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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2838

Regolamento (UE) 2024/2838 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R2838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento 2024/2838 interviene in chiave di semplificazione, eliminando o riducendo alcuni obblighi di comunicazione ritenuti obsoleti o non più necessari in tre diversi settori dell’ordinamento UE. In particolare, modifica la disciplina dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e sopprime specifici obblighi informativi previsti per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali e dei veicoli a due o tre ruote e quadricicli. La finalità dichiarata è ridurre gli oneri amministrativi mantenendo l’efficacia del monitoraggio e dell’applicazione delle norme.

Semplificazione e soppressione di taluni obblighi di comunicazione nei settori della pesca/acquacoltura e dell’omologazione dei veicoli agricoli, forestali, a due/tre ruote e dei quadricicli

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ordinamento dell’Unione europea e incide su tre regolamenti settoriali: il regolamento (UE) n. 1379/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, il regolamento (UE) n. 167/2013 sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, e il regolamento (UE) n. 168/2013 sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. Le modifiche riguardano soprattutto gli obblighi di comunicazione e di relazione tra Stati membri e Commissione; resta ferma, per il settore pesca, l’applicazione delle norme comuni di commercializzazione richiamate dal regolamento (UE) n. 1379/2013, con l’esclusione espressa dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2406/96. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento (UE) 2024/2838 – modifica di tre regolamenti settoriali per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione

Il regolamento interviene con una misura di semplificazione normativa volta a ridurre gli oneri amministrativi derivanti da obblighi di comunicazione ritenuti superflui o non più necessari. L’atto modifica il regolamento (UE) n. 1379/2013 in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nonché i regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano che le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo importante per il monitoraggio e l’applicazione del diritto dell’Unione, ma devono essere razionalizzate per evitare oneri amministrativi inutili. La semplificazione è presentata come coerente con la priorità UE di riduzione degli oneri e di rafforzamento della competitività a lungo termine.

Ambito materiale degli interventi

Il regolamento opera su tre fronti:

  • settore pesca e acquacoltura, con riferimento alle norme comuni di commercializzazione;
  • veicoli agricoli e forestali, disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013;
  • veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli, disciplinati dal regolamento (UE) n. 168/2013.

L’intervento non introduce una disciplina nuova di merito, ma elimina o restringe specifici obblighi di comunicazione e relazione.

Modifiche al regolamento (UE) n. 1379/2013

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013. La nuova formulazione conferma che le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione continuano ad applicarsi, richiamando espressamente:

  • il regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio;
  • il regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio;
  • il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, ma con esclusione dell’articolo 13;
  • le regolamentazioni adottate per l’applicazione di norme comuni di commercializzazione, come il regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione.

La modifica è significativa perché rimuove dal perimetro applicativo l’obbligo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2406/96, relativo alla comunicazione degli elenchi di esperti e organizzazioni professionali designati per la classificazione dei prodotti della pesca.

Modifiche ai regolamenti (UE) n. 167/2013 e n. 168/2013

Gli articoli 2 e 3 sopprimono, rispettivamente, gli articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 167/2013 e gli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 168/2013.

In entrambi i casi erano previsti:

  • obblighi degli Stati membri di informare la Commissione sull’applicazione delle procedure di omologazione;
  • obblighi di comunicazione relativi alle omologazioni individuali dei veicoli;
  • obblighi della Commissione di presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

La soppressione segue uno studio della Commissione del 2022, dal quale sarebbe emerso che le procedure e le omologazioni individuali sono soddisfacenti e che quindi tali flussi informativi non sono più necessari.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Razionalizzazione degli obblighi di comunicazione

I considerando chiariscono che le prescrizioni in materia di comunicazione devono essere razionalizzate per garantire il monitoraggio e la corretta applicazione del diritto dell’Unione, riducendo al contempo gli oneri amministrativi. La semplificazione è indicata come priorità in linea con la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 sulla competitività a lungo termine dell’UE.

Modifica del regolamento (UE) n. 1379/2013

All’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013, viene sostituito il testo per confermare la continuità di applicazione delle regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare quelle di cui ai regolamenti (CEE) n. 2136/89 e n. 1536/92 e al regolamento (CE) n. 2406/96, ma con esclusione dell’articolo 13 di quest’ultimo. Restano altresì applicabili le regolamentazioni adottate per l’attuazione di norme comuni di commercializzazione, come quelle di cui al regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione.

Soppressione degli articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 167/2013

Sono soppressi gli articoli 74 e 75, che prevedevano obblighi per gli Stati membri di informare la Commissione sull’applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, nonché l’obbligo della Commissione di presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Soppressione degli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 168/2013

Sono soppressi gli articoli 78 e 80, che contenevano obblighi analoghi a quelli del regolamento (UE) n. 167/2013 in materia di informazione della Commissione sulle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e di relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione delle soppressioni nei settori veicoli

I considerando precisano che, sulla base di uno studio della Commissione del 2022, le procedure di omologazione e le omologazioni individuali risultano soddisfacenti; per questo i relativi obblighi di informazione e relazione non sono più ritenuti necessari nei due regolamenti sui veicoli.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepesca e acquacolturaomologazione dei veicolivigilanza del mercatosemplificazione amministrativamercato interno

Testo integrale

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