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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2822

Regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R2822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modernizza in modo organico la disciplina dei disegni e modelli dell’Unione, sostituendo la terminologia "comunitaria" con quella dell’Unione europea e ampliando l’ambito della protezione a prodotti fisici e non fisici, incluse caratteristiche animate. Rafforza tutela, registrazione, trasparenza e strumenti di enforcement, introduce una clausola di riparazione permanente, aggiorna il sistema delle tasse e prevede una forte digitalizzazione dei procedimenti. Gran parte delle nuove regole si applica dal 1o maggio 2025, mentre alcune disposizioni tecniche e procedurali entrano in applicazione dal 1o luglio 2026.

Riforma del regime UE dei disegni e modelli: aggiornamento del regolamento sui disegni e modelli dell’Unione europea, con revisione di definizioni, procedura di registrazione, diritti esclusivi, clausola di riparazione, tasse e regole procedurali.

Ambito di applicazione

Si applica ai disegni e modelli dell’Unione europea, sia registrati sia non registrati nei limiti previsti dal regolamento, nonché ai procedimenti dinanzi all’EUIPO, ai tribunali dei disegni e modelli dell’UE e, per gli aspetti di competenza, alle relazioni con i sistemi nazionali e con la registrazione internazionale dell’Aia avente effetto nell’Unione. Riguarda richiedenti, titolari, contitolari, autori, licenziatari, aventi causa, terzi che contestano la validità o la titolarità, autorità doganali, rappresentanti e soggetti che immettono nel mercato, importano, esportano o utilizzano prodotti incorporanti o recanti un disegno o modello. Restano rilevanti i rapporti con i diritti nazionali, con il diritto d’autore, con il regolamento (UE) n. 608/2013 sulle misure doganali e con il regolamento (UE) 2017/1001 per le regole procedurali richiamate. La disciplina si applica dal 1o maggio 2025, salvo numerose disposizioni procedurali e di coordinamento che decorrono dal 1o luglio 2026; l’abrogazione del regolamento (CE) n. 2246/2002 opera dal 1o maggio 2025.

Regolamento (UE) 2024/2822 sui disegni e modelli dell’Unione europea

Il regolamento interviene in modo organico sul regolamento (CE) n. 6/2002, aggiornando il sistema dei disegni e modelli alla luce del progresso tecnologico, della digitalizzazione delle procedure e della necessità di maggiore armonizzazione con il marchio UE e con la disciplina nazionale. L’atto, motivato dall’esigenza di modernizzare il quadro normativo e di rafforzare certezza del diritto, accessibilità ed efficacia della tutela, riforma sia le regole sostanziali sia quelle procedurali.

Finalità e contesto della riforma

Il legislatore dell’Unione prende atto che il sistema dei disegni e modelli, introdotto oltre vent’anni prima, ha funzionato come alternativa o integrazione alla protezione nazionale, ma necessita di un aggiornamento per tenere conto dei nuovi modelli non incorporati in prodotti fisici, delle tecnologie di stampa 3D, della crescente rilevanza dei prodotti digitali e della convergenza delle pratiche tra EUIPO, uffici nazionali e Ufficio del Benelux. Il regolamento mira anche a rendere più semplice e veloce il deposito, la gestione del fascicolo e la comunicazione tra le parti e l’Ufficio.

Ambito oggettivo e soggettivo

La disciplina si applica ai disegni e modelli dell’UE registrati e non registrati nei limiti previsti dal regolamento. I destinatari sono richiedenti, titolari, autori, contitolari, aventi causa, licenziatari, terzi autori di atti di contraffazione, rappresentanti professionali e autorità pubbliche coinvolte nella tutela, incluse le autorità doganali. Sul piano territoriale, la protezione opera nell’Unione e nel SEE per gli effetti di esaurimento e di ingresso di merci provenienti da paesi terzi, mentre per le azioni giudiziarie si coordinano le norme con il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza.

Definizioni e oggetto della protezione

La nozione di disegno o modello è ampliata: rileva l’aspetto di un prodotto o di una sua parte come risultante da linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali e decorazione, includendo anche movimento, transizioni e altre animazioni. Il concetto di prodotto è esteso a oggetti industriali o artigianali, fisici o non fisici, compresi imballaggi, assortimenti di articoli, componenti per prodotti complessi, disposizioni nello spazio, loghi, simboli grafici, motivi decorativi, caratteri tipografici e interfacce grafiche utente.

