Circolare Inail n. 2 del 8 gennaio 2024
Tasso degli interessi legali dal 1° gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il saggio degli interessi legali è fissato al 2,5% annuo con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Tale tasso vale anche come misura massima di riduzione delle sanzioni civili ai sensi dell'art.116 della legge n.388/2000. Si richiamano i riferimenti normativi e si allega una tabella con i tassi vigenti dal 1997.
Tasso degli interessi legali dal 1° gennaio 2024
Punti principali
Destinatari e data
Circolare n.2 dell'8 gennaio 2024 indirizzata al Direttore generale vicario, ai responsabili delle strutture centrali e territoriali e, per conoscenza, a organi istituzionali, Corte dei conti, OIV e comitati consultivi provinciali
Determinazione del tasso
Il decreto MEF del 29 novembre 2023 determina il saggio degli interessi legali al 2,5% annuo, con decorrenza 1° gennaio 2024
Riferimenti normativi
Richiamati: legge 23 dicembre 2000, n.388 (art.116, commi 15,15-bis,16,17), codice civile art.1284, decreto MEF 29/11/2023 e circolari INAIL n.56/2001, n.73/2003 e n.51/2022
Effetti sulle sanzioni civili
Il tasso del 2,5% costituisce anche la misura massima di riduzione delle sanzioni civili prevista dalla normativa richiamata
Calcolo degli interessi e allegato
Per agevolare il calcolo degli interessi dovuti alle rispettive decorrenze, è allegata la tabella con le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997
Firma
La circolare è firmata dal Direttore generale Andrea Tardiola
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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