Ordinanza n. 3649/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli, depositata in data 11/11/2020 n. 5107.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5107 dell'11 novembre 2020, con riguardo al pagamento delle spese di lite, degli accessori di legge, degli interessi legali e delle spese di notificazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza, lamentando che il Ministero della Giustizia non avesse corrisposto le spese di lite liquidate, i relativi accessori di legge, gli interessi legali e le spese di notifica. Il TAR ha rilevato che nella sentenza della cui esecuzione si discute era già stato nominato, ai sensi dell'art. 21 c.p.a., un commissario ad acta, destinato a sostituire l'amministrazione in caso di mancata ottemperanza. Pertanto, le successive questioni relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione non potevano essere imputate all'amministrazione, ma dovevano essere proposte davanti al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo contro l'operato o l'omissione del commissario, ai sensi dell'art. 114, comma 5, c.p.a. Il ricorso è stato quindi interpretato, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, come reclamo avverso la mancata esecuzione da parte del commissario ad acta. Il giudice ha poi rilevato l'applicabilità dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede la sospensione automatica, per il biennio stabilito dalla norma, dei giudizi di ottemperanza concernenti crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, nonché delle relative fasi incidentali.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio, impregiudicati i profili processuali, di merito e sulle spese. Ha ritenuto che la nomina del commissario ad acta escludesse lo spazio per censurare direttamente l'inerzia o l'azione dell'amministrazione e che il ricorso dovesse essere conservato e qualificato come reclamo contro la mancata esecuzione del commissario, trattandosi di una fase interna al giudizio di ottemperanza. Ha inoltre stabilito che la sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, riferita ai giudizi di ottemperanza, comprende anche le fasi incidentali relative all'esecuzione omessa, incompleta o non corretta. La sospensione è stata disposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, fino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione, con onere di eventuale riassunzione a carico della parte più diligente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'azione di ottemperanza può riguardare l'inerzia o il comportamento sostanzialmente elusivo dell'amministrazione nell'attuazione della sentenza; la responsabilità primaria dell'ottemperanza grava sull'amministrazione, salvo il subentro del commissario ad acta.
art. 21 c.p.a.
La nomina del commissario ad acta comporta la sostituzione dell'amministrazione nell'attività di esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 5, c.p.a.
Gli atti e le omissioni del commissario ad acta possono essere contestati dalle parti davanti al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo nel termine di sessanta giorni; i terzi estranei al giudicato li impugnano con il rito ordinario.
art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.
Le questioni successive relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione da parte del commissario si inseriscono, mediante reclamo, in una fase interna al giudizio di ottemperanza.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce base processuale per disporre la sospensione del giudizio nei casi previsti dalla legge.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
«Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»
La disposizione introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti considerati dalla norma e comprende anche le fasi incidentali riguardanti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Quando, in sede di ottemperanza, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le successive omissioni o irregolarità nell'esecuzione del giudicato devono essere imputate al commissario e contestate davanti al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, non attraverso una nuova azione diretta contro l'amministrazione.
- Il giudice può interpretare un ricorso formalmente proposto come nuova azione di ottemperanza quale reclamo contro l'operato o l'omissione del commissario ad acta, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, quando dal contenuto dell'atto emerga la contestazione della mancata esecuzione del giudicato.
- La sospensione legislativamente prevista per i giudizi di ottemperanza comprende anche le fasi incidentali dello stesso giudizio relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
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