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Provvedimento

Provvedimento del 30/06/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come l’Agenzia delle entrate affida agli agenti della riscossione, tramite flussi telematici e per il tramite di Equitalia Servizi S.p.A., le somme intimate con gli atti di accertamento esecutivo. Definisce contenuti dei flussi, tempi di trasmissione, regole di affidamento, adempimenti contabili e aggiorna le specifiche tecniche dei tracciati informatici.

modalità di affidamento della riscossione degli accertamenti esecutivi ex art. 29 DL 78/2010

Modalità di affidamento della riscossione delle somme intimate con gli atti di accertamento esecutivo

Il provvedimento, emanato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, disciplina le modalità operative di affidamento agli agenti della riscossione delle somme richieste con gli atti di cui all’art. 29, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Esso attua la disciplina dell’accertamento esecutivo, definendo i contenuti dei flussi telematici, i tempi di trasmissione, le regole di affidamento del carico e i connessi adempimenti contabili.

Contenuto dei flussi telematici

Ai fini della riscossione, l’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate affida i relativi carichi agli agenti della riscossione tramite flusso telematico, per il tramite di Equitalia Servizi S.p.A.. Ogni flusso deve avere un numero identificativo univoco a livello nazionale e contenere una serie di dati obbligatori, tra cui:

  • ufficio che ha emesso l’atto;
  • eventuale informazione del fondato pericolo per il positivo esito della riscossione;
  • codice fiscale e dati anagrafici dei debitori ed eventuali coobbligati;
  • codice di ogni componente del credito, denominato articolo di carico;
  • codice dell’ambito;
  • anno o periodo di riferimento del credito;
  • importo di ogni articolo di carico;
  • importo totale del carico affidato con l’atto;
  • codice univoco dell’atto;
  • estremi identificativi dell’atto;
  • data di notifica dell’atto;
  • totale degli importi contenuti nel flusso di carico;
  • data corrispondente al termine ultimo per il pagamento;
  • data di trasmissione del flusso di carico.

Formazione e trasmissione dei carichi

I flussi devono essere formati e trasmessi secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento. Se una o più quote del flusso risultano prive anche di uno solo dei dati richiesti, l’agente della riscossione, tramite Equitalia Servizi S.p.A., segnala immediatamente la circostanza all’ufficio emittente e può non porre tali quote in riscossione fino all’integrazione dei dati mancanti.

Termine di affidamento e momento in cui si intende effettuato

L’ufficio trasmette con cadenza giornaliera i flussi di carico ad Equitalia Servizi S.p.A.:

  • decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti e 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento;
  • in caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti.

L’affidamento formale della riscossione all’agente, anche ai fini dell’esecuzione forzata, si considera effettuato alla data di trasmissione del flusso. Se, in assenza di fondato pericolo, il flusso è trasmesso nel periodo compreso tra il termine ultimo per il pagamento e il trentesimo giorno successivo, l’affidamento si considera comunque effettuato al trentunesimo giorno successivo alla data ultima per il pagamento.

Riassunto dei carichi e adempimenti contabili

L’agente della riscossione, anche per il tramite di Equitalia Servizi S.p.A., redige un riassunto in due esemplari dei carichi affidati nella stessa data, in conformità al modello approvato ai sensi del decreto interministeriale 3 settembre 1999, n. 321. Uno degli esemplari è trasmesso alla Ragioneria territoriale dello Stato competente, anche con modalità informatiche o telematiche.

Le somme affidate ai sensi del provvedimento sono assimilate, ai fini contabili, ai carichi affidati a seguito di iscrizione a ruolo. Ne consegue che gli agenti della riscossione devono presentare, anche con modalità telematiche, i medesimi documenti contabili previsti per la rendicontazione delle somme riscosse a mezzo ruolo.

Motivazioni e finalità

La disciplina si inserisce nella riforma introdotta dall’art. 29, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, che ha previsto che avvisi di accertamento e atti successivi contengano l’intimazione ad adempiere e l’avvertenza che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione sia affidata agli agenti della riscossione in deroga alle regole sull’iscrizione a ruolo.

La finalità dichiarata è rendere più tempestiva ed efficace la realizzazione della pretesa tributaria, anche tramite un rafforzamento del colloquio telematico tra Agenzia delle entrate e agente della riscossione.

Specifiche tecniche e tracciati informatici

L’allegato tecnico integra i tracciati già in uso per il colloquio tra agenti della riscossione ed enti telematici, con riferimento al documento EQS/RUO100CO relativo ai “Ruoli vistati”, introducendo i controlli e i campi necessari per la gestione dell’accertamento esecutivo.

In particolare, per il tipo record R3A sono previsti nuovi controlli per i campi:

  • DATA CREAZIONE FILE;
  • DATA CONSEGNA RUOLI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE; quando il campo FLAGCARTELLAZIONE del tipo record R5A assume il valore "9".

Per il tipo record R5A sono introdotte le seguenti modifiche:

  • il valore "1" del campo SPECIE DEL RUOLO è ridefinito come "ruolo ordinario – accertamento esecutivo ordinario erario";
  • è inserito il nuovo valore "2" per SPECIE DEL RUOLO: "accertamento esecutivo in presenza di fondato pericolo della riscossione";
  • è inserito il nuovo valore "6" per TIPO ISCRIZIONE: "ruolo accertamento Esecutivo Erario Art 29 DL78";
  • è inserito il nuovo valore "9" per FLAG CARTELLAZIONE: "Avviso di accertamento Esecutivo Erario Art 29 DL78".

Sempre per il tipo record R5A, quando FLAGCARTELLAZIONE vale "9", sono previsti nuovi controlli per il campo:

  • DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE.

Per il tipo record R7A, quando FLAGCARTELLAZIONE vale "9", sono previsti nuovi controlli per il campo:

  • DATA DI NOTIFICA DELL’ATTO.

Sono inoltre introdotti nuovi campi con relativi controlli:

  • CODICE CATASTALE SEGNALAZIONE;
  • IDENTIFICATIVO CARTELLA DA ACCERTAMENTO ESECUTIVO;
  • DATA DI NOTIFICA DELL’ATTO ORIGINARIO;
  • DATA SCADENZA PAGAMENTO.

Modifiche al campo "CODICE PARTITA"

Per l’ente creditore Erario, nel caso di accertamento esecutivo, il campo CODICE PARTITA viene ridefinito con lunghezza complessiva invariata pari a 85 caratteri, articolandosi in:

  • TIPO MODELLO (3 caratteri);
  • IDENTIFICATIVO PRENOTAZIONE RUOLO (28 caratteri);
  • FLAG DERIVAZIONE ISCRIZIONE (1 carattere);
  • FASE ACCERTAMENTO (1 carattere);
  • TIPO ATTO (2 caratteri);
  • IDENTIFICATIVO DELL’ATTO (50 caratteri).

Per l’ente creditore Erario e per tutte le tipologie di iscrizione a ruolo, il campo CODICE PARTITA è ulteriormente modificato mediante la suddivisione del sottocampo IDENTIFICATIVO DELL’ATTO in due campi distinti, con lunghezza complessiva invariata di 52 caratteri:

  • TIPO ATTO (2 caratteri);
  • IDENTIFICATIVO DELL’ATTO (50 caratteri).

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, comma 1, 62, commi 1 e 2, e 68, comma 1;
  • decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
  • decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, articolo 5, comma 5;
  • decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
  • decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
  • decreto interministeriale 3 settembre 1999, n. 321;
  • decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, articolo 3;
  • legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 361.

Pubblicazione

È precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.

Testo integrale

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