Messaggio numero 4845 del 17-07-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce chiarimenti operativi sull’assegno di natalità ex legge n. 190/2014: modalità di presentazione telematica delle domande, gestione istruttoria e pagamenti, importi legati all’ISEE, regole particolari per adozione e affidamento temporaneo, nonché funzioni procedurali INPS per allegati, lavorazione ed esiti.
Precisazioni e istruzioni operative sull’assegno di natalità
Precisazioni e istruzioni operative sull’assegno di natalità
Il documento integra le prime indicazioni già fornite con la circolare n. 93 dell’8 maggio 2015 in merito all’assegno di natalità previsto dall’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dal DPCM 27 febbraio 2015. Vengono chiariti aspetti applicativi, procedurali e di gestione delle domande, con particolare attenzione ai casi di adozione e affidamento temporaneo.
Quadro normativo e primi riferimenti operativi
L’assegno di natalità è disciplinato dalla legge n. 190/2014 e dalle disposizioni attuative del DPCM 27 febbraio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015. La circolare n. 93/2015 ha fornito le prime istruzioni applicative, successivamente richiamate e integrate dal presente documento.
La procedura di acquisizione delle domande è stata rilasciata l’11 maggio 2015. Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso:
- servizi web del portale INPS con PIN dispositivo;
- Contact Center Integrato, numero verde 803.164 da rete fissa e 06 164.164 da rete mobile;
- enti di patronato tramite i servizi offerti dagli stessi.
Importo del beneficio e durata
La gestione e la liquidazione sono di competenza dell’INPS, che provvede al pagamento mensile dell’assegno. L’importo varia in base all’ISEE del nucleo familiare:
- 80 euro mensili se l’ISEE non supera 25.000 euro annui;
- 160 euro mensili se l’ISEE non supera 7.000 euro annui.
Il beneficio può essere concesso per uno stesso nucleo familiare e per lo stesso figlio per un massimo di 36 mensilità.
Regole speciali per adozione e affidamento preadottivo
Con riferimento all’adozione, il documento precisa che la domanda può essere presentata anche in occasione dell’affidamento preadottivo. In tale ambito valgono le seguenti regole:
- se i genitori affidatari hanno già richiesto l’assegno durante l’affidamento preadottivo, non possono presentare una nuova domanda dopo l’adozione del minore; le mensilità già concesse proseguono anche dopo l’adozione;
- se i genitori affidatari non hanno richiesto il beneficio nell’affidamento preadottivo, possono presentare domanda in occasione dell’adozione;
- una volta intervenuta l’adozione, non è più possibile presentare domanda a titolo di affidamento preadottivo, poiché sarebbe tardiva e comporterebbe la perdita delle mensilità precedenti;
- in caso di domanda presentata tempestivamente, il diritto decorre dal mese di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione.
Il documento chiarisce inoltre che, quando lo stesso minore è interessato da eventi diversi e da nuclei familiari diversi, il limite dei 36 mesi va calcolato in relazione al singolo evento. Pertanto, le mensilità fruite dal nucleo familiare di origine non si computano ai fini del limite spettante ai genitori affidatari o adottivi.
Affidamento temporaneo del minore
Nel caso di minore nato o adottato nel triennio 2015-2017 e affidato temporaneamente, il limite dei 36 mesi deve considerare sia le mensilità corrisposte ai genitori sia quelle corrisposte all’affidatario.
Il documento distingue due ipotesi principali:
- se i genitori hanno già richiesto il beneficio dopo la nascita e il figlio è poi collocato temporaneamente presso l’affidatario, quest’ultimo può chiedere l’assegno dalla data dell’affidamento e per tutta la sua durata; se il figlio rientra nel nucleo entro i 3 anni di vita, i genitori possono presentare domanda entro 90 giorni dalla fine dell’affidamento temporaneo per ottenere le mensilità residue;
- se i genitori non hanno richiesto l’assegno dopo la nascita, possono presentare la domanda per la prima volta al termine dell’affidamento temporaneo, entro 90 giorni dalla sua cessazione; in tal caso l’assegno decorre dal mese successivo alla fine dell’affidamento e non è possibile recuperare le mensilità pregresse tra la nascita e l’affidamento.
In ogni caso, l’affidatario può richiedere l’assegno anche se i genitori non lo hanno richiesto in precedenza.
