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Circolare

Circolare numero 89 del 07-11-2023

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con il reddito derivante dalle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 344, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, svolte in corso di fruizione delle predette indennità di disoccupazione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge n.197/2022 (Bilancio 2023) introduce per il biennio 2023-2024 le prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri). I percettori di NASpI e DIS-COLL possono svolgere tali prestazioni fino a 45 giornate annue senza che il compenso incida sullo stato di disoccupazione: i compensi sono esenti da imposizione fiscale, cumulabili con le indennità e non soggetti a sospensione, riduzione o decadenza. La contribuzione versata è utile per future prestazioni di disoccupazione; l'INPS, inoltre, detrae gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali dalla contribuzione figurativa delle indennità.

Compatibilità delle indennità NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (LOAgri) - legge di Bilancio 2023, art.1 commi 343-354

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La legge 29/12/2022, n.197 (art.1, commi 343-354) disciplina le prestazioni occasionali in agricoltura per garantire continuità produttiva e reperimento di manodopera stagionale, limitando l'utilizzo al biennio 2023-2024.

Definizione e limite delle prestazioni

Le prestazioni agricole occasionali sono attività stagionali subordinate di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore (art.1, c.344).

Soggetti ammessi

Sono ammessi a rendere tali prestazioni anche i percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL previste dal d.lgs. 4/3/2015, n.22 (art.1, c.344).

Effetti sul trattamento di disoccupazione

I compensi derivanti dalle prestazioni agricole occasionali, entro il limite di 45 giornate annue, non incidono sullo stato di disoccupato/inoccupato e sono cumulabili con NASpI e DIS-COLL; non determinano sospensione, abbattimento o decadenza ai sensi degli artt.9,10,11 del d.lgs. n.22/2015 (art.1, c.349).

Obblighi di comunicazione all'INPS

Non è previsto l'obbligo per il beneficiario di comunicare all'INPS il compenso percepito per le prestazioni occasionali agricole, entro il limite delle 45 giornate annue (art.1, c.349).

Fiscalità e contribuzione

Il compenso per il lavoro occasionale agricolo è esente da imposizione fiscale; la contribuzione versata da datore e lavoratore è utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola (art.1, c.349).

Trattamento della contribuzione figurativa

L'INPS provvede a sottrarre, dalla contribuzione figurativa relativa a NASpI e DIS-COLL, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali agricole (art.1, c.345).

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