Cassazione Civile, Sentenza n. 14890/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla quota millesimale di proprietà di un locale sottotetto: il ricorrente sosteneva di essere titolare di 7,66 millesimi mentre il Condominio aveva erroneamente imputato 9,34 millesimi e perciò aveva richiesto la restituzione delle somme versate in eccesso. Procedimento iniziato con citazione del 28/11/1994; vari gradi di giudizio con ricorsi in cassazione e rinvii. In particolare la Suprema Corte aveva annullato in parte per omessa valutazione dell eccezione di compensazione sollevata dal Condominio, con rinvio; nel giudizio di rinvio il Tribunale ha dato ragione al Condominio. Il ricorrente ha impugnato in cassazione contestando: 1) omissione di giudicato/valutazione dell eccezione di compensazione; 2) errata determinazione dell importo pagato in eccesso (62.615 Lire) e valutazione parziale della CTU; 3) violazioni circa lo svolgimento della CTU e la presunta rinuncia implicita al decreto ingiuntivo da parte del Condominio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Sig. Scampoli. Ha ritenuto infondate le censure: la decisione del giudice di appello (tribunale in rinvio) che aveva ritenuto che il ricorrente non avesse fornito prova dei pagamenti indebiti non è stata specificamente impugnata e dunque è passata in giudicato; inoltre la Corte ha richiamato l ordinanza precedente che aveva precisato l obbligo del giudice del rinvio di esaminare l eccezione di compensazione, ma ha constatato che le doglianze del ricorrente riguardavano in realtà valutazioni di merito e la CTU senza indicare errori giuridici rilevanti, rendendo le censure inammissibili. Sono state liquidate le spese a carico del ricorrente: complessivi € 2.300,00 per compenso e € 200,00 per esborsi oltre accessori e 15% spese generali; inoltre è dato atto dell eventuale obbligo di versamento del contributo unificato supplementare ai sensi dell art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Citato nella censura del ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ricorda che in cassazione non è sindacabile la valutazione di merito salvo vizi di legittimità ben delineati.
art. 324 c.p.c.
Riferimento formale tra le norme citate dal ricorrente; la decisione evidenzia che le contestazioni non hanno dimostrato violazioni di norme che legittimino il riesame in Cassazione.
art. 2909 c.c.
Norma del codice civile citata in relazione a questioni di obbligazioni/compensazione; la Corte ha valutato l eccezione di compensazione nell ambito della regolare istruttoria.
art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.
Richiamato nell ordine della Suprema Corte che aveva annullato per omessa esamina di fatto decisivo e per omessa valutazione di elemento rilevante relativo all eccezione di compensazione.
art. 346 c.p.c.
Richiamato dalla Corte come norma violata dal giudice di merito nella precedente pronuncia di annullamento, per non avere esaminato l eccezione di compensazione.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per criticare la CTU e la valutazione delle prove; la Corte precisa che le doglianze sulla valutazione della CTU sono inammissibili in cassazione se non supportate da un vizio di diritto specifico.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nella censure del ricorrente; la Corte rileva che non è stata dimostrata alcuna violazione delle regole probatorie giuridiche che giustifichi la cassazione.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Norma riferita al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ulteriore importo previsto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In caso di cassazione con rinvio il giudice di rinvio deve esaminare tutte le eccezioni di merito già proposte nei precedenti gradi, anche se non espressamente riproposte, salvo che non vi sia un giudicato interno.
- Se il ricorrente non impugna specificamente un passaggio motivazionale decisivo del giudice di merito, quella parte della motivazione diventa inoppugnabile e si considera passata in giudicato nella successiva fase di cassazione.
- Le censure in cassazione che si limitano a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito sono, di regola, inammissibili se non accompagnate dall indicazione di un vizio di diritto o di una valutazione che ecceda i limiti legali (prove non assunte o recepite senza apprezzamento critico).
- L eccezione di compensazione, se sollevata in precedenza, deve essere valutata dal giudice del rinvio anche in caso di contumacia o mancata riproposizione formale, posto che la posizione processuale delle parti deve essere ricostituita come nei precedenti stati del giudizio.
- Chi domanda la restituzione di somme ha l onere di provarne l effettiva effettuazione; l assenza di prova sui pagamenti indebiti può determinare il rigetto della domanda anche se sussistono questioni millesimali.
- Le spese di lite e l eventuale contributo unificato supplementare sono posti a carico della parte soccombente; va valutata l applicabilità dell art. 13 d.P.R. 115/2002 in caso di rigetto del ricorso.
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