Gestione degli allegati nella procedura
La procedura INPS di acquisizione delle domande, disponibile nel percorso:
- Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Assegno di natalità > Bonus bebè, è stata implementata con la funzione “gestione allegati”.
Questa funzione consente di allegare la documentazione necessaria:
- contestualmente all’invio della domanda;
- successivamente all’invio, per integrare elementi utili all’istruttoria.
La funzione è collocata nell’ultima schermata riepilogativa, prima del tasto di conferma della domanda. Il documento segnala inoltre che in futuro sarà introdotta la funzione “comunicazione variazioni”, per la quale verranno fornite successive istruzioni.
Gestione delle domande e istruttoria
Le domande acquisite nei sistemi INPS sono sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata. In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, le domande vengono liquidate automaticamente e avviate al pagamento secondo le modalità indicate dal richiedente.
Sono rigettate automaticamente le domande nei seguenti casi:
- ISEE superiore a 25.000 euro annui;
- assenza di una DSU valida.
Le domande che richiedono approfondimenti istruttori o integrazioni documentali vengono messe a disposizione della struttura territorialmente competente.
Il documento comunica il rilascio dell’applicazione di gestione delle domande al percorso:
- home page intranet > processi > prestazioni a sostegno del reddito > Assegno di natalità.
L’accesso avviene tramite IDM e le abilitazioni devono essere rilasciate:
- dagli operatori IDM delle strutture territoriali per gli operatori di sede;
- dalla DCSIT per gli operatori di Direzione Regionale, previa trasmissione dell’elenco dei nominativi all’indirizzo ennio.diclaudio@inps.it.
Tipologie di domande trattate in procedura
La procedura consente la ricerca di tre categorie di domande:
- domande istruite;
- domande da istruire;
- domande in errore.
Le domande istruite sono quelle definite con provvedimento di accoglimento o reiezione a seguito di istruttoria automatizzata centralizzata o completata dalle strutture competenti. Al primo accesso l’operatore visualizza l’elenco delle domande di competenza della propria struttura, con possibilità di consultare il dettaglio di ciascuna pratica e il relativo provvedimento, nonché le domande di altre strutture e quelle definite centralmente.
Se il sistema rileva un ISEE superiore alla soglia o l’assenza di una DSU valida, la domanda viene respinta automaticamente e il provvedimento è inviato in forma automatizzata ai recapiti indicati.
Le domande da istruire sono quelle che necessitano di approfondimento e di integrazione documentale. L’operatore, tramite le funzioni della procedura, definisce l’esito con provvedimento di accoglimento o reiezione:
- in caso di accoglimento, il provvedimento è generato automaticamente e la comunicazione è inviata al richiedente;
- in caso di reiezione, nelle more di successive implementazioni, l’operatore deve redigere il provvedimento secondo il modello allegato al messaggio, farlo firmare dal Direttore della struttura e caricarlo in formato PDF sulla domanda; anche in questo caso il provvedimento viene inviato automaticamente.
Le domande in errore sono quelle con problemi tecnici non gestibili dalle sedi e devono essere segnalate ai referenti informatici della procedura presso la DCSIT.
Gestione dei pagamenti
L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda, secondo le modalità di pagamento richieste dal beneficiario. La prestazione è erogata per un massimo di 36 mensilità, computate dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.
L’erogazione cessa:
- al raggiungimento del terzo anno di vita del bambino;
- al terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito di adozione o affidamento preadottivo;
- al verificarsi delle cause di decadenza richiamate dalla circolare n. 93/2015;
- in caso di perdita di uno dei requisiti di legge;
- al raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.
Se si verifica una causa che impedisce la prosecuzione del beneficio, la domanda può essere presentata da un altro soggetto legittimato, al quale verrà effettuato il pagamento.
Il documento precisa che il rilascio della procedura consente di avviare la fase successiva dei pagamenti. In sede di prima liquidazione, prevista entro la fine del mese di luglio 2015, saranno corrisposte tutte le rate maturate fino a tale data, comprese eventuali mensilità arretrate. A regime, la liquidazione delle domande accolte avverrà entro il giorno 5 di ogni mese.
Allegati richiamati
Il messaggio richiama infine due modelli allegati:
- lettera di accoglimento delle domande di assegno di natalità;
- lettera di reiezione delle domande di assegno di natalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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