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Circolare

Circolare Inail n. 57 del 21 dicembre 2023

Eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Agevolazione contributiva sui versamenti sospesi ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. Modalità di presentazione della domanda di ammissione al beneficio dell’agevolazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento della riduzione del 60% sui premi assicurativi sospesi a seguito dei terremoti del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e 18/01/2017 nei comuni indicati dagli allegati al d.l. 17/10/2016, n.189. La misura è stata registrata sul Registro nazionale degli aiuti (CAR 26364) e si articola in una componente in regime de minimis (fino a 300.000 euro per impresa nel triennio) e, per la parte eccedente, in esenzione ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n.651/2014, previa dimostrazione del danno. Le domande devono essere presentate online dal 1° febbraio al 1° aprile 2024; le verifiche saranno effettuate tramite il Registro nazionale aiuti e, in caso di esito positivo, l'aiuto sarà registrato e comunicato con il codice COR.

Agevolazione contributiva per premi assicurativi sospesi a seguito degli eventi sismici 2016-2017 (art. 8, commi 2 e 2-bis d.l. 24.10.2019, n.123) - modalità di presentazione della domanda

Punti principali

Quadro normativo e antecedenti

Riepilogo delle norme di riferimento (decreti-legge e circolari INAIL 2016-2020) che disciplinano la sospensione dei versamenti e le successive modalità di ripresa e agevolazione contributiva; citazione dell'art. 8, commi 2 e 2-bis del d.l. 24.10.2019, n.123 e delle disposizioni UE sui regimi de minimis e sull'esenzione per calamità (reg. UE n.2831/2023 e reg. UE n.651/2014).

Beneficiari e misura dell'agevolazione

Possono beneficiare i soggetti operanti nei comuni indicati dagli allegati al d.l. n.189/2016 che hanno presentato domanda di sospensione dei premi. La riduzione prevista è del 60% dei premi assicurativi sospesi; la restante parte corrisponde al 40% da versare (richiamata la ripresa dei pagamenti con limite del 40% a decorrere dal 15/01/2020).

Regimi applicabili: de minimis e esenzione da notifica

La parte dell'agevolazione rientrante nei limiti de minimis sarà concessa se, insieme ad altri aiuti de minimis percepiti nell'anno in corso e nei due precedenti, non supera il massimale (300.000 euro). La parte eccedente rientra nel regime di esenzione per calamità ai sensi dell'art.50 del reg. UE n.651/2014 previa certificazione del nesso causale e del riconoscimento di calamità naturale.

Registrazione e autorizzazione sul Registro nazionale aiuti (RNA)

La misura è stata registrata sul RNA con CAR 26364. Le verifiche di ammissibilità e la registrazione degli aiuti individuali saranno effettuate tramite interrogazione del Registro nazionale aiuti; al termine verrà rilasciato il Codice Concessione RNA (COR) comunicato al beneficiario.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate tramite il servizio online 'Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017' (area Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati) dal 1° febbraio 2024 al 1° aprile 2024. È richiesta la compilazione completa di tutte le sezioni predisposte; si può optare per la componente de minimis e/o per l'esenzione art.50.

Verifiche propedeutiche e criteri di ammissione

La Direzione centrale per l'organizzazione digitale effettuerà controlli sul RNA per: a) verificare il rispetto del massimale de minimis tramite Visura Aiuti de minimis; b) accertare, per la parte eccedente, la presenza del richiedente nell'elenco dei beneficiari del contributo alla ricostruzione (CAR 6371 SA.52730). In assenza dei requisiti la richiesta non potrà essere accolta per la parte non ammissibile.

Concessione, comunicazione e registrazione dell'aiuto

Se esito positivo, l'aiuto individuale sarà concesso, registrato sul RNA e comunicato al beneficiario con apposito provvedimento contenente la visura e il codice COR. L'INAIL procederà all'inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti.

Adempimenti delle strutture territoriali

Le Sedi INAIL competenti adegueranno le rateazioni: in caso di rateazione utilizzeranno eventuali maggiori somme versate per compensare le rate residue; in caso di pagamento in unica soluzione procederanno al rimborso delle somme versate in eccedenza.

Testo integrale

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