La protezione spetta alle caratteristiche visibilmente illustrate nella domanda di registrazione. È confermato che il disegno o modello è proteggibile solo se nuovo e dotato di carattere individuale.

Procedura di deposito e registrazione

La domanda di registrazione si deposita presso l’EUIPO e deve contenere almeno richiesta, dati del richiedente e una rappresentazione chiara del disegno o modello. Può contenere descrizione, richiesta di differimento, dati del rappresentante, classificazione Locarno e menzione dell’autore o dichiarazione di rinuncia alla menzione. Il deposito può riguardare fino a 50 disegni o modelli in una domanda multipla.

La data di deposito è quella della presentazione della documentazione essenziale, purché le tasse siano pagate entro un mese. L’Ufficio esamina i requisiti formali, invita a sanare irregolarità e può respingere la domanda se gli inadempimenti non sono rimediati. Se la domanda supera l’esame, il disegno o modello viene iscritto nel registro, con possibilità di pubblicazione immediata o differita.

Durata, rinnovo e cessazione della registrazione

La protezione ha inizio con la registrazione e dura cinque anni dalla data di deposito. Il titolare può rinnovare la registrazione per ulteriori periodi di cinque anni fino a un massimo di 25 anni. Il rinnovo va richiesto nei sei mesi anteriori alla scadenza, con un termine di grazia di altri sei mesi subordinato a soprattassa. In caso di mancato rinnovo, l’Ufficio constata la scadenza, la registra e, una volta definitiva la constatazione, cancella il disegno o modello dal registro.

È disciplinata anche la rinuncia: deve essere dichiarata per iscritto, non produce effetti finché non è iscritta nel registro e richiede il consenso dei titolari di diritti iscritti, nonché l’avviso ai licenziatari quando vi sia una licenza registrata. La rinuncia non può essere iscritta se pende un’azione sulla titolarità senza il consenso dell’attore.

Diritti esclusivi e tutela doganale

Il titolare del disegno o modello registrato può vietarne l’uso non autorizzato, con un catalogo espresso di atti vietati che comprende produzione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione, detenzione e anche la creazione o diffusione di supporti o software che consentano la fabbricazione del prodotto. È rafforzata la tutela contro prodotti provenienti da paesi terzi introdotti nell’Unione nel corso di scambi commerciali anche prima della loro immissione in libera pratica.

In tale ambito le autorità doganali operano secondo il regolamento (UE) n. 608/2013. Il diritto del titolare può tuttavia estinguersi se, nel corso del procedimento giudiziario pertinente, il dichiarante o il detentore prova che nel paese di destinazione finale il titolare non potrebbe vietare l’immissione sul mercato.

Limitazioni dei diritti e uso consentito

Il regolamento conferma una serie di limitazioni: atti in ambito privato e non commerciale, sperimentazione, riproduzione a fini didattici o di citazione, uso per identificare o riferirsi al prodotto, critica, commento e parodia, nonché alcune utilizzazioni relative a navi e aeromobili temporaneamente presenti nel SEE. Per le attività di citazione, critica e commento, la compatibilità con le corrette prassi commerciali e il mancato pregiudizio allo sfruttamento normale del disegno o modello restano condizioni essenziali.

Clausola di riparazione e mercato dei pezzi di ricambio

La clausola di riparazione diventa permanente. Non è protetta la componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello della componente, quando la sua utilizzazione mira esclusivamente alla riparazione del prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario. La clausola non può essere invocata se il fabbricante o venditore della componente non informa adeguatamente i consumatori sull’origine commerciale e sull’identità del fabbricante del pezzo, così da consentire scelte consapevoli tra prodotti concorrenti.

È inoltre chiarito che il fabbricante o venditore non è tenuto a garantire in modo oggettivo che i pezzi siano effettivamente usati solo per la riparazione; ciò però non lo esonera da un obbligo di diligenza per impedire usi diversi attraverso mezzi adeguati, anche contrattuali.

Rivendicazione della titolarità e effetti del mutamento di titolarità

Chi ha diritto al disegno o modello può agire per ottenere il riconoscimento della titolarità o della contitolarità quando il diritto sia stato divulgato, rivendicato o registrato da soggetto non legittimato. L’azione si prescrive in tre anni dalla pubblicazione o divulgazione, salvo mala fede del soggetto privo di titolo.

