Regolamento (UE) 2024/2838
Regolamento (UE) 2024/2838 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento 2024/2838 interviene in chiave di semplificazione, eliminando o riducendo alcuni obblighi di comunicazione ritenuti obsoleti o non più necessari in tre diversi settori dell’ordinamento UE. In particolare, modifica la disciplina dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e sopprime specifici obblighi informativi previsti per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali e dei veicoli a due o tre ruote e quadricicli. La finalità dichiarata è ridurre gli oneri amministrativi mantenendo l’efficacia del monitoraggio e dell’applicazione delle norme.
Semplificazione e soppressione di taluni obblighi di comunicazione nei settori della pesca/acquacoltura e dell’omologazione dei veicoli agricoli, forestali, a due/tre ruote e dei quadricicli
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ordinamento dell’Unione europea e incide su tre regolamenti settoriali: il regolamento (UE) n. 1379/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, il regolamento (UE) n. 167/2013 sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, e il regolamento (UE) n. 168/2013 sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. Le modifiche riguardano soprattutto gli obblighi di comunicazione e di relazione tra Stati membri e Commissione; resta ferma, per il settore pesca, l’applicazione delle norme comuni di commercializzazione richiamate dal regolamento (UE) n. 1379/2013, con l’esclusione espressa dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2406/96. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento (UE) 2024/2838 – modifica di tre regolamenti settoriali per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione
Il regolamento interviene con una misura di semplificazione normativa volta a ridurre gli oneri amministrativi derivanti da obblighi di comunicazione ritenuti superflui o non più necessari. L’atto modifica il regolamento (UE) n. 1379/2013 in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nonché i regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo importante per il monitoraggio e l’applicazione del diritto dell’Unione, ma devono essere razionalizzate per evitare oneri amministrativi inutili. La semplificazione è presentata come coerente con la priorità UE di riduzione degli oneri e di rafforzamento della competitività a lungo termine.
Ambito materiale degli interventi
Il regolamento opera su tre fronti:
- settore pesca e acquacoltura, con riferimento alle norme comuni di commercializzazione;
- veicoli agricoli e forestali, disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013;
- veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli, disciplinati dal regolamento (UE) n. 168/2013.
L’intervento non introduce una disciplina nuova di merito, ma elimina o restringe specifici obblighi di comunicazione e relazione.
Modifiche al regolamento (UE) n. 1379/2013
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013. La nuova formulazione conferma che le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione continuano ad applicarsi, richiamando espressamente:
- il regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio;
- il regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio;
- il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, ma con esclusione dell’articolo 13;
- le regolamentazioni adottate per l’applicazione di norme comuni di commercializzazione, come il regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione.
La modifica è significativa perché rimuove dal perimetro applicativo l’obbligo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2406/96, relativo alla comunicazione degli elenchi di esperti e organizzazioni professionali designati per la classificazione dei prodotti della pesca.
Modifiche ai regolamenti (UE) n. 167/2013 e n. 168/2013
Gli articoli 2 e 3 sopprimono, rispettivamente, gli articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 167/2013 e gli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 168/2013.
In entrambi i casi erano previsti:
- obblighi degli Stati membri di informare la Commissione sull’applicazione delle procedure di omologazione;
- obblighi di comunicazione relativi alle omologazioni individuali dei veicoli;
- obblighi della Commissione di presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
La soppressione segue uno studio della Commissione del 2022, dal quale sarebbe emerso che le procedure e le omologazioni individuali sono soddisfacenti e che quindi tali flussi informativi non sono più necessari.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Razionalizzazione degli obblighi di comunicazione
I considerando chiariscono che le prescrizioni in materia di comunicazione devono essere razionalizzate per garantire il monitoraggio e la corretta applicazione del diritto dell’Unione, riducendo al contempo gli oneri amministrativi. La semplificazione è indicata come priorità in linea con la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 sulla competitività a lungo termine dell’UE.
Modifica del regolamento (UE) n. 1379/2013
All’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013, viene sostituito il testo per confermare la continuità di applicazione delle regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare quelle di cui ai regolamenti (CEE) n. 2136/89 e n. 1536/92 e al regolamento (CE) n. 2406/96, ma con esclusione dell’articolo 13 di quest’ultimo. Restano altresì applicabili le regolamentazioni adottate per l’attuazione di norme comuni di commercializzazione, come quelle di cui al regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione.
Soppressione degli articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 167/2013
Sono soppressi gli articoli 74 e 75, che prevedevano obblighi per gli Stati membri di informare la Commissione sull’applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, nonché l’obbligo della Commissione di presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
Soppressione degli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 168/2013
Sono soppressi gli articoli 78 e 80, che contenevano obblighi analoghi a quelli del regolamento (UE) n. 167/2013 in materia di informazione della Commissione sulle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e di relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Motivazione delle soppressioni nei settori veicoli
I considerando precisano che, sulla base di uno studio della Commissione del 2022, le procedure di omologazione e le omologazioni individuali risultano soddisfacenti; per questo i relativi obblighi di informazione e relazione non sono più ritenuti necessari nei due regolamenti sui veicoli.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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