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Risoluzione

Risoluzione n. 53 del 3/05/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce il trattamento fiscale, per i residenti italiani, dei proventi di titoli "limited recourse" emessi da una società di cartolarizzazione lussemburghese. Se l’operazione estera replica una cartolarizzazione conforme alla legge italiana n. 130/1999, si applica l’imposta sostitutiva del D.Lgs. n. 239/1996; in caso contrario, i proventi ricadono nel regime dei titoli atipici con ritenuta del 27%.

Regime fiscale dei titoli di cartolarizzazione lussemburghesi emessi da SPV estera

Regime fiscale dei titoli emessi da una SPV lussemburghese in operazioni di cartolarizzazione

La risoluzione affronta il trattamento tributario dei proventi derivanti da titoli di debito emessi da una società di cartolarizzazione lussemburghese e destinati a investitori retail, con particolare attenzione alla posizione dei soggetti fiscalmente residenti in Italia. Il chiarimento riguarda il corretto inquadramento dei proventi tra redditi di capitale, titoli atipici o strumenti assoggettati al regime del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Quesito posto dal contribuente

ALFA S.A., società di cartolarizzazione costituita secondo la legge lussemburghese, intende emettere titoli di debito fino a Euro 150.000.000. I titoli sono garantiti da un portafoglio di strumenti finanziari e dai crediti incorporati negli stessi, segregati a favore dei portatori dei titoli e delle controparti dell’operazione.

L’operazione presenta le seguenti caratteristiche principali:

  • i titoli sono a “ricorso limitato” sulle attività garantite;
  • il rimborso del capitale avviene in unica soluzione a scadenza;
  • gli interessi sono di importo determinato;
  • l’emittente stipula un contratto di swap per corrispondere un importo equivalente agli interessi dovuti;
  • l’emittente opera come Special Purpose Vehicle per questa e per eventuali operazioni analoghe;
  • il regolamento dei titoli e i contratti dell’operazione sono soggetti al diritto inglese;
  • i titoli sono quotati alla Borsa del Lussemburgo e potrebbe essere richiesta l’ammissione anche sul mercato TLX.

L’istante chiede se i proventi debbano essere qualificati come redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater), TUIR, oppure come redditi di capitale; in quest’ultimo caso, domanda se debba applicarsi la disciplina dei titoli atipici o quella del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Soluzione interpretativa proposta da ALFA

Secondo il contribuente, i proventi dei titoli dovrebbero essere assoggettati al regime del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. La tesi si fonda sull’assimilazione dell’operazione a una cartolarizzazione disciplinata dalla legge italiana n. 130 del 1999, ritenendo che la struttura sostanziale dell’operazione sia sovrapponibile a quella nazionale.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che la legge n. 130 del 1999 ha introdotto una disciplina organica delle cartolarizzazioni in Italia, realizzabili mediante società veicolo (SPV). I crediti oggetto dell’operazione costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della SPV e rispetto ad altre operazioni, e sono destinati esclusivamente:

  • al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti;
  • al pagamento dei costi dell’operazione.

Il flusso finanziario derivante dall’incasso dei crediti è quindi vincolato al rimborso dei titoli, al pagamento degli interessi e dei costi dell’operazione.

Disciplina lussemburghese e analogie con la normativa italiana

La risoluzione illustra anche la legge lussemburghese del 22 marzo 2004, evidenziando alcune analogie con il modello italiano:

  • le operazioni sono realizzate da organismi o società di cartolarizzazione costituiti ad hoc;
  • l’operazione può avvenire tramite cessione di un portafoglio di crediti, anche futuri, e successiva emissione di strumenti finanziari collegati;
  • può essere affidata a terzi la gestione e amministrazione del portafoglio;
  • il portafoglio sottostante è segregato a favore dei portatori dei titoli.

Sono tuttavia indicate anche differenze rispetto al sistema italiano:

  • il soggetto che realizza l’operazione può essere anche un fondo gestito da una società di gestione;
  • sono ammesse anche strutture di cartolarizzazione sintetica, senza effettivo trasferimento del portafoglio crediti, ma con solo accollo del rischio.

Principio applicato dall’Agenzia

L’Agenzia osserva che l’articolo 6 della legge n. 130 del 1999 assimila i titoli emessi dalle società cessionarie nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione alle obbligazioni emesse da società per azioni con azioni quotate e a titoli similari, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Richiama inoltre che, con l’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, sono stati inclusi nel perimetro della disciplina anche i titoli obbligazionari e assimilati emessi da soggetti non residenti, compresi quelli pubblici. La circolare n. 213/E del 24 novembre 2000 ha chiarito che i titoli emessi da società veicolo non residenti rientrano tra i titoli esteri soggetti al meccanismo dell’imposta sostitutiva previsto dal D.Lgs. n. 239 del 1996.

Condizioni per l’applicazione del regime del D.Lgs. n. 239 del 1996

Secondo la risoluzione, per poter assimilare i titoli esteri a quelli obbligazionari esteri soggetti al D.Lgs. n. 239 del 1996, essi devono presentare le medesime caratteristiche previste dall’ordinamento italiano per le operazioni di cartolarizzazione interne.

Pertanto:

  • se l’operazione di cartolarizzazione lussemburghese è di fatto realizzata secondo modalità sostanzialmente coincidenti con quelle della legge n. 130 del 1999, ai proventi dei titoli emessi dalla SPV lussemburghese percepiti da soggetti residenti in Italia si applica l’imposta sostitutiva dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996;
  • l’aliquota è del 12,50% se i titoli hanno scadenza pari o superiore a 18 mesi;
  • l’aliquota è del 27% se i titoli hanno scadenza inferiore a 18 mesi.

Regime applicabile in assenza di conformità alla legge italiana

Se la cartolarizzazione estera non è conforme alla disciplina italiana della legge n. 130 del 1999, i proventi dei titoli emessi dalla SPV lussemburghese non possono beneficiare del regime del D.Lgs. n. 239 del 1996.

In tal caso, si applica la disciplina dei c.d. titoli atipici di cui agli articoli 5 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con ritenuta del 27% operata dagli intermediari che intervengono nel pagamento.

Conclusione della risoluzione

La conclusione operativa è che la qualificazione fiscale dipende dalla sostanziale riconducibilità dell’operazione estera al modello italiano di cartolarizzazione. La risoluzione, quindi, non attribuisce automaticamente il regime del D.Lgs. n. 239 del 1996 ai titoli lussemburghesi, ma lo subordina alla verifica della conformità dell’operazione alla struttura prevista dalla legge n. 130 del 1999.

La risposta è resa sulla base dei fatti rappresentati dall’istante, assunti come veritieri, con riserva di verifica in sede accertativa.

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