Risoluzione n. 103 del 17/11/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando la fornitura di alimenti e bevande tramite distributori automatici a capsule o cialde rientra nella somministrazione soggetta a IVA agevolata del 10%. Conferma che l’aliquota agevolata spetta solo se l’acquirente della capsula/cialda è l’utilizzatore finale; se vi sono passaggi intermedi, si applica l’aliquota propria del prodotto ceduto. Nel caso di noleggio o comodato del distributore, l’aliquota del 10% opera solo se la fornitura delle cialde è intestata allo stesso soggetto che utilizza l’apparecchio.
IVA al 10% per somministrazione tramite distributori a capsule/cialde
IVA applicabile alla somministrazione tramite capsule o cialde
La risoluzione esamina il trattamento IVA della somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici a capsule o cialde, con particolare attenzione all’interpretazione del n. 121 della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il documento chiarisce l’ambito dell’aliquota agevolata del 10% e i casi in cui, invece, torna applicabile l’aliquota propria del bene ceduto.
Quadro normativo richiamato
In origine, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in determinati luoghi collettivi erano assoggettate all’aliquota del 4% ai sensi del n. 38 della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633/1972. Tale previsione è stata abrogata dall’articolo 20, comma 1, del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, con effetto dal 1° gennaio 2014.
Dal 1° gennaio 2014, la somministrazione di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici, è assoggettata all’aliquota del 10% prevista dal n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal luogo in cui i distributori sono collocati.
Natura della somministrazione e differenza rispetto alla cessione di beni
Il documento richiama la qualificazione del contratto di somministrazione di alimenti e bevande, considerato tra le prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 3, comma 2, n. 4), del d.P.R. n. 633/1972. Tale fattispecie è caratterizzata dalla compresenza di prestazioni di dare e di fare, elemento che la distingue dalle vendite di beni da asporto, le quali restano cessioni di beni in senso proprio.
Nel caso delle capsule o cialde, il servizio di somministrazione si realizza solo nella fase in cui il meccanismo del distributore trasforma la cialda/capsula in bevanda. Per questo motivo, le cessioni di capsule o cialde a soggetti diversi dall’utilizzatore finale non possono essere considerate somministrazioni di alimenti e bevande.
Principio sull’utilizzatore finale
La risoluzione ribadisce il principio già espresso nella risoluzione 1° agosto 2000, n. 124/E: l’aliquota agevolata può essere applicata solo quando l’acquirente della capsula o cialda è anche l’effettivo utilizzatore, cioè il consumatore finale.
Ne deriva che:
- se la capsula/cialda è acquistata da chi la utilizza direttamente nel distributore per ottenere la bevanda, la fornitura può essere trattata come somministrazione soggetta all’aliquota del 10%;
- se invece vi sono passaggi intermedi delle capsule o cialde, le cessioni verso soggetti diversi dall’utilizzatore finale restano assoggettate all’aliquota propria del prodotto ceduto.
Risposta ai quesiti prospettati
Sul primo quesito, relativo ai soggetti titolari di partita IVA che acquistano capsule/cialde e ne sono consumatori finali, l’Agenzia conferma che l’aliquota del 10% può applicarsi anche se l’acquirente è un soggetto IVA, purché sia l’utilizzatore effettivo del prodotto. Viene richiamato anche il caso del datore di lavoro che acquista cialde per l’uso proprio o dei collaboratori: in tale ipotesi si applica l’aliquota agevolata, fermo restando che l’IVA sull’acquisto delle cialde resta indetraibile in capo allo stesso.
Sul secondo quesito, relativo ai soggetti privati che acquistano capsule/cialde in un momento successivo rispetto al noleggio o comodato del distributore, la risoluzione precisa che la somministrazione mediante distributori a capsule o cialde è soggetta all’aliquota del 10% solo quando la cessione delle capsule/cialde avviene nei confronti di clienti che utilizzano distributori concessi a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società fornitrice. È quindi necessario che il contratto di noleggio o comodato e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona.
Esito operativo
In sintesi, il documento stabilisce che l’aliquota IVA del 10% si applica alle somministrazioni tramite capsule o cialde solo quando l’acquirente coincide con l’utilizzatore finale del sistema. In presenza di rivendite o passaggi intermedi, non si configura una somministrazione ma una cessione del bene, con applicazione dell’aliquota propria del prodotto. Nel caso di distributori concessi in noleggio o comodato, la coincidenza soggettiva tra intestatario del contratto e intestatario delle forniture è condizione essenziale per riconoscere il trattamento agevolato.
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