazione del Piano di rientro 2010-2012, contenendo la spesa del personale entro i limiti statali e della giurisprudenza costituzionale. Prevede criteri organizzativi, riduzione dei fondi integrativi e recepimento nei protocolli Università-Regione. È entrata in vigore il 28 settembre 2011, con successive indicazioni operative entro 30 giorni dalla fase attuativa del piano di riordino ospedaliero.
Ridefinizione delle dotazioni organiche del Servizio sanitario regionale pugliese
Ridefinizione delle dotazioni organiche del SSR pugliese
La legge disciplina, per la Regione Puglia, l’adeguamento delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in collegamento con il Piano di rientro 2010-2012 e con la riorganizzazione della rete ospedaliera. L’obiettivo è ricondurre il costo del personale entro i vincoli di finanza pubblica e di contenimento della spesa sanitaria.
Ambito di applicazione e finalità
Le disposizioni riguardano le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale pugliese, nell’ambito dei processi di riorganizzazione e razionalizzazione della rete ospedaliera. La ridefinizione delle dotazioni organiche deve coordinarsi con il riordino della rete ospedaliera regionale e con gli obiettivi del Piano di rientro.
Criteri per la ridefinizione delle dotazioni organiche
Le aziende ed enti del SSR devono procedere alla ridefinizione delle proprie dotazioni organiche tenendo conto:
- dei processi di riorganizzazione in corso, inclusa la razionalizzazione della rete ospedaliera;
- della necessità di rientrare nella spesa complessiva del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché di quello impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, altre forme di lavoro flessibile o convenzioni;
- dei limiti previsti dalla normativa statale richiamata e del rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 333/2010.
Parametri organizzativi da applicare
I Direttori e/o Commissari straordinari devono predisporre le dotazioni organiche applicando:
- gli standard organizzativi del regolamento regionale sui requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;
- i parametri standard stabiliti con provvedimento della Giunta regionale per l’individuazione di strutture complesse e semplici, posizioni organizzative e di coordinamento, secondo l’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 sul nuovo Patto per la Salute 2010-2012.
Contenimento della spesa e fondi della contrattazione integrativa
Dopo la ridefinizione delle dotazioni organiche, le aziende ed enti del SSR devono ridimensionare i fondi della contrattazione integrativa pertinenti, nel rispetto della disciplina statale sul contenimento delle spese di personale. La norma mira quindi a collegare la nuova consistenza organica alla conseguente rimodulazione della spesa accessoria.
Rapporti con le Università e copertura degli eventuali costi eccedenti
Le disposizioni sulla ridefinizione delle dotazioni organiche e il blocco del turn-over richiamato dalla normativa regionale devono essere recepite nei protocolli d’intesa tra Università e Regione. Se tale recepimento manca, gli eventuali costi eccedenti i limiti stabiliti dalle leggi finanziarie e dalla presente legge non possono gravare sul SSR, ma restano a carico, per la parte di rispettiva competenza, del bilancio regionale e dell’Università.
Termine applicativo successivo introdotto nel testo consolidato
Nel testo richiamato è presente anche una successiva previsione secondo cui i Direttori generali delle aziende e degli enti del SSR devono approvare le dotazioni organiche entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni relative alla seconda fase del piano di riordino ospedaliero; in caso di inosservanza, la Giunta regionale procede alla nomina di un commissario ad acta entro i 10 giorni successivi.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Ai fini pratici, la disciplina resta riferita alla fase attuativa del piano di rientro e del riordino ospedaliero richiamati dal testo.
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