Regolamento (UE) 2024/2803
Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo, (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rifonde e sostituisce la disciplina del cielo unico europeo, aggiornandola al quadro del regolamento (UE) 2018/1139 e introducendo una governance più articolata per prestazioni, tariffazione e gestione di rete. Rafforza l’indipendenza delle autorità nazionali di vigilanza, disciplina la designazione e la cooperazione tra fornitori di servizi di navigazione aerea e prevede regole specifiche per dati operativi, servizi U-space e funzioni di rete. Mira, inoltre, a coniugare sicurezza, efficienza, sostenibilità ambientale e interoperabilità, mantenendo espressa tutela delle competenze nazionali in materia di spazio aereo, difesa e ordine pubblico.
Rifusione della disciplina UE sul cielo unico europeo: organizzazione dello spazio aereo, fornitura dei servizi di navigazione aerea, sistemi di prestazioni e tariffazione, gestione della rete e interoperabilità/innovazione tecnologica nell’aviazione civile.
Ambito di applicazione
Si applica allo spazio aereo della regione EUR dell’ICAO per il quale gli Stati membri sono responsabili della fornitura dei servizi di traffico aereo; gli Stati membri possono estenderne l’applicazione ad altro spazio aereo di loro responsabilità previa informazione alla Commissione e agli altri Stati membri. Riguarda i fornitori di servizi di navigazione aerea, i fornitori e designati di servizi di traffico aereo, di MET, CNS, AIS, ADS, CIS e servizi U-space, gli utenti dello spazio aereo, i gestori aeroportuali, gli Stati membri, le autorità nazionali di vigilanza e la Commissione. Sono espressamente escluse le operazioni e l’addestramento militari, fatti salvi il coordinamento civile-militare e le clausole di salvaguardia per sicurezza e difesa; inoltre alcune disposizioni su prestazioni e tariffazione non si applicano agli aeroporti sotto le 80.000 movimentazioni IFR annue, salvo scelta dello Stato membro. Il regolamento lascia impregiudicata la sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo e i diritti/doveri derivanti dalla convenzione di Chicago.
Regolamento (UE) 2024/2803 sull’attuazione del cielo unico europeo
Il regolamento rifonde la disciplina del cielo unico europeo per aggiornare e coordinare il quadro normativo applicabile alla gestione del traffico aereo nell’Unione. L’obiettivo dichiarato è coniugare sicurezza, efficienza, sostenibilità ambientale, interoperabilità e modernizzazione tecnologica, nel rispetto della sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo e delle competenze in materia di difesa e ordine pubblico.
Contesto e finalità generali
Il regolamento nasce dalla necessità di riordinare e aggiornare un insieme di atti precedenti, sostanzialmente modificati nel tempo, e di allineare il sistema del cielo unico europeo al regolamento (UE) 2018/1139, che disciplina il quadro generale dell’aviazione civile. Nei considerando emerge una chiara enfasi su: miglioramento delle prestazioni della rete ATM, riduzione delle emissioni, uso più efficiente dello spazio aereo, rafforzamento della cooperazione civile-militare e gestione coerente delle funzioni di rete a livello UE.
Ambito di applicazione e limiti
L’articolo 1 delimita l’ambito al traffico aereo generale nello spazio aereo della regione EUR dell’ICAO di responsabilità degli Stati membri, con possibilità di estensione ad altre regioni ICAO. Il regolamento non disciplina operazioni e addestramento militari; esso lascia inoltre impregiudicati i diritti e doveri derivanti dalla convenzione di Chicago e le competenze degli Stati membri in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa. Sono previste clausole di salvaguardia per esigenze essenziali di sicurezza e difesa.
Definizioni e struttura concettuale
L’articolo 2 contiene un apparato definitorio esteso, necessario per comprendere il funzionamento del sistema. Sono definiti, tra l’altro, servizi di traffico aereo, gestione del traffico aereo (ATM), gestione del flusso (ATFM), servizi di navigazione aerea (ANS), servizi CNS, AIS, MET, ADS e CIS, oltre alle nozioni di U-space, gestore della rete, crisi della rete, piano operativo della rete, piano strategico della rete, zona tariffaria e uso flessibile dello spazio aereo. Le definizioni sono essenziali per la ripartizione delle competenze tra Stati membri, Commissione, autorità di vigilanza e operatori.