Se vi è un trasferimento integrale di titolarità in seguito a decisione, licenze e altri diritti si estinguono con l’iscrizione del nuovo titolare nel registro. Tuttavia, chi abbia sfruttato il disegno o modello o abbia compiuto seri preparativi prima dell’iscrizione della domanda di rivendicazione può ottenere, entro tre mesi, una licenza non esclusiva alle condizioni ragionevoli e per periodo congruo, salvo malafede.

Nullità: cause, legittimazione ed effetti

Le cause di nullità sono elencate in modo tassativo: mancanza della definizione legale di disegno o modello, difetto di novità o carattere individuale, assenza del diritto del titolare, conflitto con diritti anteriori, uso di segni distintivi altrui, utilizzazione non autorizzata di opere protette dal diritto d’autore e uso abusivo di simboli e segni tutelati da norme di interesse pubblico. La legittimazione varia a seconda del motivo invocato: per i motivi oggettivi può agire chiunque o gruppi rappresentativi, per altri motivi solo i titolari dei diritti anteriori o gli interessati specifici.

La domanda di nullità è inammissibile se la stessa domanda, con stesso oggetto e causa, è già stata decisa definitivamente tra le stesse parti dall’EUIPO o da un tribunale dei disegni e modelli dell’UE. Il disegno o modello dichiarato nullo è considerato privo di effetti fin dall’inizio.

Trasferimenti, licenze, diritti reali e opponibilità ai terzi

La cessione deve essere scritta e firmata dalle parti, salvo che derivi da sentenza. Trasferimenti, licenze, diritti reali, esecuzione forzata e insolvenza sono opponibili ai terzi solo dopo l’iscrizione nel registro, con regole speciali per gli aventi causa che conoscessero l’atto prima dell’acquisto dei diritti. Il regolamento consente la registrazione di licenze esclusive o non esclusive, sub-licenze, licenze limitate per prodotto, territorio o tempo e trasferimenti correlati.

Finché il trasferimento non è registrato, l’avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione. Il registro assume quindi un ruolo centrale per l’opponibilità e per la certezza dei traffici giuridici.

Registro, banca dati e trasparenza informativa

Il registro dei disegni e modelli UE viene notevolmente ampliato. Contiene dati sulla domanda, sulla registrazione, sulla pubblicazione, sui titolari, rappresentanti, priorità, autore, differimento della pubblicazione, trasferimenti, licenze, diritti reali, insolvenza, rinunce, nullità, ricorsi e correzioni. L’Ufficio mantiene anche una banca dati elettronica con ulteriori informazioni fornite dalle parti.

Il regolamento prevede la disponibilità online delle decisioni dell’Ufficio, la consultazione dei fascicoli tramite mezzi elettronici e l’accesso a sentenze nazionali e dell’Unione pertinenti, anche per favorire la convergenza delle pratiche. Per i dati personali e per i fascicoli soggetti a differimento di pubblicazione sono previste limitazioni di accesso e regole speciali di riservatezza.

Lingue, notifiche, termini e strumenti di semplificazione procedurale

Le comunicazioni con l’Ufficio avvengono per via elettronica, con regole tecniche definite dal direttore esecutivo. I termini sono disciplinati in modo più uniforme, con decorrenza dal giorno successivo all’evento rilevante e durata di regola compresa tra un mese e sei mesi, salvo eccezioni. Sono previste regole per sospensioni dovute a circostanze eccezionali e per l’interruzione delle comunicazioni elettroniche.

Il regolamento introduce il rinvio ai principi generali di diritto processuale degli Stati membri ove manchino disposizioni specifiche e disciplina la correzione di errori materiali, la cancellazione di iscrizioni errate e la revoca di decisioni inficiate da errore evidente entro un anno. Sono inoltre previsti restitutio in integrum e prosecuzione del procedimento, con esclusioni espressamente indicate per alcuni termini essenziali.

Rappresentanza professionale

Chi non ha domicilio, sede o stabile organizzazione reale ed effettiva nel SEE deve farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio, salvo per il solo deposito della domanda. Possono rappresentare le parti gli avvocati abilitati nel SEE, i mandatari abilitati del marchio UE e i mandatari specializzati in disegni e modelli iscritti in un elenco tenuto dall’EUIPO.

