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Provvedimento

Provvedimento del 21/06/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna le specifiche tecniche del 22 dicembre 2010 e introduce l’esclusione di Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico dall’obbligo di comunicazione. Sono inoltre allegate le istruzioni dettagliate per la compilazione e i tracciati record della fornitura telematica.

Disposizioni integrative e correttive alle comunicazioni IVA ex art. 21 D.L. 78/2010

Disposizioni integrative e correttive delle comunicazioni ex art. 21 D.L. 78/2010

Il documento modifica e integra il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, prot. 2010/184182, relativo alle comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Interviene sia sul perimetro dei soggetti esclusi dall’adempimento sia sulle specifiche tecniche della trasmissione.

Ambito della modifica normativa

Il provvedimento aggiunge al punto 2 del precedente atto una nuova esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati di cui ai punti 2.1 e seguenti.

  • Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione: Stato, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico.
  • Le specifiche tecniche pubblicate con il provvedimento del 22 dicembre 2010 sono integralmente sostituite da quelle allegate al nuovo provvedimento.

Motivazioni dell’intervento

La modifica delle specifiche tecniche è stata disposta per semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione a carico dei contribuenti e migliorare la qualità delle informazioni trasmesse.

L’esclusione degli enti pubblici territoriali e degli altri organismi di diritto pubblico è giustificata dalle particolari modalità di tenuta della contabilità di tali soggetti, che rendono onerosa l’individuazione preliminare delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia e la normativa di riferimento, tra cui:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 67, comma 1, e 68, comma 1;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, artt. 5, comma 1, e 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, art. 2, comma 1;
  • decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 21;
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 23, 24 e 25;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 2-bis e 3;
  • decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 605, art. 4, primo comma, lett. a) e b), e art. 7;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2010, prot. 2010/184182.

È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Struttura della fornitura telematica

La fornitura è composta da record a lunghezza fissa di 1.800 caratteri. Ogni record è identificato da un tipo record che ne definisce il contenuto e l’ordinamento.

Sono previsti:

  • record di tipo "0" (testa della fornitura);
  • record di dettaglio, distinti per tipologia di operazione e di controparte;
  • record di tipo "9" (coda della fornitura).

La sequenza prevede obbligatoriamente un solo record di testa come primo record e un solo record di coda come ultimo record. I record di dettaglio possono essere presenti fino a un massimo di 15.000 complessivi; per le trasmissioni di annullamento non sono ammessi record di dettaglio.

Se il file telematico in formato ccf supera il limite di 3 MB, la comunicazione deve essere frazionata in più invii, indicando il progressivo dell’invio e il numero totale degli invii nei campi previsti del record di testa e di coda.

Regole generali di compilazione e controllo

Il file deve essere compilato con caratteri maiuscoli e senza caratteri speciali. Tutti gli importi vanno esposti in euro, con sola parte intera e senza decimali.

Prima della trasmissione telematica è obbligatorio effettuare il controllo formale tramite Entratel o FileInternet. In caso di errori di formattazione o di formato, la comunicazione può essere scartata e non viene prodotto il file telematico.

I record terminano con i caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" e "0A") e contengono un carattere di controllo finale "A".

Tipologie di invio

Il documento disciplina tre modalità di trasmissione:

  • invio ordinario: trasmissione delle comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento, entro la scadenza fissata;
  • invio sostitutivo: sostituzione integrale di un file ordinario o sostitutivo precedentemente trasmesso e correttamente acquisito;
  • annullamento: richiesta di annullamento di un file ordinario o sostitutivo precedentemente trasmesso.

Per l’invio sostitutivo devono essere riportate tutte le posizioni, comprese quelle corrette in precedenza, escludendo soltanto quelle da cancellare e aggiungendo eventuali nuove posizioni.

Termini e limiti temporali

Non è ammessa la trasmissione di flussi ordinari, di annullamento o sostitutivi oltre il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza della comunicazione.

Sono riportati esempi applicativi:

  • per i dati riferiti al 2010, il termine scade il 30 aprile 2012;
  • per i dati riferiti al 2011, il termine scade il 30 aprile 2013.

Per eventuali autorizzazioni alla comunicazione di annualità pregresse oltre i limiti indicati, occorre inoltrare richiesta motivata all’indirizzo dc.acc.comunicazioni@agenziaentrate.it.

Specifiche tecniche dei record di testa e coda

Il record di testa e quello di coda riportano, in sostanza, le medesime informazioni: tipo record, codice identificativo della fornitura "ART21", codice numerico "47", tipologia di invio, eventuale protocollo telematico da sostituire o annullare, codice fiscale e partita IVA del soggetto obbligato, dati identificativi della persona giuridica o fisica obbligata, anno di riferimento, indicazione di eventuali comunicazioni riferite a società incorporata, progressivo dell’invio e numero totale degli invii, oltre ai dati dell’intermediario che trasmette la comunicazione e dell’impegno alla trasmissione telematica, se presenti.

La sezione relativa all’intermediario richiede il codice fiscale, l’eventuale numero di iscrizione all’albo del C.A.F. e la data dell’impegno, quando il soggetto che assume l’impegno alla trasmissione è un intermediario incaricato dal contribuente.