Autorità nazionali di vigilanza e cooperazione istituzionale
Gli articoli 4, 5 e 6 rafforzano il ruolo delle autorità nazionali di vigilanza, che devono essere indipendenti dai fornitori di servizi, organizzate in modo imparziale e dotate di risorse adeguate. Gli Stati membri possono accorparle ad altre autorità solo se l’indipendenza decisionale è garantita. Le autorità vigilano sulla conformità finanziaria, organizzativa, assicurativa e proprietaria dei fornitori, nonché su sicurezza, difesa, appalti, CIS, prestazioni, tariffazione e contabilità separata. È prevista una cooperazione strutturata, anche per i servizi transfrontalieri, con scambio di informazioni, accordi di sorveglianza e riconoscimento reciproco dei compiti svolti.
Fornitura dei servizi e designazioni
Il regolamento afferma, all’articolo 7, che un soggetto certificato o dichiarato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 può fornire ANS nell’Unione a condizioni non discriminatorie. Per i servizi di traffico aereo, l’articolo 8 prevede la designazione esclusiva all’interno di specifici blocchi di spazio aereo; il fornitore deve possedere certificazione o dichiarazione valida, rispettare requisiti nazionali di sicurezza e difesa, avere sede principale nell’Unione e un controllo maggioritario UE, salvo eccezioni limitate per aree di confine con paesi terzi. Gli Stati membri possono definire diritti e obblighi del fornitore designato e riesaminarli periodicamente.
Acquisto di servizi, appalti e qualità del servizio
L’articolo 11 consente l’acquisto di alcuni servizi ANS a condizioni di mercato, anche tramite appalti, con richiamo alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE quando applicabili. In particolare, gli aeroporti possono acquistare, in presenza di determinate condizioni, servizi di controllo di aerodromo e di avvicinamento. Il capitolato d’oneri deve contenere requisiti di qualità del servizio; i fornitori selezionati devono rispettare condizioni di certificazione/dichiarazione, sede e proprietà/controllo UE, oltre ai requisiti di sicurezza e difesa.
Servizi U-space e servizi comuni di informazione (CIS)
L’articolo 12 disciplina i CIS, cioè i servizi di diffusione di dati statici e dinamici necessari alla gestione del traffico di aeromobili senza equipaggio. Se il CIS è fornito da un unico fornitore designato, il prezzo deve basarsi sui costi e può incorporare una maggiorazione che rifletta un adeguato rapporto rischio/rendimento, con approvazione dell’autorità di vigilanza. Se non vi è un fornitore unico, il CIS singolo è gratuito. È inoltre previsto l’accesso non discriminatorio ai dati operativi necessari per l’U-space, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, ordine pubblico e difesa.
Sistema di prestazioni: architettura e contenuti
Gli articoli 13-28 istituiscono un sistema di prestazioni per ANS e funzioni di rete, articolato in periodi di riferimento da tre a cinque anni. Il sistema comprende settori essenziali di clima e ambiente, capacità ed efficienza sotto il profilo dei costi, obiettivi UE per i servizi di rotta, obiettivi nazionali nei piani di miglioramento delle prestazioni, indicatori essenziali e di monitoraggio, analisi comparative, incentivi positivi e disincentivi finanziari, meccanismi di condivisione dei rischi e regole per situazioni imprevedibili o crisi di rete. Il PRB assiste la Commissione in via consultiva, con autonomia e indipendenza, mentre il comitato di cooperazione delle autorità nazionali favorisce lo scambio di prassi e informazioni.
