Risoluzione n. 110 del 28/11/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che un soggetto passivo non residente e stabilito in un altro Stato membro UE può delegare un terzo a riscuotere il rimborso IVA spettante in Italia, ma la procura deve rispettare l'art. 63 del DPR 600/1973, quindi essere redatta per iscritto con firma autenticata. Per gli atti formati all'estero sono richieste, secondo i casi, autenticazione e legalizzazione, con le semplificazioni previste dalle Convenzioni internazionali richiamate.
Rimborso IVA ai soggetti non residenti UE e procura all'incasso
Rimborso IVA per soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE
La risoluzione affronta l'applicazione dell'art. 38-bis2 del DPR 633/1972, che disciplina il rimborso dell'IVA assolta in Italia da soggetti non residenti ma stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea. Il documento chiarisce sia la possibilità di delegare un terzo all'incasso del rimborso, sia le formalità necessarie per conferire validamente tale procura.
Quesito posto dall'istante
La società istante, soggetto passivo olandese, svolge attività di assistenza nell'intero procedimento di rimborso IVA per soggetti che hanno assolto l'imposta in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. Essa chiede se l'art. 38-bis2 del DPR 633/1972 consenta che il rimborso venga incassato direttamente da un terzo munito di procura speciale, oppure se il pagamento debba essere effettuato esclusivamente al soggetto passivo titolare del credito.
In via subordinata, qualora sia ammesso l'incasso da parte di un agente, viene chiesto quale disciplina regoli la forma della procura: se quella interna, in particolare l'art. 63 del DPR 600/1973, oppure la legge dello Stato del rappresentante, invocando l'art. 60 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Posizione del contribuente
L'istante sostiene che la norma sul rimborso non vieti il pagamento a un terzo legittimato mediante procura speciale o contratto fiduciario. Richiama il provvedimento direttoriale 1 aprile 2010, punto 2.1.5, che prevede l'accreditamento su conto corrente intestato al soggetto passivo, ma ne interpreta la finalità come meramente identificativa e di controllo, non come divieto assoluto di pagamento a terzi autorizzati.
A sostegno, l'istante richiama anche:
- il principio di primazia del diritto unionale sul diritto interno;
- le indicazioni della Commissione europea sulle modalità di erogazione dei rimborsi IVA ai soggetti non residenti, nella parte relativa all'Italia, secondo cui il pagamento al terzo sarebbe possibile in presenza di una speciale procura all'incasso.
Quanto alla forma della procura, l'istante ritiene applicabile la legge olandese, in base all'art. 60 della legge n. 218/1995, escludendo quindi l'applicazione dell'art. 63 del DPR 600/1973 che richiede la firma autenticata.
Quadro normativo e prassi richiamati dall'Agenzia
L'Agenzia riepiloga che l'art. 38-bis2 del DPR 633/1972, attuativo della direttiva 2008/9/CE, disciplina la domanda di rimborso presentata per via elettronica tramite lo Stato membro di stabilimento del richiedente. La decisione sul rimborso deve essere notificata entro quattro mesi dalla ricezione della domanda, salvo richieste di informazioni aggiuntive; in tal caso, i termini per le integrazioni sono di un mese dalla ricezione della richiesta.
Il rimborso può essere eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. Il provvedimento direttoriale n. 53471/2010 prevede che il rimborso spettante sia eseguito mediante accredito su conto corrente intestato al soggetto passivo.
L'Agenzia richiama inoltre le FAQ pubblicate sul proprio sito, dalle quali emerge che:
- la procura speciale consente la rappresentanza del contribuente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- la procura deve essere conservata dal rappresentante ed esibita in caso di controllo;
- la procura deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, salvo le eccezioni previste per coniuge, parenti e affini entro il quarto grado, dipendenti di persone giuridiche e soggetti iscritti in albi professionali, che possono autenticare la firma.
Ammissibilità dell'incasso del rimborso da parte di un terzo
L'Agenzia ritiene che il soggetto passivo non residente e stabilito in altro Stato membro UE possa conferire mandato a un terzo affinché riscuota per suo conto le somme dovute a titolo di rimborso IVA ai sensi dell'art. 38-bis2 del DPR 633/1972.
Questa conclusione è coerente con le indicazioni della Commissione europea richiamate nel documento, secondo cui, in presenza di una speciale procura all'incasso, l'amministrazione fiscale può pagare la somma al soggetto designato.
Forma della procura e legge applicabile
Sul secondo quesito, l'Agenzia non condivide la tesi dell'istante. La legge n. 218/1995 viene ritenuta applicabile ai rapporti civilistici di diritto internazionale privato, ma non può essere trasposta automaticamente in un rapporto pubblicistico tra il contribuente e l'ufficio fiscale che eroga il rimborso dopo i controlli previsti.
Ne consegue che la procura all'incasso deve rispettare l'art. 63 del DPR 600/1973 e quindi:
- deve essere conferita per iscritto;
- deve recare firma autenticata;
- deve contenere in modo dettagliato i dati del rappresentante e del rappresentato.
L'Agenzia precisa che anche le procure formate all'estero devono essere autenticate da notaio o pubblico ufficiale.
Legalizzazione, Apostille e Convenzioni internazionali
Per gli atti formati all'estero è richiesta anche la legalizzazione, salvo i casi in cui l'avente diritto risieda in un Paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. In tale ipotesi, la procura munita di Apostille è considerata autenticata anche ai fini dell'art. 63 del DPR 600/1973.
Per gli atti notarili provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con legge n. 106/1990, non è richiesta alcuna legalizzazione, neppure tramite Apostille.
Esito e istruzioni operative
La risoluzione conclude che:
- il soggetto passivo non residente e stabilito in un altro Stato membro UE può delegare un terzo a riscuotere il rimborso IVA;
- la procura all'incasso deve però essere formata secondo le regole dell'art. 63 del DPR 600/1973, con firma autenticata e, se del caso, legalizzazione o Apostille secondo la normativa internazionale applicabile.
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull'esatta osservanza dei principi e delle istruzioni contenute nella risoluzione.
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