L’elenco speciale richiede cittadinanza di uno Stato membro SEE, domicilio professionale o impiego nel SEE e abilitazione nazionale o Benelux in materia di disegni e modelli. Il direttore esecutivo può concedere deroghe in casi specifici. I rappresentanti sono iscritti anche in banca dati e possono ottenere un numero di identificazione.

Contenzioso e competenza giurisdizionale

Il regolamento coordina le azioni sui disegni e modelli UE con il regime europeo di competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. Le cause di contraffazione e di nullità rientrano nella competenza dei tribunali dei disegni e modelli dell’UE; gli altri giudizi sui disegni e modelli UE seguono regole di competenza complementari e, in assenza di foro competente, possono essere radicati presso i tribunali dello Stato membro in cui ha sede l’Ufficio.

Le decisioni giudiziarie di accoglimento delle domande di contraffazione comportano il divieto degli atti illeciti e l’adozione delle misure necessarie a garantirne l’osservanza. I tribunali possono anche adottare misure provvisorie e cautelari efficaci nel territorio di qualsiasi Stato membro, in coordinamento con il regolamento (UE) n. 1215/2012.

Tasse e allegato finanziario

Il sistema tariffario viene inserito direttamente nel regolamento tramite allegato. Tra le principali voci figurano la tassa di deposito di 350 EUR, la tassa per il differimento della pubblicazione di 40 EUR, la tassa aggiuntiva per ogni disegno o modello in domanda multipla di 125 EUR, la tassa di rinnovo da 150 a 700 EUR per ciascun disegno o modello in base al periodo di rinnovo, la tassa di nullità di 320 EUR, la tassa di prosecuzione del procedimento di 400 EUR, la restitutio in integrum di 200 EUR, la registrazione di licenze e altri diritti a 200 EUR per disegno o modello, la modifica della rappresentazione a 200 EUR e la tassa di ricorso di 720 EUR.

Sono disciplinati il momento del pagamento, la gestione dei pagamenti insufficienti, i rimborsi delle eccedenze e la possibilità di esenzioni limitate da parte del direttore esecutivo con l’assenso del comitato del bilancio.

Deleghe, esecuzione e revisione periodica

La Commissione riceve numerose deleghe per specificare dettagli tecnici e procedurali su domanda, nullità, ricorsi, procedura orale, notifiche, termini, ripresa del procedimento, rappresentanza e cancellazione/revoca di iscrizioni o decisioni. Le competenze di esecuzione sono invece conferite per vari profili formali, pubblicazione, documentazione e scambio di informazioni, secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

È prevista una valutazione dell’attuazione del regolamento entro il 1o gennaio 2030 e successivamente ogni cinque anni, con trasmissione della relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio e pubblicazione dei risultati.

Entrata in vigore e regime transitorio

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1o maggio 2025. Tuttavia, una serie di disposizioni, soprattutto quelle su nullità, licenze, registro, rappresentanza, lingue, tasse, pubblicazioni, ricorsi e allegato del registro, si applica solo dal 1o luglio 2026.

Il regolamento (CE) n. 2246/2002 è abrogato dal 1o maggio 2025, mentre i riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti al regolamento (CE) n. 6/2002 secondo la tavola di concordanza allegata.

Disposizioni principali

Aggiornamento terminologico e istituzionale

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 sostituendo i riferimenti a "disegno o modello comunitario" con "disegno o modello dell’UE" e aggiornando i riferimenti all’"Ufficio" come EUIPO. Il termine "Comunità" viene sostituito con "Unione" nei punti interessati, e il titolo del regolamento viene adeguato al nuovo lessico post-Lisbona.

Definizioni e oggetto della protezione

La nozione di "disegno o modello" comprende ora anche il movimento, le transizioni e altre animazioni delle caratteristiche del prodotto. Il "prodotto" include oggetti industriali o artigianali, incorporati o non fisici, compresi imballaggi, assortimenti, disposizioni spaziali, componenti di prodotti complessi, opere o simboli grafici, loghi, motivi decorativi, caratteri tipografici e interfacce grafiche utente. È introdotto l’articolo 18 bis, secondo cui sono protette le caratteristiche dell’aspetto del disegno o modello registrato visibilmente illustrate nella domanda.

