Sentenza del 15/01/2016 n. 569 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - A TITOLO DEFINITIVO - Estinzione del giudizio di impugnazione - Iscrizione a ruolo dell'imposta - Presupposto - Regolare comunicazione dell'ordinanza di estinzione - Necessità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEF e ILOR dell'anno 1975, sostenendo principalmente che l'iscrizione a ruolo fosse illegittima perché il giudizio tributario promosso dal de cuius non poteva considerarsi definitivamente estinto. L'ordinanza di estinzione della Commissione Tributaria Centrale non era stata regolarmente comunicata agli eredi, sicché non era decorso il termine per proporre reclamo. La contribuente ha inoltre dedotto ulteriori vizi relativi alla mancata comunicazione degli inviti alla trattazione, alla prescrizione del credito e ai limiti della responsabilità ereditaria derivanti dall'accettazione con beneficio d'inventario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, respinto i primi due e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente, ritenendo illegittima l'iscrizione a ruolo. La Corte ha stabilito che l'iscrizione definitiva a ruolo presuppone la definitività dell'accertamento e che, quando tale definitività deriva dall'estinzione del processo tributario, è necessaria la regolare comunicazione dell'ordinanza di estinzione al contribuente o agli eredi, per consentire l'eventuale reclamo. La mera conoscenza di fatto dell'ordinanza non sostituisce la comunicazione formale. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14
Possono iscriversi definitivamente a ruolo solo le imposte basate su accertamenti definitivi.
L'iscrizione definitiva a ruolo è legittima soltanto quando l'accertamento tributario sia divenuto definitivo. Se l'accertamento è stato impugnato, occorre che il relativo giudizio sia validamente concluso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75
L'estinzione delle controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale, in assenza dell'istanza di trattazione, deve essere dichiarata con provvedimento reclamabile.
L'estinzione del processo per mancata presentazione dell'istanza di trattazione produce effetti definitivi solo dopo il rispetto delle garanzie di comunicazione e della possibilità di proporre reclamo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 28
Il provvedimento di estinzione è reclamabile con le modalità previste dalla norma.
Il termine per proporre reclamo decorre dalla regolare comunicazione o notificazione del provvedimento. La conoscenza meramente fattuale dell'atto non è equipollente alla comunicazione formale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17
Le disposizioni disciplinano le modalità delle comunicazioni e notificazioni nel processo tributario, rilevanti per garantire l'effettiva conoscenza degli atti processuali da parte dei soggetti legittimati.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
La cartella di pagamento, quando segue un accertamento ormai definitivo, è normalmente impugnabile per vizi propri e non per contestare nuovamente il merito dell'accertamento presupposto.
Costituzione, art. 24
Il diritto di difesa impedisce che la mancata comunicazione di un provvedimento processuale pregiudichi il diritto della parte o degli eredi di contestare l'estinzione del giudizio.
Sentenza Corte costituzionale n. 111 del 1998
Il termine per presentare l'istanza di trattazione decorre soltanto dalla ricezione dell'avviso relativo all'onere di presentarla; senza tale avviso non può validamente maturare l'estinzione per inerzia.
Codice civile, artt. 2934, 2943 e 2945
Le norme sulla prescrizione e sugli atti interruttivi sono state invocate dalla ricorrente, ma la relativa questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo concernente la mancata definitività dell'accertamento.
Codice civile, artt. 490 e 506
Le norme sugli effetti dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario sono state invocate in relazione alla responsabilità dell'erede per i debiti del defunto, ma la Corte non le ha esaminate nel merito perché la decisione è stata definita sulla base dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
Massime di principio
- Un'imposta può essere iscritta definitivamente a ruolo soltanto se l'accertamento presupposto è divenuto definitivo.
- Quando la definitività deriva dall'estinzione del processo tributario, l'ordinanza di estinzione deve essere regolarmente comunicata al contribuente o ai suoi eredi, così da consentire il reclamo.
- La conoscenza informale o di fatto di un provvedimento di estinzione non sostituisce la comunicazione formale e non fa necessariamente decorrere il termine per impugnarlo.
- In caso di morte della parte durante il processo, gli atti necessari a garantire la prosecuzione o la definizione del giudizio devono essere comunicati ai soggetti subentrati, quando individuabili, affinché possano esercitare il diritto di difesa.
- Se manca la regolare comunicazione dell'ordinanza di estinzione, il giudizio non può essere considerato definitivamente concluso e l'accertamento non può fondare validamente l'iscrizione definitiva a ruolo.
- La cartella di pagamento normalmente consente di contestare i propri vizi, ma può essere contestata anche sotto il profilo della mancanza di definitività dell'atto impositivo presupposto.
- Le questioni sulla prescrizione e sulla responsabilità degli eredi possono diventare irrilevanti o assorbite se la riscossione è già illegittima per mancanza di un accertamento definitivamente perfezionato.
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