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Circolare

Circolare Inail n. 7 del 15 febbraio 2024

Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura. Decreto interministeriale 10 ottobre 2023.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'approvazione e l'adozione delle nuove tabelle delle malattie professionali (D.M. 10/10/2023) che sostituiscono quelle del 2008, ne descrive la struttura a tre colonne, i criteri per il riconoscimento tabellare e le principali modifiche introdotte (inclusione di voci neoplastiche, termini "cronico" e "maligno", eliminazioni e precisazioni). Sono indicate la decorrenza (applicazione dal 19/11/2023) e le regole transitorie per i casi in istruttoria o contenzioso.

Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura - D.M. 10 ottobre 2023

Punti principali

Quadro normativo e allegati

Richiamo ai DPR e decreti rilevanti (DPR 30/6/1965 n.1124, D.M. 9/4/2008, D.Lgs. 23/2/2000 n.38 e D.M. 10/10/2023) e agli allegati alle tabelle aggiornate.

Commissione scientifica (art.10)

Le nuove tabelle sono state elaborate dalla Commissione scientifica prevista dall'art.10 del D.Lgs. 23/2/2000; la Commissione propone le revisioni periodiche e può avvalersi di istituti di ricerca.

Struttura delle tabelle

Mantenuta la struttura a tre colonne: 1) malattia con codice ICD-10, 2) lavorazioni/agentI causali che espongono, 3) periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Criteri per il riconoscimento tabellare

La presunzione legale opera solo se contemporaneamente sono presenti: patologia corrispondente, adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata e manifestazione entro il periodo massimo di indennizzabilità.

Possibilità di superamento della presunzione da parte dell'INAIL

L'INAIL può escludere l'origine professionale dimostrando assenza/discordanza della patologia, mancanza di esposizione abituale/sufficiente, causa esclusivamente extralavorativa o manifestazione oltre il periodo di indennizzabilità.

Principali modifiche introdotte

Eliminata la voce generica "altre malattie..."; rimossa l'anchilostomiasi; introdotti i termini "cronico" e "maligno" per maggiore chiarezza; sostituito "non occasionale" con "abituale e sistematica"; inserite specifiche neoplasie e precisazioni su tumori da radiazioni ionizzanti.

Decorrenza ed efficacia

Il D.M. è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (pubbl. 18/11/2023): le nuove tabelle si applicano alle denunce presentate dal 19/11/2023.

Regole transitorie per casi in corso

Per richieste già presentate resta applicabile la normativa vigente al momento della domanda; tuttavia per casi in istruttoria non ancora definiti o in opposizione si applicano le nuove tabelle; per contenziosi le Avvocature valuteranno il riesame; non è possibile riesaminare sentenze passate in giudicato o casi prescritti.

Aspetti operativi e obblighi di denuncia

Richiamati obblighi di trasmissione telematica del certificato medico e della denuncia; si segnala il principio del "favor lavoratoris" nell'interpretazione delle acquisizioni scientifiche a supporto delle domande.

Testo integrale

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