Registrazione, domanda e rappresentazione

La domanda di registrazione va depositata presso l’Ufficio, con ricevuta immediata. Deve contenere richiesta di registrazione, dati del richiedente e rappresentazione sufficientemente chiara del disegno o modello; può includere descrizione, richiesta di differimento della pubblicazione, dati del rappresentante, classificazione Locarno e indicazione dell’autore o rinuncia alla menzione. La domanda multipla può comprendere fino a 50 disegni o modelli, con tasse aggiuntive per ciascun disegno o modello ulteriore. La data di deposito coincide con la presentazione della documentazione essenziale, a condizione che le tasse siano pagate entro un mese.

Durata e rinnovo della protezione

La protezione del disegno o modello registrato decorre dalla registrazione presso l’Ufficio e dura cinque anni dalla data di deposito, rinnovabili per periodi quinquennali fino a un massimo di 25 anni. Il rinnovo richiede domanda e pagamento entro i sei mesi precedenti la scadenza, con ulteriore termine di sei mesi post-scadenza previo pagamento di soprattassa. Il regolamento disciplina anche il rinnovo in caso di domande multiple e gli effetti della mancata tempestiva regolarizzazione.

Diritti conferiti e limiti

Il titolare del disegno o modello registrato ha il diritto esclusivo di usarlo e vietarne l’uso a terzi, compresa la fabbricazione, offerta, immissione sul mercato, importazione, esportazione, detenzione e anche la creazione, il download, la copia e la condivisione di supporti o software per riprodurre il prodotto. È rafforzata la tutela contro l’ingresso nell’Unione di prodotti provenienti da paesi terzi non immessi in libera pratica quando incorporano o riproducono il disegno o modello protetto. Sono previste limitazioni per uso privato non commerciale, sperimentazione, citazione, didattica, pubblicità comparativa, critica, commento, parodia, riparazioni di navi e aeromobili temporaneamente presenti nel SEE e altri casi specifici.

Clausola di riparazione

È resa permanente la clausola di riparazione: non è protetta, per la durata del disegno o modello UE, la componente di un prodotto complesso il cui aspetto dipende dal disegno o modello della componente, se utilizzata solo per consentire la riparazione del prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario. L’esenzione non opera se il fabbricante o venditore della componente non informa adeguatamente i consumatori sull’origine commerciale e sull’identità del fabbricante del prodotto da utilizzare per la riparazione. È inoltre previsto un obbligo di diligenza, ma non di garanzia oggettiva, per evitare usi diversi dalla riparazione.

Esaurimento dei diritti

I diritti sul disegno o modello UE non si estendono ad atti riguardanti prodotti immessi sul mercato nello SEE dal titolare o con il suo consenso.

Titolarità, rivendicazione e cambiamento di titolarità

Chi ha diritto al disegno o modello può chiedere il riconoscimento giudiziale o amministrativo della titolarità o della contitolarità; l’azione si prescrive in tre anni dalla pubblicazione o divulgazione, salvo mala fede. In caso di trasferimento integrale di titolarità risultante da decisione, licenze e altri diritti si estinguono con l’iscrizione del nuovo titolare nel registro, salvo diritto del precedente titolare o licenziatario di ottenere una licenza non esclusiva entro tre mesi alle condizioni indicate.

Cause di nullità e domanda di nullità

Le cause di nullità comprendono difetto di definizione del disegno o modello, mancanza di novità o carattere individuale, mancanza di diritto del titolare, conflitto con diritti anteriori, uso di segni distintivi altrui, utilizzazione non autorizzata di opere protette dal diritto d’autore e utilizzo abusivo di emblemi o simboli di interesse pubblico. La domanda di nullità può essere proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica, oppure da gruppi/organismi rappresentativi per i motivi di carattere oggettivo; altri motivi sono riservati ai titolari dei diritti anteriori o agli interessati specifici. È ammessa la nullità anche dopo estinzione o rinuncia, se sussiste interesse legittimo.

Procedura di registrazione, pubblicazione differita e rinuncia

È mantenuta la pubblicazione differita fino a 30 mesi dalla data di deposito o di priorità, con registrazione subito efficace ma fascicolo e rappresentazione non accessibili al pubblico. Il titolare può richiedere pubblicazione anticipata o rinunciare prima della scadenza, con regole specifiche per le domande multiple. È introdotto il certificato di registrazione elettronico dopo la pubblicazione e sono dettagliate le modalità di registrazione, modifica e pubblicazione.

