Sentenza n. 16862/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento/revoca - del provvedimento del Ministero del lavoro prot. n. 2055 del 23.02.2026, notificato in pari data, avente ad oggetto l’accoglimento/rigetto parziale dell’istanza di rettifica ex art. 10, comma 4, del d.m. n. 193/2008, del 10.11.2025; - del verbale di accertamento n. 0011812/2025, del 27.10.2025, notificato in pari data, relativo al controllo della attività e dell’organizzazione dell’ITAL, ente promotore UIL, per gli anni dal 2022 in poi, presso la sede provinciale di Lugano, alla Via Canonica n. 3, redatto all’esito della visita ispettiva del Ministero del lavoro su sede estera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza di rettifica e verbale ispettivo, nella parte in cui hanno disposto la decurtazione per l’intero 2025 del punteggio relativo all’attività e all’organizzazione della sede zonale di Lugano
Esito
Favorevole al ricorrente (istituto di patronato)
Prevale il privato
La controversia
Il Patronato ha impugnato il provvedimento ministeriale del 23 febbraio 2026 e il verbale di accertamento del 27 ottobre 2025, che avevano disposto la mancata attribuzione per tutto il 2025 del punteggio per attività e organizzazione della sede di Lugano, in ragione della chiusura feriale dal 14 luglio al 7 agosto 2025 non previamente comunicata al Ministero. Ha dedotto: 1) violazione delle linee guida ispettive, invocate come autovincolo, perché non sarebbe stato comunicato l’inizio dell’ispezione, impedendo di rendere disponibili gli operatori; inoltre, il provvedimento di rettifica non avrebbe risposto a tale rilievo, non avrebbe valorizzato l’avviso affisso all’ingresso con un indirizzo e-mail per urgenze e informazioni e non consentirebbe di identificare gli accertatori né di verificarne la competenza; 2) insussistenza di una carenza organizzativa, poiché né il d.m. n. 193/2008 né il Vademecum ministeriale o la nota del 12 marzo 2025 imporrebbero di comunicare una chiusura temporanea per ferie; 3) eccesso di potere per violazione della proporzionalità e contraddittorietà, essendo stata applicata la decurtazione integrale del punteggio annuale per una mancata comunicazione relativa a una chiusura feriale che il ricorrente riteneva conforme alla disciplina. Il Ministero ha sostenuto che l’obbligo di comunicare le variazioni dei dati organizzativi si applicasse anche alle variazioni temporanee.
La decisione
Il TAR ha accolto il secondo motivo, assorbendo gli altri. Ha rilevato che la chiusura feriale era stata comunicata agli utenti mediante un avviso affisso all’ingresso, ma che non risultava provata una modifica dell’orario giornaliero o settimanale né che la chiusura avesse inciso sul requisito organizzativo minimo previsto dall’art. 7 del d.m. n. 193/2008. La decurtazione presupponeva il mancato rispetto di tale requisito, mentre la sola omessa comunicazione della chiusura feriale non integrava, sulla base della normativa richiamata, il presupposto della sanzione applicata. La previsione della circolare ministeriale n. 1/2011 sul mancato riconoscimento del punteggio riguardava la carenza dei requisiti dell’art. 7 per oltre sedici settimane, anche non continuative; nel caso concreto tale carenza non era stata accertata. Il ricorso è stato quindi accolto e gli atti annullati limitatamente alla decurtazione, per l’intero 2025, del punteggio della sede zonale ispezionata. Le spese sono state compensate per la novità della vicenda e delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 7 d.m. 10 ottobre 2008, n. 193
E tuttavia nel caso in esame non vi è prova alcuna che vi sia stata una modifica dell’orario di lavoro giornaliero o settimanale, ma esclusivamente una chiusura per le ferie orologiaie di cui all’avviso apposto all’ingresso della sede, né è allegato da parte del Ministero che detta chiusura possa avere inciso sull’attività minima che deve garantire la sede di cui si tratta.
La decurtazione fondata sul mancato rispetto del requisito organizzativo richiede che sia accertata una carenza dell’attività o dell’orario minimo previsto dall’art. 7; la sola chiusura temporanea per ferie, senza prova di tale incidenza, non dimostra la violazione.
art. 9 d.m. 10 ottobre 2008, n. 193
L’obbligo di comunicazione si spiega in ragione dell’attività e dell’orario minimo di apertura della sede zonale, ai fini del riconoscimento del punteggio.
L’obbligo di comunicare le variazioni dei dati organizzativi è funzionale alla verifica dell’attività e dell’orario minimo rilevanti per il punteggio; la mancata comunicazione della chiusura feriale non giustifica, da sola, la decurtazione se non è provata una carenza del requisito minimo.
Circolare ministeriale n. 1 del 13 gennaio 2011
La Circolare 1/2011 peraltro prevede il mancato riconoscimento del punteggio organizzativo “qualora si verifichi nell’anno solare la carenza dei requisiti di cui all’art. 7 per un periodo superiore a 16 settimane anche non continuative”.
Il mancato riconoscimento del punteggio organizzativo è previsto, secondo la circolare, in presenza di una carenza dei requisiti dell’art. 7 protratta per oltre sedici settimane nell’anno, anche non continuative; non è sufficiente la sola omessa comunicazione di una chiusura feriale.
Massime di principio
- La decurtazione del punteggio organizzativo di un istituto di patronato fondata sulla violazione dei requisiti minimi di apertura richiede l’accertamento concreto che tali requisiti siano venuti meno; la sola chiusura temporanea per ferie e la mancata comunicazione della stessa non dimostrano, senza ulteriori elementi, la carenza organizzativa.
- L’obbligo di comunicare le variazioni dei dati organizzativi delle sedi di patronato va letto in funzione della verifica dell’attività e dell’orario minimo rilevanti per il finanziamento: l’omessa comunicazione di una chiusura temporanea non consente di applicare la decurtazione annuale se non è accertato il mancato rispetto dei requisiti sostanziali previsti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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