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Circolare

Circolare numero 94 del 23-11-2023

Con la presente circolare l’Istituto comunica l’aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo clero per l’anno 2022 e fornisce le istruzioni relative alle modalità di pagamento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la rideterminazione del contributo annuo 2022 del Fondo previdenza del clero (nuovo importo 1.802,65 euro annui), le modalità e scadenze per il versamento delle integrazioni per 2022-2023 (termine 31/03/2024), le procedure di pagamento autonome e cumulative (PagoPA, IO, bonifico per pagamenti cumulativi), le regole per la notifica del dovuto tramite lista e l'aggiornamento degli archivi, le modalità di richiesta rimborsi e gli adempimenti relativi alla decorrenza dell'obbligo contributivo, nonché il recupero delle differenze contributive anche sui pensionati.

Aggiornamento contributo Fondo clero per il 2022 e disposizioni operative su pagamenti, conguagli, notifiche e rimborsi

Punti principali

Aggiornamento contributo 2022

Il contributo annuo è rideterminato a 1.802,65 euro (300,44 euro bimestrali, 150,22 euro mensili). Rispetto al precedente importo di 1.769,04 euro la differenza è 33,61 euro annui, pari a 5,60 euro per bimestre e 2,80 euro per mese. Le integrazioni per 2022 e 2023 vanno versate senza interessi entro il 31 marzo 2024. L'importo resta provvisoriamente confermato anche per 2023-2025 fino a nuovo decreto.

Modalità di pagamento autonome

Iscritti che pagano autonomamente (sacerdoti esclusi dal sostentamento, ministri acattolici obbligati individualmente, contribuenti volontari) possono usare il Portale Pagamenti Fondo Clero su inps.it con pagoPA (carte, addebito, altri metodi) oppure l'app IO. L'avviso pagoPA è utilizzabile anche tramite PSP, CBILL (codice INPS AAQV6) e canali abilitati.

Pagamenti cumulativi e bonifico

I pagamenti cumulativi (ICSC e confessioni acattoliche) devono essere effettuati con bonifico diretto in Tesoreria provinciale (Direzione provinciale di Terni). IBAN principale: IT06H0100003245321200001248, BIC: BITAITRRENT. Bonifici extra area euro: IBAN IT13G0631514405100000004580, CRSPIT3S. Anche singoli iscritti all'estero possono usare il bonifico previa autorizzazione preventiva della Direzione provinciale di Terni (richiesta via email Fondo.Clero@inps.it o PEC direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it). La causale del bonifico deve contenere la parola CLERO, il codice fiscale del singolo o l'identificativo dell'ente cumulante e il periodo di riferimento (dal/al). In mancanza di questi dati il pagamento non sarà imputato correttamente.

Notifica del dovuto tramite lista e determinazione del totale

Per i pagamenti cumulativi INPS determina il totale atteso sommando i contributi individuali degli iscritti attivi. Le Diocesi, ICSC e confessioni devono inviare un file con tutte le modifiche intervenute nel bimestre entro il giorno 10 della scadenza bimestrale; INPS invierà la lista degli assicurati attivi e il dovuto individuale entro il giorno 25. Eventuali discrepanze devono essere comunicate immediatamente alla Direzione provinciale di Terni che aggiornerà gli archivi e ristabilirà la lista corretta. Mancata corrispondenza può causare mancati accrediti in estratto conto per tutti gli interessati.

Rimborsi, decorrenza obbligo contributivo e adempimenti

I rimborsi per pagamenti indebiti non possono essere compensati con la lista del totale atteso e vanno richiesti separatamente dall'ICSC o dalla confessione, con motivazione e documentazione a sostegno (per il clero cattolico: provvedimenti canonici, ecc.). Se il versamento è successivo alla decorrenza della pensione la documentazione non è necessaria. L'obbligo contributivo sorge dallo status di ministro di culto o dall'inizio del ministero in Italia; la Curia/organismo competente deve attestare lo status e notificare ordinazioni, inizio ministero, cessazioni alla Direzione provinciale di Terni per iscrizione/riattivazione/cessazione e invio avvisi di pagamento.

Recupero differenze per pensionati

Gli adeguamenti retroattivi del contributo sono dovuti anche dai pensionati: le differenze saranno recuperate tramite trattenute sulle pensioni a carico del Fondo, previa quantificazione e trasmissione ai flussi pensioni dalle procedure di gestione contributi.

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