Cassazione Penale, Sentenza n. 13558/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di 20.848 pezzi di materiale pirotecnico rinvenuti nel commercio del ricorrente. Tre motivi: 1) difetto del fumus boni iuris relativo al reato di cui all'art. 678 c.p., contestando l'indeterminatezza del materiale infiammabile; 2) erronea applicazione/dedotta inapplicabilità del d.m. 4 giugno 2014 (art. 1, comma 1-bis), sostenendo che l'esercizio essendo dotato di certificato di prevenzione incendi fosse soggetto a disciplina diversa che escluderebbe l'applicazione delle cautele generiche di conservazione; 3) difetto del periculum in mora, perché le prescrizioni del certificato di prevenzione incendi sarebbero state rispettate e non vi sarebbe stato pericolo nella prosecuzione della detenzione dei beni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: a) il rimedio in materia di riesame e sequestro preventivo è proponibile in Cassazione solo per violazione di legge e che la motivazione del Tribunale del riesame non era mancante o meramente apparente: la descrizione dei luoghi e l'annotazione di polizia giudiziaria fornivano fumus sufficiente circa la detenzione non cauta del materiale pirotecnico; b) l'art. 1, comma 1-bis del d.m. 4 giugno 2014 si compone di tre periodi cumulabili: il primo (cautele generiche sulla conservazione) si applica a tutti gli esercizi, mentre il secondo e il terzo disciplinano, in via alternativa, le ulteriori cautele strumentali a seconda che l'esercizio sia o meno soggetto all'obbligo di certificato di prevenzione incendi; pertanto il possesso del certificato non esonera dall'osservanza delle cautele generali di conservazione e le prescrizioni contestate non erano rispettate (materiale in scatoloni aperti e mescolato con altra merce infiammabile); c) il periculum in mora è fondato perché dalle condizioni osservate risultava concreto rischio di incendi o esplosioni, e la motivazione del Tribunale sul punto non è meramente apparente. Conseguenza: confermato il sequestro preventivo.
Norme richiamate
Il reato si sostanzia nella detenzione del materiale pirotecnico senza le prescritte cautele; il fumus è costituito dalla mera detenzione non conforme alle misure di sicurezza
Codice di procedura penale - art. 322, comma 1
contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324
Disciplina la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro; da qui deriva che l'impugnazione in Cassazione è ammessa solo per violazione di legge secondo gli artt. 322 e 325
Codice di procedura penale - art. 325, comma 1
contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge
Limita il ricorso per cassazione, in materia di riesame di misure reali, alla sola ipotesi di violazione di legge
D.M. 4 giugno 2014 - art. 1, comma 1-bis (lett. b)
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento... sono consentite: b) la detenzione, in un locale dove non e' permesso l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli pirotecnici di cui alla lettera a), purché conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 Kg per m³. Per le attività commerciali che non rientrano nel punto 69... il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l'accesso al locale... deve avvenire tramite porta incombustibile. Per le attività commerciali che rientrano nel punto 69... per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
La norma contiene prescrizioni distinte e cumulabili: il primo periodo fissa cautele generali di conservazione applicabili a tutti gli esercizi; il secondo e il terzo prevedono misure strumentali alternative a seconda che l'esercizio rientri o meno nel punto 69 dell'Allegato I al DPR n.151/2011
DPR 1 agosto 2011 n.151 - Allegato I, punto 69
Rileva per determinare se l'esercizio ricada nella categoria soggetta a specifiche disposizioni di prevenzione incendi (condiziona l'applicabilità del terzo periodo dell'art.1, comma 1-bis del d.m. 2014)
T.U.L.P.S. - art. 47 e allegato B (capitolo VI)
Richiamato come riferimento alla licenza per la minuta vendita di esplosivi; individua la disciplina delle licenze e relativi obblighi
Decreto Legislativo 4 aprile 2010 n.58 - art. 18
Citato come termine rispetto all'entrata in vigore del regolamento richiamato dal d.m. 2014; non incide sul principio applicativo enunciato
Giurisprudenza (Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi)
Precisa che, nel riesame delle misure reali, la nozione di 'violazione di legge' per il ricorso in Cassazione comprende la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente ma non l'illogicità manifesta, quest'ultima sindacabile in Cassazione solo con il motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: contestazioni meramente logiche o di merito sulla motivazione sono inadeguate.
- Per il reato di detenzione di materiale pirotecnico senza cautele (art. 678 c.p.) il fumus può essere costituito dalle condizioni di conservazione riscontrate dagli operanti (annotazione di polizia giudiziaria) anche se la documentazione fotografica è solo di corredo.
- Le prescrizioni del d.m. 4 giugno 2014 sono cumulative: le cautele generali di conservazione si applicano a tutti gli esercizi, mentre le misure strumentali (porta incombustibile, estintore o certificato di prevenzione incendi) si applicano alternativamente a seconda della categoria dell'esercizio.
- Il possesso di un certificato di prevenzione incendi non esclude automaticamente il pericolo (periculum in mora) né l'obbligo di rispettare le regole generali di conservazione del materiale pirotecnico.
- La valutazione del periculum in mora può fondarsi su elementi concreti descritti nella motivazione (es. materiale aperto, mischiato a altra merce infiammabile, stoccato a terra) e non è facilmente censurabile in sede di ricorso per violazione di legge se la motivazione non è meramente apparente.
- Nell'impugnazione è importante concentrarsi sulla eventuale violazione di norme processuali specifiche (mancanza di motivazione, motivazione apparente) piuttosto che su censure di merito o di fatto.
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