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Messaggio

Messaggio numero 4805 del 16-07-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra le novità introdotte dal D.Lgs. 80/2015 per il solo anno 2015: il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave è esteso fino ai 12 anni del minore, con applicazione anche ad adozioni e affidamenti. Sono indicati i limiti complessivi di fruizione, l’indennità al 30%, i benefici alternativi, l’entrata in vigore dal 25 giugno 2015 e la possibilità transitoria di presentare la domanda cartacea con modello SR08.

Prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave

Prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave: novità per il 2015

Il documento riepiloga gli effetti del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che modifica in via sperimentale per il solo anno 2015 il Decreto Legislativo n. 151/2001 in materia di conciliazione tra esigenze di cura, vita e lavoro. L’intervento riguarda soprattutto l’art. 33, ridefinendo il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro il quale i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale.

Ambito della modifica normativa

La precedente disciplina consentiva il prolungamento del normale congedo parentale per un massimo di tre anni entro l’ottavo anno di vita del bambino con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Il nuovo testo amplia il periodo di utilizzo, consentendo ai genitori di fruire del beneficio entro il dodicesimo anno di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità.

Estensione a adozione e affidamento

L’ampliamento temporale si applica anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Per il 2015, il prolungamento del congedo parentale può quindi essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall’ingresso in famiglia. Resta fermo che il beneficio non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.

Decorrenza e durata del beneficio

Il documento precisa che il prolungamento del congedo parentale decorre dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, in conformità con quanto chiarito dalla circolare n. 32 del 6 marzo 2012. Inoltre, i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino, o fino al dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, tra congedo parentale ordinario e prolungamento non possono superare complessivamente i tre anni.

Trattamento economico

Per l’intero periodo di fruizione è riconosciuta un’indennità economica pari al 30% della retribuzione. Il documento collega tale trattamento economico al complesso dei giorni utilizzati entro il limite dei tre anni complessivi.

Benefici alternativi per l’assistenza al figlio con disabilità grave

In alternativa al prolungamento del congedo parentale, il testo riepiloga i benefici spettanti ai genitori lavoratori per l’assistenza a figli con disabilità grave:

  • tre giorni di permesso mensile, oppure ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;
  • tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita;
  • per minori adottati o affidati, tre giorni di permesso mensile tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia.

Dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, i genitori possono fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile.

Applicazione temporale della riforma

Ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 80/2015, la nuova disciplina si applica in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e soltanto alle giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015.

Entrata in vigore e gestione delle domande

Il decreto legislativo n. 80/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, è entrato in vigore il 25 giugno 2015. Le istanze presentate da tale data devono quindi essere esaminate alla luce delle nuove disposizioni.

In attesa dell’adeguamento degli applicativi informatici per la domanda online, è ammessa la presentazione della domanda in modalità cartacea, utilizzando il modello reperibile sul sito INPS seguendo il percorso indicato e il codice modulo SR08.

Uso del modello cartaceo e limiti operativi

La domanda cartacea è prevista solo per i genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento del congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli di età compresa tra 8 e 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento tra l’8° e il 12° anno dall’ingresso in famiglia.

Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al prolungamento per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua a essere presentata telematicamente. La presentazione delle domande cartacee è consentita per il solo mese di luglio; successivamente, con l’aggiornamento della procedura, non sarà più possibile utilizzare il modello cartaceo.

Indicazioni finali

Il documento segnala infine che con successivi messaggi interni saranno fornite alle sedi le istruzioni operative per l’acquisizione e la gestione delle domande cartacee nei sistemi. Il testo è sottoscritto dal Direttore Generale Cioffi.

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