L.R. Puglia 25/2011
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Puglia l’autorizzazione per intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione, nonché l’accreditamento dei soggetti che erogano servizi al lavoro. Definisce il ruolo centrale dei servizi pubblici per l’impiego, istituisce l’albo degli accreditati e demanda alla Giunta le regole attuative, inclusi requisiti, revoca e criteri di efficacia.
Autorizzazione e accreditamento dei servizi al lavoro in Puglia
Autorizzazione e accreditamento dei servizi al lavoro in Puglia
La legge della Regione Puglia definisce il quadro per l’autorizzazione dei soggetti pubblici e privati che operano nei servizi al lavoro e per l’accreditamento degli operatori che erogano tali servizi sul territorio regionale. Il provvedimento si inserisce nel sistema delineato dal d.lgs. 276/2003 e ribadisce la centralità dei servizi pubblici per l’impiego, prevedendo un’integrazione con soggetti accreditati o autorizzati.
Finalità e principi generali
La Regione persegue l’obiettivo di garantire ai cittadini la libertà di scelta all’interno di una rete di operatori qualificati, favorendo l’integrazione tra sistema pubblico e privato per promuovere e sviluppare l’occupazione. La disciplina regionale riguarda due ambiti principali:
- l’autorizzazione allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione;
- l’accreditamento per l’erogazione dei servizi al lavoro.
Ruolo dei servizi pubblici per l’impiego e rapporti con gli operatori accreditati
I servizi pubblici per l’impiego svolgono direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative loro delegate dalla normativa statale richiamata, incluse quelle connesse alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alla certificazione dello stato occupazionale. Per le funzioni non ricomprese in tale ambito possono avvalersi, nelle ipotesi definite dalla Regione, di soggetti pubblici e privati accreditati, selezionati tramite procedure di evidenza pubblica.
L’intervento dei soggetti accreditati è previsto in forma integrativa e non sostitutiva, con la finalità di ampliare la diffusione territoriale dei servizi e migliorarne la qualità. Essi possono anche offrire servizi specializzati a favore di specifiche categorie di utenti.
Nozione di servizi al lavoro
Ai fini della legge, rientrano nei servizi al lavoro le attività di:
- orientamento;
- incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- promozione dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
- prevenzione della disoccupazione di lunga durata;
- sostegno alla mobilità geografica;
- monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.
Autorizzazione allo svolgimento dei servizi
La Giunta regionale, acquisiti i pareri degli organi previsti dalla legge regionale n. 19/1999, determina con proprio provvedimento le modalità per il rilascio dell’autorizzazione ai soggetti pubblici o privati che intendano gestire servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione, limitatamente al territorio regionale.
Per università, consorzi universitari e istituti di scuola secondaria di secondo grado autorizzati ai sensi della normativa statale, la legge precisa che, qualora svolgano attività di intermediazione, essi devono garantire la coerenza tra percorsi formativi ed eventuale collocazione lavorativa.
Accreditamento e albo regionale
Presso il competente servizio regionale è istituito l’albo dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro. La Giunta regionale disciplina, sempre nel rispetto dei principi del d.lgs. 276/2003, gli aspetti operativi dell’accreditamento, tra cui:
- le procedure per ottenere l’accreditamento;
- i requisiti minimi richiesti, con riferimento a capacità gestionali e logistiche, competenze professionali e situazione economica;
- le ipotesi e le procedure di revoca;
- le modalità di tenuta dell’elenco dei soggetti accreditati;
- i criteri di misurazione di efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
- le tipologie di servizi al lavoro per le quali l’accreditamento è necessario.
Requisiti inderogabili e revoca
Ai fini del rilascio dell’accreditamento, costituisce requisito non derogabile l’applicazione integrale, da parte del richiedente, degli accordi e dei contratti collettivi nazionali. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca immediata dell’accreditamento.
Ambito territoriale ed efficacia pratica
La disciplina è applicabile esclusivamente nel territorio della Regione Puglia. Il testo fornito non indica un termine finale di efficacia o un regime temporale limitato; l’atto risulta tuttavia tecnicamente vigente ma non deprecato in quanto ancora pertinente per la regolazione di autorizzazioni e accreditamenti nel settore.
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