Piani di miglioramento delle prestazioni e ruolo della Commissione
Gli Stati membri devono predisporre, per ciascun periodo di riferimento, progetti di piano di miglioramento delle prestazioni, elaborati dalle autorità di vigilanza con il contributo dei fornitori di servizi e dei soggetti operativi interessati. I piani devono tenere conto degli obiettivi UE, delle circostanze locali, del piano generale ATM europeo e della corretta ripartizione dei costi comuni tra rotta e terminale. La Commissione valuta i piani, può approvarli o chiedere revisioni, e in caso di non conformità può adottare decisioni correttive e, se del caso, attivare l’articolo 258 TFUE.
Tariffazione, basi di calcolo e trasparenza finanziaria
Gli articoli 29-36 disciplinano il sistema tariffario. Le tariffe per i servizi di navigazione aerea sono basate sui costi determinati nei piani di prestazioni; possono includere una remunerazione ragionevole e devono promuovere sicurezza, efficienza, sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale. Sono escluse dal sistema le prestazioni terminali negli aeroporti con meno di 80.000 movimenti IFR annui, salvo scelta dello Stato membro. Le regole vietano l’uso delle entrate tariffarie per finanziare attività svolte a condizioni di mercato e impongono contabilità separata per servizio e per alcune attività, pubblicazione dei conti e audit indipendenti.
Gestione della rete e gestore della rete
Gli articoli 37-39 disciplinano le funzioni di rete della gestione del traffico aereo: progettazione e uso delle strutture dello spazio aereo, ATFM, coordinamento delle frequenze, gestione delle crisi, assegnazione dei ritardi, pianificazione e monitoraggio dell’infrastruttura ATM europea. La Commissione nomina un gestore della rete indipendente e imparziale, cui attribuisce compiti operativi e di coordinamento in un quadro di processo decisionale cooperativo. È istituito un consiglio di gestione della rete con rappresentanza dei soggetti operativi, della Commissione, del gestore e di Eurocontrol, con funzioni di approvazione e governance.
Dati operativi, informazione aeronautica e interoperabilità
L’articolo 42 impone la disponibilità, in tempo reale e in formato interoperabile, dei dati operativi pertinenti per il traffico aereo generale, con uso esclusivamente operativo e accesso gratuito per le autorità di sorveglianza e per l’Agenzia. L’articolo 43 prevede un’infrastruttura UE di informazioni aeronautiche elettroniche, mentre gli articoli 44 e 45 riguardano la classificazione ICAO dello spazio aereo e l’uso flessibile dello spazio aereo. Il regolamento include inoltre coordinamento SESAR e progetti comuni per accelerare l’innovazione e la modernizzazione ATM.
Riservatezza, sanzioni, valutazione e salvaguardie
L’articolo 52 tutela la riservatezza delle informazioni commerciali e dei dati di costo/entrate, ma consente la pubblicazione dei dati espressamente previsti. L’articolo 53 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 54 prevede una valutazione della Commissione dopo il quinto periodo di riferimento e al più tardi tre anni dopo la sua conclusione. L’articolo 55 contiene una clausola di salvaguardia per interessi essenziali di sicurezza o difesa, inclusi sorveglianza dello spazio aereo, ordine pubblico, conflitto armato, obblighi internazionali e operazioni/addestramento militari.
Abrogazioni, modifiche e disciplina transitoria
L’articolo 56 abroga i regolamenti (CE) n. 549/2004, 550/2004 e 551/2004, sostituiti dalla nuova disciplina. L’articolo 57 modifica in più punti il regolamento (UE) 2018/1139 per coordinarlo con il nuovo regime su ATM/ANS, certificazione, requisiti essenziali e poteri attuativi della Commissione. L’articolo 58 mantiene in vita alcune disposizioni del vecchio quadro fino al 2 dicembre 2026 e disciplina la continuità del vecchio organo di valutazione delle prestazioni e di taluni atti esecutivi per i periodi di riferimento in corso.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Diverse disposizioni hanno applicazione differita: gli articoli 13-16 dopo sei mesi dall’entrata in vigore; l’articolo 4, paragrafi 3 e 5, l’articolo 36, paragrafo 3, e l’articolo 53 dal 2 dicembre 2026; gli articoli 21-34 già dall’entrata in vigore ma ai fini dell’attuazione del sistema di prestazioni e tariffazione per il quinto periodo di riferimento e i successivi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e ambito territoriale
L’articolo 1 definisce le finalità: rafforzare la sicurezza del traffico aereo, contribuire allo sviluppo sostenibile del trasporto aereo e migliorare le prestazioni globali della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale. Il regolamento si applica allo spazio aereo nella regione EUR dell’ICAO di responsabilità degli Stati membri, con possibilità di estensione ad altre regioni ICAO previa informazione alla Commissione e agli altri Stati membri.
