Risoluzione n. 55 del 9/05/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le istanze di rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici o formali, presentate ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, rientrano tra gli atti esenti dall’imposta di bollo in quanto assimilabili a istanze di sospensione o dilazione del pagamento di tributi.
Esenzione da imposta di bollo per le istanze di rateazione ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997
Trattamento fiscale delle istanze di rateazione ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997
La risoluzione esamina il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, delle istanze con cui il contribuente chiede la rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati o formali. L’Amministrazione finanziaria conclude che tali istanze possono beneficiare dell’esenzione dal bollo prevista dalla normativa di riferimento.
Quadro normativo di riferimento
La questione viene inquadrata nell’ambito dell’art. 5 della Tabella, allegato B, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina specifiche ipotesi di esenzione dall’imposta di bollo. In particolare, la disposizione ricomprende:
- gli atti e le copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo;
- le dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni e altri atti difensivi del contribuente;
- le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché i documenti allegati alle medesime.
Interpretazione amministrativa richiamata
La risoluzione richiama la precedente risoluzione n. 450267 del 3 marzo 1988, nella quale era stato chiarito che la formulazione ampia dell’art. 5 consente di includere anche le domande che abbiano come fine, diretto o indiretto, quello di ottenere una sospensione o una dilazione del pagamento di qualsiasi tributo. Tale precedente è utilizzato come base interpretativa per ricondurre le istanze di rateazione nell’ambito dell’esenzione.
Disciplina della rateazione delle somme da controllo
L’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 disciplina la rateazione delle somme dovute:
- a seguito dei controlli automatici previsti dall’art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- a seguito dei controlli automatici previsti dall’art. 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- a seguito dei controlli formali di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600/1973.
Il comma 2 della norma prevede che, quando le somme dovute non superano 2.000 euro, il beneficio della dilazione in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall’ufficio su richiesta del contribuente, in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
Poiché l’istanza ex art. 3-bis, comma 2, è finalizzata a ottenere la dilazione del pagamento delle somme risultanti dai controlli automatizzati o formali, l’Agenzia ritiene che essa sia riconducibile alle istanze di sospensione/dilazione del pagamento di tributi considerate esenti dall’imposta di bollo. Ne deriva che tali richieste rientrano nell’esenzione prevista dall’art. 5, penultimo comma, della Tabella, allegato B, del DPR n. 642/1972.
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