Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 22/06/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che, dal 1° ottobre 2011, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono pari al 5,0243% annuo. La misura è determinata in base all’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi rilevata dalla Banca d’Italia e della maggiorazione di un punto percentuale, e viene pubblicata sul sito dell’Agenzia.

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate determina la nuova misura degli interessi di mora applicabili in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. L’efficacia decorre dal 1° ottobre 2011 e la misura fissata è pari al 5,0243% annuo.

Contenuto del provvedimento

Il dispositivo stabilisce che:

  • a decorrere dal 1° ottobre 2011, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,0243% in ragione annuale;
  • il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama l’art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede l’applicazione degli interessi di mora dalla notifica della cartella fino alla data di pagamento, con tasso determinato annualmente in relazione alla media dei tassi bancari attivi.

Sono inoltre richiamati, per le attribuzioni e competenze del Direttore dell’Agenzia, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 67, comma 1, e 68, comma 1;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate, articolo 5, comma 1;
  • decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 4, 14 e 16.

Motivazioni della nuova misura

Nella parte motivazionale si precisa che:

  • con provvedimento del 7 settembre 2010 era stato fissato, con decorrenza dal 1° ottobre 2010, un tasso del 5,7567% annuo;
  • la Banca d’Italia, con nota n. 356521 del 22 aprile 2011, ha stimato al 4,0243% la media dei tassi bancari attivi per il periodo 1.1.2010-31.12.2010;
  • tenuto conto della flessione dei tassi bancari attivi nel 2010, è stato ritenuto congruo ridurre la misura degli interessi di mora al 5,0243%, applicando una maggiorazione di un punto percentuale sulla media rilevata;
  • tale maggiorazione è giustificata dall’esigenza di differenziare, in funzione della condotta del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.

Coordinamento con altre misure degli interessi sui tributi

Il provvedimento richiama anche il decreto ministeriale 21 maggio 2009, che per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo. Tale richiamo serve a evidenziare la distinzione tra la disciplina degli interessi di mora per ritardato pagamento e quella relativa ad altre fattispecie di riscossione e rimborso dei tributi.

Decorrenza ed efficacia

La nuova misura del 5,0243% annuo si applica alle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a partire dal 1° ottobre 2011, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.