Definizioni chiave
L’articolo 2 introduce un quadro definitorio molto ampio: ANS, ATM, ATC, ATFM, ADS, AIS, CNS, MET, CIS, U-space, gestore della rete, piani di miglioramento delle prestazioni, zone tariffarie, valori di riferimento e di ripartizione, traffico aereo generale e operativo, uso flessibile dello spazio aereo, crisi della rete e cooperazione transfrontaliera. Le definizioni sono funzionali alla nuova disciplina unificata di prestazioni, tariffazione, rete e interoperabilità.
Blocchi funzionali di spazio aereo
L’articolo 3 consente agli Stati membri di mantenere la cooperazione all’interno dei blocchi funzionali di spazio aereo già istituiti ai sensi del previgente regolamento (CE) n. 550/2004, purché ciò non ostacoli l’efficace attuazione del nuovo regolamento e i costi siano indicati separatamente nel sistema di tariffazione.
Autorità nazionali di vigilanza: istituzione e indipendenza
Gli articoli 4, 5 e 6 impongono agli Stati membri di designare o istituire autorità nazionali di vigilanza indipendenti, imparziali e dotate di risorse adeguate. Tali autorità devono essere separate, giuridicamente o funzionalmente, dai fornitori di servizi di navigazione aerea; sono previste regole su assunzione del personale, conflitti di interesse, notifiche alla Commissione e cooperazione tra autorità, anche per servizi transfrontalieri e accordi regionali.
Compiti delle autorità nazionali di vigilanza
Le autorità vigilano sulla solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa dei fornitori, sull’osservanza di requisiti nazionali di sicurezza e difesa, sugli appalti, sulla fissazione dei prezzi dei CIS, sui sistemi di prestazioni e tariffazione e sulla trasparenza contabile. Possono svolgere ispezioni e audit, imporre misure correttive e formulare raccomandazioni di modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati.
Fornitura di servizi di navigazione aerea e designazioni
L’articolo 7 riconosce il diritto dei soggetti che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2018/1139 di fornire ANS nell’Unione in modo non discriminatorio. L’articolo 8 prevede la designazione esclusiva dei fornitori di servizi di traffico aereo e stabilisce condizioni cumulative di certificazione/dichiarazione, sede principale nell’Unione, proprietà e controllo maggioritari UE, con eccezioni limitate per aree di confine con paesi terzi. L’articolo 10 disciplina la designazione dei fornitori di MET.
Acquisto di servizi e appalti
L’articolo 11 consente, nei casi previsti, l’acquisto a condizioni di mercato di servizi CNS, AIS, ADS, MET e, per aeroporti, di servizi ATC di avvicinamento e di aerodromo. Gli appalti devono rispettare, ove applicabili, le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, i principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, nonché requisiti di qualità del servizio. I fornitori selezionati tramite gara devono soddisfare specifiche condizioni di stabilimento, proprietà/controllo e sicurezza/difesa.
Servizi comuni di informazione e U-space
L’articolo 12 disciplina i CIS per i servizi U-space: i dati devono essere idonei a consentire una gestione sicura e protetta degli UAS; il prezzo, se esiste un unico fornitore designato, deve basarsi sui costi e può includere un margine ragionevole, con approvazione dell’autorità di vigilanza. Se non vi è un fornitore unico, il singolo CIS è gratuito; è inoltre garantito l’accesso non discriminatorio ai dati operativi necessari.