Record di dettaglio: operazioni con soggetti residenti non titolari di partita IVA

Per le operazioni con soggetti residenti non titolari di partita IVA il record di dettaglio, tipo "1", contiene:

  • codice fiscale della controparte;
  • data dell’operazione, che deve essere inclusa nell’anno di riferimento o in quello immediatamente precedente;
  • modalità di pagamento: acconto, saldo o importo non frazionato;
  • importo dovuto, comprensivo di IVA, in euro parte intera;
  • natura dell’operazione, con valori ammessi: imponibile, non imponibile, esente, imponibile con IVA non esposta in fattura, imponibile con IVA a margine;
  • tipologia dell’operazione: cessione di beni o prestazione di servizi;
  • importo totale dell’operazione, comprensivo dell’IVA, in euro parte intera.

Record di dettaglio: operazioni con soggetti residenti titolari di partita IVA

Per le operazioni con soggetti residenti titolari di partita IVA il record di dettaglio, tipo "2", prevede:

  • partita IVA della controparte;
  • data dell’operazione;
  • modalità di pagamento;
  • importo dovuto al netto dell’IVA;
  • imposta relativa all’operazione, da indicare a zero se assente;
  • natura dell’operazione;
  • tipologia dell’operazione, che può essere cessione di beni, prestazione di servizi, acquisto di beni o acquisto di servizi;
  • importo totale dell’operazione al netto dell’IVA;
  • imposta sul totale operazione, da valorizzare a zero se assente.

Record di dettaglio: operazioni con soggetti non residenti

Per le operazioni con soggetti non residenti il record di dettaglio, tipo "3", distingue tra controparte persona fisica e persona giuridica.

Per la persona fisica sono richiesti:

  • cognome e nome;
  • data di nascita;
  • comune o Stato estero di nascita;
  • provincia di nascita, con valore "EE" in caso di Stato estero;
  • Stato estero del domicilio, da indicare secondo i codici dell’elenco dei Paesi e Territori esteri richiamato nelle istruzioni del modello UNICO.

Per la persona giuridica sono richiesti:

  • denominazione, ditta o ragione sociale;
  • città estera della sede legale;
  • Stato estero della sede legale, secondo i codici dell’elenco citato;
  • indirizzo estero della sede legale.

Per entrambe le casistiche sono richiesti anche i dati dell’operazione:

  • data dell’operazione;
  • modalità di pagamento;
  • importo dovuto al netto dell’IVA;
  • imposta relativa all’operazione, da indicare a zero se assente;
  • natura dell’operazione;
  • tipologia dell’operazione: cessione di beni, prestazione di servizi, acquisto di beni o acquisto di servizi;
  • importo totale dell’operazione al netto dell’IVA;
  • imposta sul totale operazione, da valorizzare a zero se assente.

Record di dettaglio: note di variazione per soggetti residenti titolari di partita IVA

Il record di dettaglio tipo "4" riguarda le operazioni con soggetti residenti titolari di partita IVA e contiene i dati della nota di variazione e della fattura da rettificare.

Sono richiesti:

  • partita IVA della controparte;
  • data dell’operazione della nota di variazione;
  • numero della nota di variazione;
  • imponibile della nota di variazione;
  • imposta sul valore aggiunto della nota di variazione, da indicare a zero se assente;
  • data della fattura da rettificare;
  • numero della fattura da rettificare;
  • imponibile della fattura da rettificare;
  • imposta sul valore aggiunto della fattura da rettificare, da indicare a zero se assente.

Record di dettaglio: note di variazione per soggetti non residenti

Il record di dettaglio tipo "5" segue la medesima logica del record per le note di variazione dei soggetti residenti, ma distingue ancora una volta tra controparte persona fisica e persona giuridica non residente.

Sono previsti i dati identificativi della controparte estera e i dati della nota di variazione, tra cui:

  • data e numero della nota di variazione;
  • imponibile della nota di variazione;
  • imposta sul valore aggiunto della nota di variazione, da indicare a zero se assente;
  • data e numero della fattura da rettificare;
  • imponibile della fattura da rettificare;
  • imposta sul valore aggiunto della fattura da rettificare, da indicare a zero se assente.

Indicazioni tecniche sui campi

Le specifiche allegano per ogni campo:

  • posizione nel record;
  • lunghezza;
  • tipo di dato;
  • descrizione;
  • valori ammessi;
  • note operative.

Sono previsti tipi di dato come:

  • AN per campi alfanumerici, allineati a spazio;
  • CF per il codice fiscale;
  • PI per la partita IVA, allineata a zero;
  • DT per le date nel formato GGMMAAAA, allineate a zero;
  • NU per i campi numerici, allineati a zero;
  • PR per le province, allineate a spazio.

Aspetti di validazione e scarto

Il documento precisa che i codici fiscali e le partite IVA devono essere formalmente corretti. Il codice fiscale del soggetto obbligato e quello dell’intermediario, se presente, devono risultare registrati in Anagrafe Tributaria; in caso contrario la comunicazione è scartata in fase di accettazione.

La funzionalità di controllo produce segnalazioni di errore e, in assenza di anomalie, genera il file telematico con i dati predisposti dall’utente e i dati propri del Servizio Telematico.

Pubblicazione e sottoscrizione

Il provvedimento è datato Roma, 21 giugno 2011, firmato da Attilio Befera. È espressamente indicato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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