Trasferimenti, licenze, diritti reali, esecuzione forzata e insolvenza

La cessione deve essere scritta e firmata, salvo sentenza; trasferimenti, licenze, diritti reali, esecuzione forzata e insolvenza sono iscritti nel registro per essere opponibili ai terzi. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive, per l’intera Unione o parte di essa, e il licenziatario può agire per contraffazione solo con il consenso del titolare, salvo licenza esclusiva e inerzia del titolare dopo messa in mora. La procedura di insolvenza rilevante è quella dello Stato membro del centro degli interessi principali del debitore, con regola speciale per assicurazioni ed enti creditizi.

Registro, banca dati e accesso alle informazioni

L’Ufficio tiene un registro dei disegni e modelli UE con una serie estesa di iscrizioni obbligatorie, compresi dati su domanda, pubblicazione, titolare, rappresentante, priorità, autore, rinunce, trasferimenti, licenze, nullità e ricorsi. È istituita anche una banca dati elettronica con ulteriori informazioni e regole sulla protezione dei dati personali. Le decisioni dell’Ufficio sono rese disponibili online e sono previste forme di accesso ai fascicoli, con limitazioni specifiche per le domande soggette a differimento della pubblicazione.

Lingue, notifiche, termini e rimedi procedurali

Le notifiche e le comunicazioni avvengono in via elettronica; sono disciplinati termini, calcolo degli stessi, interruzione per circostanze eccezionali, restitutio in integrum, prosecuzione del procedimento e ripresa del procedimento. Sono previste regole sulle traduzioni, sulle lingue ammissibili e sul testo prevalente in caso di dubbio, nonché sulla correzione di errori manifesti e sulla revoca/cancellazione di decisioni o iscrizioni erronee entro un anno.

Rappresentanza professionale

Le persone senza domicilio, sede o stabile organizzazione nel SEE devono farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio, salvo il solo deposito della domanda. Possono rappresentare le parti avvocati abilitati nel SEE, mandatari iscritti nell’elenco del marchio UE o in un elenco speciale per i disegni e modelli. L’Ufficio istituisce e mantiene tale elenco, con requisiti di cittadinanza, domicilio professionale o impiego nel SEE e abilitazione nazionale o Benelux.

Contenzioso, competenza e sanzioni giudiziali

Il regolamento coordina la disciplina dei disegni e modelli UE con il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale. I tribunali dei disegni e modelli dell’UE sono competenti per le azioni indicate nel regolamento, possono emettere divieti e misure di enforcement e ordinare misure provvisorie e cautelari con efficacia nel territorio di qualsiasi Stato membro. Sono disciplinate anche le domande riconvenzionali di nullità, gli effetti delle sentenze e la comunicazione delle decisioni all’Ufficio.

Tasse, importi e allegato finanziario

Le tasse sono ricondotte direttamente al regolamento tramite un allegato con importi in euro. Tra gli importi principali: tassa di deposito 350 EUR; differimento della pubblicazione 40 EUR; tassa aggiuntiva per ciascun disegno o modello in domanda multipla 125 EUR; rinnovi da 150 a 700 EUR per periodo; nullità 320 EUR; prosecuzione del procedimento 400 EUR; restitutio in integrum 200 EUR; registrazione di licenze e altri diritti 200 EUR per disegno o modello, con tetto massimo di 1.000 EUR per domande multiple; modifica della rappresentazione 200 EUR; tassa di ricorso 720 EUR. Sono inoltre disciplinati pagamento, insufficienze, rimborsi e termini di pagamento.

Delega di poteri, esecuzione e valutazione

La Commissione riceve numerose deleghe per integrare la disciplina su domande, nullità, ricorsi, procedura orale, notifiche, termini, ripresa del procedimento, rappresentanza e cancellazione/revoca di atti. Sono attribuite anche competenze di esecuzione secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011. È prevista una valutazione della Commissione entro il 1o gennaio 2030 e poi ogni cinque anni.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o maggio 2025. Numerose disposizioni dettagliate, soprattutto procedurali e in materia di registro, lingue, rappresentanza, tasse e deleghe, si applicano dal 1o luglio 2026. Il regolamento (CE) n. 2246/2002 è abrogato dal 1o maggio 2025.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualedisegni e modelliprocedura amministrativadoganediritto d’autore

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