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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01593/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura detentiva carceraria con gli arresti domiciliari. Denunciavano novità dibattimentali (esami delle presunte persone offese che avrebbero negato le estorsioni, e informativa dei CC del 14/05/2025 che avrebbe escluso contatti telefonici con altri imputati) e facevano valere il decorso del tempo e la mancata rispondenza, nel dibattimento, dell'aggravante del "metodo mafioso" contestata in imputazione.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per essere aspecifico e meramente reiterativo delle censure già valutate. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale per il riesame che ha ritenuto inalterata la gravità del quadro indiziario e l'attualità delle esigenze cautelari, valorizzando la prolungata modalità di consumazione dei fatti, il metodo mafioso e la sussistenza della pericolosità. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. La sentenza va comunicata ai detenuti ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'appello avverso provvedimenti cautelari: utilizzata nella procedura di appello cautelare; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per aspecificità e ripetitività delle doglianze.

  • artt. 273, 274, 275, 284, 285 cod. proc. pen.

    Richiamate dai ricorrenti per denunciare nullità e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto tali censure infondate: in particolare ha valorizzato l'applicazione congiunta degli artt. 274 e 275 nella valutazione della pericolosità e dell'adeguatezza delle misure cautelari.

  • art. 416‑bis c.p. (aggravante del metodo mafioso)

    L'aggravante è stata ritenuta rilevante e supporta la sussistenza delle esigenze cautelari; la mancata emersione in dibattimento di un elemento non è stata considerata novità tale da capovolgere la valutazione indiziaria complessiva.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per le esigenze di prevenzione speciale: la Corte conferma che tale presunzione prevale salvo prova contraria non desumibile solo dal decorso del tempo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi infondati o colposi: applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000 per ciascun ricorrente.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale sulla comunicazione della sentenza ai detenuti: la Corte dispone che la sentenza sia comunicata ai ricorrenti detenuti a cura del direttore dell'istituto.

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura detentiva in capo a imputati per reati gravi (soprattutto con aggravante di tipo mafioso) il 'novum' invocato deve essere effettivamente nuovo e decisivo: semplici contraddizioni o esami testimonali che non divergono sostanzialmente dalle dichiarazioni investigative non sono sufficienti.
  • La sussistenza del 'metodo mafioso' e la durata prolungata e ripetuta delle condotte pesano fortemente nella valutazione della pericolosità sociale e sull'adeguatezza della custodia cautelare in carcere.
  • Il decorso del tempo dalla consumazione dei fatti non basta di per sé a rendere inefficaci le esigenze cautelari quando le condotte sono state protratte e le conseguenze persistono.
  • Gli appelli cautelari devono essere specifici e non meramente reiterativi rispetto alle deduzioni già valutate dai giudici che hanno adottato i provvedimenti: la mancanza di precisione e di nuovo profilo probatorio porta all'inammissibilità.
  • La proposizione di ricorsi infondati o colposi in materia cautelare può comportare sanzioni economiche (spese e somme a favore della Cassa delle ammende).

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