Sentenza n. 9066/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 2211/2025, pubblicata il 21 febbraio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 11811/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto alla ricorrente la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2021/2022, per l'importo di 500 euro oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'amministrazione all'attribuzione della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2021/2022, mediante accredito dell'importo di 500 euro oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione. Ha dedotto l'inerzia del Ministero, nonostante la regolare notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di mera forma, senza fornire chiarimenti o dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione nelle forme di legge e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento da parte del Ministero, e richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto sussistente l'inadempimento. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile, accreditando quanto dovuto, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Non è stata applicata la penalità di mora, ritenuta non necessaria allo stato, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione dell'inerzia amministrativa reiterata, e ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e attribuisce al giudice amministrativo i poteri necessari per ordinare l'adempimento e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorso il quale può essere promossa l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Modifica la disciplina del termine dilatorio applicabile all'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento legislativo della Carta elettronica del docente, riconosciuta nel caso concreto dal giudicato civile per l'anno scolastico 2021/2022.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione; in mancanza, il giudice può accertare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione del titolo.
- Il giudizio di ottemperanza non consente di rimettere in discussione i presupposti della pretesa già definitivamente riconosciuta dal giudicato, dovendo l'amministrazione limitarsi a darvi integrale esecuzione.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo competente e assegnandogli un termine per l'esecuzione decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione soccombente.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: il giudice può riservarne l'eventuale adozione a una successiva fase, qualora l'amministrazione continui a non adempiere oltre il termine assegnato.
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