Sistema di prestazioni: struttura e contenuti
Gli articoli 13-28 istituiscono il Performance Review Board (PRB) come organo consultivo indipendente e imparziale, assistito da un segretariato della Commissione, e un comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza. Il sistema di prestazioni si articola in periodi di riferimento da tre a cinque anni, obiettivi UE per la rotta, obiettivi nazionali nei piani di miglioramento delle prestazioni, indicatori essenziali e di monitoraggio, sistemi di incentivi, meccanismi di allarme e condivisione dei rischi.
Piani di miglioramento delle prestazioni e controllo della Commissione
Gli articoli 23-27 prevedono che gli Stati membri adottino progetti di piano di miglioramento delle prestazioni, elaborati dalle autorità di vigilanza sulla base dei contributi dei fornitori e di dati operativi/traffico, poi valutati e approvati dalla Commissione tramite atti di esecuzione. La Commissione può richiedere revisioni e imporre misure correttive; sono possibili piani congiunti tra Stati membri e revisione in corso di periodo in caso di mutamenti significativi o crisi della rete.
Sistema di tariffazione
Gli articoli 29-36 disciplinano tariffe di rotta e di terminale basate sui costi determinati nei piani di prestazioni, con possibile remunerazione ragionevole, e vietano l’uso delle entrate tariffarie per finanziare attività fornite a condizioni di mercato. Sono previste regole su basi di calcolo, zone tariffarie, tassi unitari, esenzioni limitate, modulazione delle tariffe con possibile finalità ambientale e obblighi di contabilità separata, pubblicità dei dati e audit.
Gestione della rete e gestore della rete
Gli articoli 37-39 disciplinano le funzioni di rete: progettazione e utilizzo dello spazio aereo, ATFM, coordinamento delle frequenze, gestione delle crisi, assegnazione dei ritardi, pianificazione e monitoraggio dell’infrastruttura ATM. La Commissione nomina un gestore della rete indipendente; quest’ultimo prepara il piano operativo e strategico della rete, coordina le funzioni operative e opera in un quadro di processo decisionale cooperativo e di governance mediante un consiglio di gestione della rete.
Dati operativi, informazioni aeronautiche e interoperabilità
Gli articoli 42 e 43 impongono la messa a disposizione, in formato interoperabile e in tempo reale, dei dati operativi pertinenti per il traffico aereo generale e istituiscono un’infrastruttura di informazioni aeronautiche a livello UE. Il regolamento prevede anche l’attuazione uniforme della classificazione ICAO dello spazio aereo e del concetto di uso flessibile dello spazio aereo (articoli 44 e 45), nonché il coordinamento SESAR e la possibile istituzione di progetti comuni (articoli 46 e 47).
Riservatezza, sanzioni e controlli
L’articolo 52 tutela la riservatezza delle informazioni commerciali, consentendo tuttavia la pubblicazione di specifici dati di costo e tariffari nei limiti previsti. L’articolo 53 impone agli Stati membri di fissare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni. Gli articoli 34 e 54 prevedono rispettivamente il riesame periodico della conformità da parte della Commissione e una valutazione generale del regolamento dopo il quinto periodo di riferimento.
Abrogazioni, modifiche e regime transitorio
L’articolo 56 abroga i regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004 e (CE) n. 551/2004, con riferimenti sostitutivi tramite la tavola di concordanza. L’articolo 57 modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per allinearlo alla nuova disciplina, in particolare su ATM/ANS, certificazione, requisiti essenziali e poteri di esecuzione. L’articolo 58 mantiene alcune disposizioni previgenti fino al 2 dicembre 2026 e disciplina la continuità di organi e atti per i periodi di riferimento in corso.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alcune disposizioni si applicano dal 2 dicembre 2026 (tra cui l’articolo 4, paragrafi 3 e 5, l’articolo 36, paragrafo 3, e l’articolo 53), mentre gli articoli 13-16 si applicano dopo sei mesi dall’entrata in vigore; gli articoli 21-34 si applicano subito ma solo per l’attuazione dei sistemi di prestazioni e tariffazione riferiti al quinto periodo di riferimento e successivi.
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